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No burqa, in Ticino sempre meno infrazioni

Divieto di nascondere il viso: a gennaio scatta la legge federale. Colombo: più restrittiva della normativa cantonale per le manifestazioni politiche

(Ti-Press)
7 novembre 2024
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Nascondere il volto in pubblico è proibito. Ma a sancirlo, e a prevedere le pene in caso di violazione, non saranno più delle norme cantonali, come avviene in Ticino da otto anni. A stabilire il divieto, e le relative sanzioni, saranno – a breve – delle disposizioni nazionali. Valide dunque in tutta la Svizzera. Il Consiglio federale ha infatti fissato la data di entrata in vigore della Legge federale sul divieto di dissimulare il viso: dal 1° gennaio 2025 chi cela il proprio volto “in luoghi accessibili al pubblico” rischia una multa fino a mille franchi, avverte il governo in un comunicato.

Presto le regole federali soppianteranno quindi quelle, per quanto ci riguarda, ticinesi. Da noi il divieto è scattato nel 2016 ed è ancorato alla Costituzione cantonale in seguito al massiccio sì nella consultazione popolare del 22 settembre 2013 all’iniziativa anti-burqa e anti-niqab lanciata dal losonese Giorgio Ghiringhelli. Favorevole il 65,4 per cento dei votanti. Primo capoverso: “Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (a eccezione dei luoghi di culto) o destinati a offrire un servizio pubblico”. Secondo: “Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso”. Terzo: “Le eccezioni al primo capoverso e le sanzioni sono stabilite dalla legge”. Così recita l’articolo 9a della Carta. Per attuare la norma inserita nella Costituzione ticinese, Consiglio di Stato e parlamento hanno modificato la Legge sull’ordine pubblico, attribuendo ai Municipi la competenza di sanzionare le infrazioni, e varato la Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (questi ultimi, spiega l’articolo 3, “sono costituiti dalle pubbliche vie e da tutti i luoghi, pubblici o privati, aperti al pubblico o che offrono servizi al pubblico).

Nel 2018 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso dei giuristi Filippo Contarini e Martino Colombo: la sentenza ha portato governo e Gran Consiglio a ritoccare la legge perché contemplasse eccezioni al divieto anche per ragioni politiche, commerciali e pubblicitarie.

Dal 2016 al 2019 sessanta casi: trentadue legati all’hooliganismo

«Dall’introduzione della legge cantonale nel 2016 e sino al 2019 – fa sapere, interpellato dalla ‘Regione’, il Dipartimento istituzioni – i casi di multe per dissimulazione del volto sono stati sessanta. Dal 2020, dopo la pandemia, non sono stati segnalati al Dipartimento dalle Polizie comunali, competenti in materia, altri casi». Dei sessanta, «trentadue casi hanno riguardato persone legate all’hooliganismo, mentre ventotto erano i casi di donne con il viso velato». In Ticino comunque, aggiunge il Dipartimento, «non è più un tema sia per il forte calo del turismo proveniente dai Paesi arabi dopo la pandemia, sia grazie alla conoscenza della legge cantonale». Legge che ovviamente «andrà abrogata, facendo stato il diritto superiore». Ciò, come scritto, dal prossimo 1° gennaio.

Il voto del marzo 2021

A dare il sigillo formale al divieto nazionale è stato il Consiglio federale, che nella seduta di ieri ha deciso di porre in vigore a inizio 2025 “le disposizioni di legge e di ordinanza”. Il tutto deriva dalla volontà popolare espressa il 7 marzo del 2021, rammenta il governo, quando popolo e Cantoni hanno accolto l’iniziativa ‘Sì al divieto di dissimulare il proprio viso’. Il relativo articolo costituzionale “verrà attuato nella legge federale sul divieto di dissimulare il viso”.

Anche la normativa federale elenca delle eccezioni. Il divieto di dissimulare il volto, annota Berna, non sarà applicato a bordo di aeromobili, nei locali che servono per le relazioni diplomatiche e consolari e nei luoghi di culto. Non solo: le nuove norme non si applicheranno per motivi di salute, sicurezza e protezione dalle condizioni climatiche. Sarà pure possibile coprire il viso per seguire le usanze locali così come in occasione di spettacoli artistici, d’intrattenimento o a scopi pubblicitari. Per facilitare il lavoro delle autorità, è stato deciso che le violazioni verranno trattate di norma nella cosiddetta procedura della multa disciplinare, ovvero una multa di cento franchi che può essere pagata immediatamente sul posto. Se la persona in questione si rifiuta di pagare, si applica invece la “procedura ordinaria” secondo cui la multa può arrivare fino a mille franchi. Un importo massimo inferiore a quello previsto attualmente a livello cantonale, che è di 10mila franchi in caso di recidiva.

È poi stato trovato un compromesso, sempre attraverso un’eccezione, per conciliare il divieto di dissimulare il volto e i diritti fondamentali di libertà di opinione e di riunione garantiti dalla Costituzione. “La dissimulazione in un luogo pubblico – precisa il Consiglio federale – è ammessa se necessaria per la protezione personale nell’ambito dell’esercizio di questi diritti e a condizione che sia stata previamente autorizzata dalla competente autorità e che la sicurezza e l’ordine pubblici non ne siano pregiudicati”.

La questione sensibile

Nel dettaglio. Cinque gli articoli del progetto di legge federale. Il secondo afferma che “è vietato dissimulare il viso nei luoghi pubblici o privati, aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento, in modo tale da renderne irriconoscibili i tratti”. La disposizione non si applica “nei luoghi di culto; per proteggere o ripristinare la salute propria o di terzi; per garantire la sicurezza personale; per proteggersi dalle condizioni climatiche; per seguire le usanze locali; in occasione di spettacoli artistici e d’intrattenimento; a scopi pubblicitari”. Il terzo capoverso dell’articolo 2 recita: “Nella misura in cui la sicurezza e l’ordine pubblici non sono pregiudicati, l’autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se: a) è necessaria per la propria protezione nell’esercizio dei diritti fondamentali delle libertà di opinione e di riunione; o b) rappresenta una forma di espressione visiva di un’opinione.

È in questo capoverso che Martino Colombo, avvocato e segretario dell’Associazione giuristi/e democratici/che Ticino (Agdt), coglie un’altra differenza rispetto alla legge ticinese, oltre a quella concernente l’importo della sanzione massima. «Sulla dissimulazione del volto con riferimento alla dimensione politica e quindi alla libertà di espressione la normativa federale è molto più restrittiva di quella ticinese – dice Colombo –. Modificata a suo tempo dopo la sentenza del Tribunale federale sul ricorso presentato dal sottoscritto e da Contarini, la legge cantonale permette di nascondere il proprio volto, cito, ‘per motivi di carattere politico’. È una delle eccezioni al divieto. Per cui se una persona vuole protestare con indosso per esempio una maschera satirica oggi non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione e per questo non incorre in nessuna sanzione. Dal prossimo anno, con l’entrata in vigore della legge federale, chi vorrà celare il viso durante una manifestazione necessiterà invece del permesso dell’autorità, la quale sarà libera di accordarlo o di rifiutarlo. Insomma – evidenzia Colombo – quello che è adesso un diritto, presto non lo sarà più». E ricorda: «La Corte europea dei diritti dell’uomo ha già ritenuto una limitazione della libertà di espressione l’autorizzazione per poter utilizzare il suolo pubblico per una manifestazione. Adesso bisognerà richiedere anche l’autorizzazione per indossare una maschera allegorica per criticare l’autorità, magari la stessa chiamata a rilasciare o meno il permesso per usare il suolo pubblico».

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