Bellinzonese

Camorino, moltiplicatore 2017 confermato al 95%

Dopo il Tram, anche il Tf dà ragione al governo che era intervenuto correggendo di 10 punti verso l'alto la decisione del Legislativo

Ti-Press
12 ottobre 2019
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Niente da fare al Tribunale federale per gli allora membri della Commissione gestione dell’ex Comune di Camorino Daniele Bacciarini, Mario Del Curto, Renato Dotta, Aldo Frapolli, Antonio Muoio e Stefano Manetti (Vincenzo Nembrini è nel frattempo deceduto) contrari alla decisione con cui il Consiglio di Stato ha fissato al 95% il moltiplicatore d’imposta comunale 2017 dopo che il locale Cc nel marzo di quell’anno aveva optato all’unanimità per l’85% nonostante a preventivo fosse indicato un disavanzo di 2,17 milioni. Debito che sarebbe confluito nelle casse della nuova Bellinzona – incidendo negativamente sul capitale proprio – dopo l’aggregazione scattata nell’aprile 2017.

In prima istanza lo scorso agosto il Tribunale amministrativo cantonale, respingendo il ricorso dei sei ex consiglieri comunali, ha avallato l’agire del governo intervenuto come autorità di vigilanza sui Comuni; idem fa oggi la Corte suprema di Losanna, accollando ai sei ricorrenti spese giudiziarie complessive di 3’000 franchi. Nei ricorsi a Tram e Tf gli ex consiglieri da una parte evidenziavano come l’allora Commissione della gestione abbia corretto il preventivo 2017 riducendo il disavanzo di 400mila franchi e dall’altra criticavano il CdS per aver imposto un rialzo di 10 punti mentre la Legge organica comunale consente ai legislativi modifiche di al massimo 5 punti se proposte dai consiglieri.

Dal canto suo il Tf riconosce al governo ticinese la possibilità di agire in tal modo in base alla Legge cantonale sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (Lasc) e ne avalla l’agire: infatti, recita l’articolo 12 capoverso 2, “a tutela di interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni aggregati o prendere ulteriori provvedimenti”. Il Tram – aggiunge il Tf – ha poi stabilito che la qualità dei ricorrenti quali cittadini dell’ex Comune di Camorino interessato non è sufficiente per fondare il loro diritto ricorsuale: “Non lo è neppure – sentenzia il Tf – il fatto d’essere stati consiglieri e membri della Gestione di quel Comune, né d’essere toccati nei loro diritti di contribuenti dal criticato provvedimento, come qualsiasi altro cittadino di quel Comune”.