Residenze secondarie e tassa di soggiorno: respinti i primi ricorsi interposti da due proprietari di case di vacanza a Bellinzona e Airolo
Il Tribunale amministrativo cantonale (Tram) sta rispondendo in questi giorni ai primi ricorsi interposti in estate da vari proprietari di residenze secondarie che contestano il metodo di prelievo della tassa di soggiorno nella forma del cosiddetto ‘forfait letti’, ossia una cifra stabilita nella Legge cantonale sul turismo (L-Tur) variabile dai 15 ai 100 franchi per posto letto. Chi occupa raramente il rustico o l’abitazione secondaria ritiene di pagare troppo, da qui la richiesta di addebitare l’uso reale che se ne fa. Una richiesta che diversi proprietari hanno sottoposto al Tram dopo che dal 2018 l’Organizzazione turistica regionale Bellinzona e Alto Ticino (Otr-Bat), preposta al prelievo della tassa, ha ‘stretto i bulloni’ riprendendo gli incarti gestiti in precedenza dagli ex quattro enti turistici, effettuando le verifiche mai fatte prima, aggiornando i dati e invitando i proprietari a pagare il dovuto, peraltro retroattivamente, ciò che ha permesso di incassare per il solo 2018 ben 130mila franchi in più rispetto al passato. Una differenza dovuta alle lacune presenti nei vecchi accertamenti e alle disparità di trattamento sia all’interno del singolo comprensorio sia fra i quattro enti.
Ora il Tram – ha appreso la ‘Regione’ – in due casi ha respinto i ricorsi interposti da un luganese proprietario di un rustico ad Airolo e di uno svizzero tedesco titolare di una casa di vacanza a Bellinzona. Patrocinato dall’avvocato Filippo Gianoni, quest’ultimo evidenziava nel ricorso di essere celibe, di non avere figli e di essere l’unico utilizzatore dell’edificio per una media di 7-9 giorni all’anno. Un uso esiguo verificabile dal consumo d’acqua potabile e corrente elettrica. Perciò – sosteneva nel ricorso contro la nuova tassa annua 2018 ammontante a 420 franchi per sei letti, sestuplicata rispetto alla precedente di 70 franchi relativa all’unico letto realmente occupato – chiedeva di poter provare un utilizzo nettamente inferiore rispetto all’ammontare della nuova tassa forfetaria applicatagli. Il tutto rimarcando peraltro che mancherebbero, nel caso concreto, i soggetti fiscali indicati dalla L-Tur oltre ai titolari degli edifici, ossia i “membri delle loro famiglie”.
Nella sentenza il Tram richiama il motivo per cui il legislatore ha scelto il metodo sancito dalla L-Tour: “La schematizzazione permette sia di privilegiare dal punto di vista economico il turista-proprietario e il turista di lunga permanenza rispetto al turista classico che soggiorna soltanto per un preve periodo, sia di sgravare gli enti turistici locali dal compito di verifica delle presenze effettive, alleggerendo pure i proprietari dal compito di contabilizzare le loro presenze nelle dimore”. La determinazione precisa del numero di pernottamenti effettivi, rimarca il Tram, “sarebbe infatti possibile solo con un grande dispendio di tempo e di mezzi da parte dell’autorità di controllo”. D’altro canto il sistema in vigore in Ticino risulta “in generale consentito e diffuso a condizione che il forfait letti si avvicini il più possibile alle circostanze concrete. È tuttavia possibile che in singoli casi comporti delle divergenze rispetto al reale utilizzo”. Ciò, conclude il Tram, “risulta ad ogni modo ancora accettabile e dev’essere ammesso nell’interesse di una semplificazione del sistema di riscossione”.
La palla è dunque nel campo del proprietario: “È dalla sua volontà, e dall’uso potenziale, che dipende il numero di letti presenti”. Lo stesso concetto viene ribadito nell’altra sentenza: “Per la fissazione della tassa nella forma forfettaria non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l’uso potenziale dell’edificio”. Quanto alla tariffa massima consentita dalla L-Tur pari a 100 franchi a letto, “essa si basa su una media di 50 pernottamenti all’anno per posto letto, pari a un’aliquota di 2 franchi per notte a persona”. Ciò che “appare sostenibile e non dà ancora luogo a una lesione dei principi costituzionali invocati dal ricorrente”. Il quale “non può limitarsi ad affermare di essere celibe e senza figli per sfuggire al pagamento, considerato che anche altre persone possono soggiornare con lui”.