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Il Cantone non dovrà risarcire la Gestione Stalvedro Sa

Il Tribunale federale ha respinto le pretese della società airolese pari a 850mila franchi: ‘Lavori autorizzati, realizzati ma non notificati’

La vecchia area di servizio, nel frattempo demolita per far spazio a quella nuova
(Archivio Ti-Press)
14 agosto 2024
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Vita dura per la Gestione Stalvedro Sa di Airolo, società anonima in liquidazione dal 2022 dopo aver realizzato e gestito in qualità di concessionaria dal 1987 al 2019 l’area di servizio autostradale airolese, nel frattempo demolita e sostituita da una nuova struttura affidata a un'altra società. Oltre alla condanna penale del suo ex direttore per i reati di riciclaggio di denaro, amministrazione infedele aggravata, ripetuta falsità in documenti e ripetuto danneggiamento di dati – inflitti 27 mesi di carcere di cui tre da espiare per aver rubato tra il 2008 e il 2018 oltre un milione di franchi dalla cassaforte dove venivano depositati gli incassi di giornata – la Sa deve fare i conti con un’altra situazione problematica. Si tratta della decisione negativa presa nei suoi confronti dal Tribunale federale, che ha respinto la sua richiesta di risarcimento pari a circa 850mila franchi inoltrata al Cantone Ticino – facoltà data dall'atto di concessione – a copertura di lavori eseguiti nell'area di servizio durante i sette anni precedenti la scadenza della concessione e che non avevano potuto essere interamente ammortizzati.

Richiesta che il Consiglio di Stato ha però respinto nel 2019. Motivo: gli interventi infrastrutturali non erano mai stati debitamente notificati; inoltre le domande di risarcimento formulate dopo la conclusione del rapporto di concessione, e dopo la demolizione delle infrastrutture che erano state oggetto dei pretesi interventi, dovevano essere considerate come inammissibili. Versione questa contestata dalla Sa – anche a nome di due altre società detentrici del suo capitale azionario – con un primo ricorso interposto nel 2020 davanti al Tribunale amministrativo cantonale (Tram) sostenendo che il Cantone era certamente a conoscenza degli interventi eseguiti, perché le licenze edilizie erano state approvate dalle autorità cantonali competenti per interventi che esulavano dalla normale manutenzione; contestato anche il fatto che l'atto di concessione sottoscritto dalle parti prevedesse un termine entro il quale notificare le pretese risarcitorie.

Tuttavia nel giugno 2023 il Tram ha dapprima constatato, dal profilo formale, che se da una parte la Sa ricorrente era legittimata a impugnare la decisione quale concessionaria, lo stesso non poteva valere per le due società sue azioniste poiché non erano parti nel rapporto di concessione. Quanto al merito della questione, il ricorso è stato poi respinto vista l’assenza di una formale notifica relativa agli interventi eseguiti e volta al riconoscimento di un adeguato risarcimento da parte dello Stato; assenza di notifica accertata sebbene le autorità cantonali competenti siano state coinvolte nelle procedure edilizie esperite prima di svolgere tali lavori.

Cantone dunque al corrente dei lavori, ma non nella forma prevista in materia di risarcimento? La società anonima rivolgendosi al Tribunale federale ha fra le altre cose lamentato la mancata assunzione di prove, su questo punto chiave, da parte del Tram. Ma anche qui niente da fare: secondo la massima Corte giudiziaria elvetica “la ricorrente si limita a denunciare, in via generale, la mancata assunzione di prove, senza indicare concretamente e con precisione quali prove, tra quelle che erano state proposte in sede cantonale, avrebbero dovuto essere assunte, e per quali ragioni la rinuncia ad assumerle sarebbe insostenibile”. Nel merito della richiesta della Sa, il Tf evidenzia che in base all’atto di concessione lo Stato è tenuto a riconoscere un adeguato risarcimento di oneri assunti dalla Sa negli ultimi sette anni di concessione, a dipendenza di importanti reinvestimenti o rinnovi concernenti gli immobili, gli infissi e le attrezzature non recuperabili. Tuttavia, questi interventi “devono essere preventivamente notificati allo Stato”. In definitiva, conclude il Tf, dapprima il Consiglio di Stato non ha trovato traccia di una tale notifica e in seconda battuta il Tram non ha commesso un arbitrio validando la decisione governativa.

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