Parzialmente accolto dal Tribunale federale il ricorso contro il divieto di accattonaggio nel semicantone
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente un ricorso contro il divieto di accattonaggio nel Cantone di Basilea Città. La proibizione di mendicare nei parchi pubblici è giudicata sproporzionata. Altre restrizioni sono applicabili in modo condizionato, hanno stabilito i giudici di Losanna.
Nel 2021, il Gran Consiglio del Cantone renano aveva introdotto un divieto parziale di accattonaggio nella legge cantonale sulle contravvenzioni (Übertretungsstrafgesetz). In precedenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva accolto un ricorso contro un divieto generale di mendicare decretato nel Canton Ginevra. Tre organizzazioni – Giuristi e giuriste democratici svizzeri, Associazione per i popoli minacciati e l'associazione per il lavoro di strada Schwarzer Peter – e due privati hanno contestato la disposizione basilese.
Quest'ultima punisce con una multa l'accattonaggio organizzato o l'uso di metodi ingannevoli o sleali. Inoltre, sanziona chi chiede denaro sulla pubblica via perturbando sicurezza, tranquillità e ordine, in particolare con un comportamento aggressivo e invadente o perché opera in determinati luoghi (a meno di cinque metri da bancomat, fermate dell'autobus e ingressi di ristoranti oppure in parchi, aree di gioco o cimiteri).
In una sentenza del 13 marzo pubblicata oggi, il Tribunale federale ha annullato il divieto di chiedere l'elemosina nei parchi pubblici, in quanto non giustificato da un interesse pubblico preponderante. Le disposizioni contro l'accattonaggio invadente o aggressivo forniscono una protezione sufficiente ai visitatori, hanno stabilito i supremi giudici federali.
La prima Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ritiene che il divieto di accattonaggio costituisca una grave violazione della libertà personale. Tuttavia non ha ritenuto opportuno modificare la propria giurisprudenza, secondo la quale tale attività non è protetta né dalla libertà di opinione né dalla libertà economica.
Per i giudici di Losanna la norma basilese – a eccezione del divieto di accesso ai parchi – può essere applicata in conformità con la Costituzione. Per quanto riguarda l'accattonaggio organizzato, esso non costituisce un reato di per sé, ma per essere tale deve essere associato a un danno – ad esempio, l'assegnazione di determinati spazi che escluderebbero altri mendicanti – o a una forma di sfruttamento.
Il Tribunale federale osserva inoltre che la multa non è appropriata nei casi di puro accattonaggio passivo (senza carattere organizzato o aggressivo). Spesso questa sanzione, quando viene imposta a persone indigenti, rappresenta un passo preliminare verso la privazione di libertà. Non contraddice i diritti fondamentali solo se prima sono state adottate misure meno restrittive per far rispettare il divieto.
Il membro dei Giuristi e giuriste democratici svizzeri e granconsigliere Christian von Wartburg (Ps) considera la sentenza un successo. Giuristi e giuriste democratici svizzeri hanno deciso in modo proporzionato e in conformità con i diritti umani, ha detto a Keystone-Ats. È estremamente raro che i giudici federali revochino un divieto, ha aggiunto, sottolineando che la prima Corte di diritto pubblico ha apportato importanti chiarimenti e restrizioni in merito al divieto di accattonaggio.
Anche il Dipartimento cantonale di giustizia e sicurezza accoglie con favore la sentenza dei Giuristi e giuriste democratici svizzeri. Quest'ultimo ha infatti stabilito che la legge è di principio conforme ai diritti fondamentali, ha dichiarato il portavoce del dicastero Toprak Yerguz, pure contattato da Keystone-Ats. È importante notare che la Corte richiede solo l'abrogazione dell'attuale diritto per quanto concerne l'accattonaggio passivo nei parchi; quello aggressivo o coercitivo è ancora vietato e può essere multato, ha aggiunto il portavoce.