Il Consiglio di Stato è d'accordo sul principio ma solleva diverse criticità alla proposta di dare maggiore libertà organizzativa ai lavoratori
Dare ai lavoratori più possibilità di gestire il proprio tempo quando si trovano in modalità di telelavoro. La proposta, messa sul tavolo dal presidente del Plr svizzero Thierry Burkart quando ancora sedeva in Consiglio nazionale, è di principio condivisa dal Consiglio di Stato ticinese. Rispondendo alla consultazione federale, il governo cantonale segnala però alcune criticità. Sono quattro i punti segnalati nella risposta inviata alla segreteria di Stato dell’economia.
Uno dei punti più controversi è legato al riposo giornaliero. La proposta è di ridurlo da 11 a 9 ore a condizione che nella media di tutti i giorni lavorativi, sull’arco di quattro settimane, sia di almeno 11 ore. È prevista inoltre la possibilità di interrompere il riposo giornaliero per attività urgenti, sempre che la durata del riposo giornaliero sia rispettata. Il governo, facendo notare che questa possibilità è già prevista in alcuni settori che necessitano di continuità nel servizio (come ospedali e televisioni) afferma: “Risulta indispensabile chiarire cosa si intende per lavori urgenti. Riteniamo che concedere questa possibilità in modo generalizzato anche per il lavoro svolto a casa, a meno che l’attività non rientri già nelle deroghe di legge già previste, non si giustifichi e sia contrario al principio di tutela della salute sul posto di lavoro sancito dalla Legge sul lavoro (Ll)”.
Altra questione delicata: il lavoro domenicale. “Con questa proposta – scrive l’Esecutivo ticinese – si ammette il lavoro domenicale su iniziativa del lavoratore, senza richiedere alcuna autorizzazione, per non più di cinque ore e per al massimo nove domeniche all’anno”. La legge sul lavoro, si ricorda però nella risposta, sancisce il principio per cui il lavoro domenicale o nei giorni festivi parificati alla domenica è vietato. Secondo le indicazioni della Seco, l’autorizzazione del lavoro domenicale deve essere concessa con grande riserva, addirittura in modo più restrittivo che per il lavoro notturno. “Riteniamo pertanto che concedere questa possibilità in modo generalizzato anche per il lavoro svolto a casa, a meno che l’attività non rientri già nelle deroghe di legge previste, non si giustifichi e sia contrario al principio di tutela della salute sul posto di lavoro sancito dalla Ll. Questa possibilità, oltre ad essere difficilmente controllabile in quanto il datore di lavoro ne verrebbe a conoscenza a posteriori, è in contrasto con gli obblighi legali del datore di lavoro”.
Secondo la proposta, durante il riposo giornaliero e la domenica (durante i quali è applicabile il diritto all’irreperibilità) è ammesso lavorare soltanto su iniziativa del lavoratore, per un periodo limitato e in via eccezionale. “Questa possibilità, oltre a essere in contrasto con il progetto di modifica di legge, che non prevede eccezioni, risulta essere difficilmente controllabile dal datore di lavoro”, scrive il Consiglio di Stato. “Delegare la decisione di lavorare durante i periodi di riposo al lavoratore, può essere in contrasto con gli obblighi legali del datore di lavoro secondo cui il datore di lavoro deve tutelare la salute dei lavoratori attuando tutti i provvedimenti, che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio. D’altro canto, l’insieme di condizioni non sufficientemente definite, rende particolarmente difficile anche il controllo del rispetto delle norme da parte delle autorità chiamate a svolgere queste verifiche”.
“Si lascia intendere che il campo di applicazione del nuovo capitolo 3a non si limiti ai lavoratori soggetti alla registrazione semplificata della durata del lavoro, ma comprenda anche coloro che godono di un certo grado di autonomia per quanto riguarda l’organizzazione del tempo di lavoro”. Per il governo è quindi importante chiarire questo aspetto: “Se la cerchia di lavoratori interessati dal progetto è più ampia rispetto a quella definita dall’articolo 73b dell’ordinanza della Legge sul lavoro, riteniamo che l’ampliamento non sia giustificato e porterebbe a una contraddizione”. Ovvero, la cerchia di lavoratori che beneficerebbero di deroghe generalizzate, e in particolare di una deroga generalizzata al lavoro domenicale, sarebbe più estesa di quella per la quale vi è la possibilità di registrazione semplificata delle ore.