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Ex pretore di Riviera sconfessata dal Tribunale federale

Patrizia Gianelli aveva impugnato il ‘no’ parlamentare di non rinnovare la sua nomina, ma non era legittimata a criticare la durata del mandato

Patrizia Gianelli (Ti-Press)
22 ottobre 2020
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Il Tribunale federale (Tf) ha respinto il ricorso dell’ex pretore del Distretto di Riviera Patrizia Gianelli che aveva impugnato la decisione presa dal Gran Consiglio lo scorso 9 marzo di non rinnovarne la nomina e scegliere un altro candidato. In aprile il Tribunale amministrativo cantonale (Tram) aveva ritenuto inammissibile il suo primo ricorso. Ora la massima istanza giudiziaria elvetica ha giudicato infondate le critiche della ricorrente che si basavano sulla durata della sua carica. Gianelli era infatti stata nominata dal Gran Consiglio per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2020, ma la decisione parlamentare era stata presa a decennio già iniziato, ovvero il 21 giugno 2011 (con entrata in carica il 1° luglio 2011). Perciò secondo Gianelli l’elezione del nuovo pretore, risalente allo scorso marzo, è avvenuta prima che terminasse il proprio incarico decennale.

Ora la Corte federale ricorda che secondo l’articolo 81 della Costituzione del Canton Ticino il periodo di nomina dei magistrati è effettivamente di 10 anni. Non viene precisato, aggiunge, se il concetto di periodo di nomina debba essere applicato all'autorità giudiziaria interessata o al singolo magistrato. “Si potrebbe quindi essere indotti a credere che, come pretende la ricorrente, il mandato decennale debba essere calcolato separatamente per ogni magistrato. Tuttavia, la tesi si rivela errata”, si legge nella decisione del Tf. Citando un messaggio del Consiglio di Stato, il Tf sottolinea che “l'idea di unificare la durata in carica di tutti i magistrati è stata largamente condivisa” ed estesa anche agli assessori-giurati. “Questa volontà di unificazione si scontra apertamente con una nomina decennale dei singoli magistrati, provocando quindi procedure di rielezione scaglionate”. In aggiunta, stando all’articolo 70 della Legge ticinese organica giudiziaria, “il nuovo eletto si intende nominato per il tempo che rimaneva a compiere per il periodo di nomina del predecessore”. Gianelli era infatti stata scelta per sostituire il pretore Giovanni Celio, nominato giudice del Tribunale d’appello. Considerando che nel 2011 lei non aveva contestato il periodo di nomina previsto, la Corte ritiene che non sia legittimata a sollevare tali censure.

Già nel 2011 Patrizia Gianelli non aveva convinto la Commissione di esperti indipendenti (per la sua mancanza di esperienza nel giudicare), ma nonostante il preavviso negativo era stata nominata dal Gran Consiglio. La stessa commissione (così come il Consiglio della magistratura) hanno infine nuovamente preavvisato negativamente il rinnovo della carica ricordando che dal 2011 a fasi alterne e dal 2016 in modo più costante “il magistrato ha dimostrato importanti carenze, sia a livello giurisdizionale in punto a efficienza ed efficacia nella risposta della giustizia, sia a livello gestionale”.

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