A meno di un ricorso del Consiglio di Stato al Tribunale federale, può continuare a godersi il prepensionamento l’insegnante di Arbedo condannato in Appello lo scorso aprile a 24 mesi di detenzione sospesi con la condizionale per ripetuti atti sessuali con cinque allievi maschi, ripetuta coazione, violazione del dovere d’assistenza o educazione e vie di fatto reiterate su due bambini. Lo ha stabilito il Tribunale cantonale amministrativo (Tram) accogliendo tre settimane fa il ricorso suo (avvocata Romina Biaggi-Albrici) e quello del Comune di Arbedo-Castione (avvocato Filippo Gianoni) contrari all’ordine governativo rivolto in febbraio al Municipio (dopo un primo e infruttuoso intervento del Decs) affinché avviasse una procedura di disdetta immediata del rapporto di lavoro. Ordine spiccato dopo che nel maggio 2016 – subito dopo il rinvio a giudizio davanti alle Assise criminali – il Municipio e il maestro avevano stipulato un accordo sulla cessazione del rapporto d’impiego. Tale accordo stabiliva che la procedura disciplinare veniva stralciata e che dal giugno 2016 il docente – fino ad allora sospeso dalle funzioni ma non dal salario – sarebbe stato posto in congedo non pagato fino al 1° novembre 2017, quando all’età di 58 anni avrebbe maturato il diritto di beneficiare del pensionamento anticipato. In base all’accordo, per 17 mesi l’insegnante si sarebbe assunto il pagamento di tutti i contributi sociali e dei costi di finanziamento del prepensionamento.
Conseguenze finanziarie per il Comune, zero. Ciò nonostante il Tram – parlando di “eccessiva indulgenza” verso un dipendente “che ha tradito in modo grave e intollerante la fiducia in lui riposta da allievi, genitori e autorità di nomina” – non lesina critiche al Municipio guidato dal sindaco Luigi Decarli: il solo fatto di sapere che durante l’inchiesta l’insegnante abbia fatto parziali ammissioni sui gravi reati imputatigli, si legge nella decisione del tribunale, “da solo sarebbe bastato a giustificare un licenziamento in tronco” sancito dall’articolo 60, capoverso 4, della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lord). Stipulato l’accordo, prosegue il Tram, “il Municipio non solo ha evitato al docente questa conseguenza infamante, ma gli ha anche consentito di rimanere in carica, a dispetto della condanna inflitta poco dopo”. Un “trattamento di riguardo che il maestro non meritava certo”. E se è vero che “non arreca pregiudizi agli interessi finanziari del Comune”, lo stesso non ha considerato “i potenziali maggiori oneri che il pensionamento anticipato può comportare per l’Istituto di previdenza cantonale rispetto a quelli che sarebbero derivati da una polizza di libero passaggio”. Nel merito della questione giuridica, il Tram ricorda che il governo lo scorso febbraio ha spiccato l’ordine di avvio della procedura di disdetta in qualità di autorità di vigilanza sui Comuni, rimarcando che l’accordo Comune-insegnante mancasse della ratifica del Decs richiesta dalla Lord. Tuttavia il Tram spiega che tale assoggettamento “è destinato a tutelare i docenti di scuole comunali da licenziamenti ingiustificati”, mentre conferisce al Decs “la facoltà di proporre, ma non imporre, la disdetta al Municipio”. Il quale “rimane libero di decidere se licenziare o mantenere in servizio”. Il caso specifico s’inserisce quindi in questa seconda fattispecie nell’ambito di un contratto di diritto amministrativo “che definisce consensualmente, ossia mediante reciproco accordo, le modalità di scioglimento del rapporto”. In definita, chiarisce il Tram, l’accordo non soggiace a ratifica del Decs. Nemmeno può essere giustificato l’intervento censorio del CdS in qualità di autorità di vigilanza, non disattendendo l’accordo chiare norme di legge e non essendo stati violati importanti e preponderanti interessi collettivi. Fra questi, anche quelli finanziari: infatti a mente del Tram il licenziamento in tronco, se non tempestivo, “costituisce un rimedio assai peggiore del difetto che intende correggere”.