Ticino

Ricorso Ghisletta-Bertoli, non concesso l’effetto sospensivo

I due firmatari criticavano la mancata referendabilità degli articoli 2 e 3 del decreto del Preventivo 2024 del Canton Ticino votato lo scorso febbraio

Il Tribunale federale
(Keystone)
26 marzo 2024
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Il Tribunale federale non concede l’effetto sospensivo al ricorso contro la mancata referendabilità degli articoli 2 e 3 del decreto del Preventivo 2024 del Canton Ticino – quelli legati ai tagli al settore dell’asilo e alla non sostituzione del personale – inoltrato dal segretario cantonale della Vpod Raoul Ghisletta e dall’ex consigliere di Stato Manuele Bertoli. Un ricorso di diritto pubblico, avevano scritto i due firmatari inviando il ricorso, “contro le due norme improvvidamente aggiunte dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze al decreto legislativo sul Preventivo 2024, siccome esse risultano non referendabili”, aggiungendo che “approvandole in questa forma il parlamento cantonale ha negato un diritto costituzionale fondamentale ai cittadini ticinesi e per questo il ricorso chiede di annullare le due disposizioni impugnate”.

L’effetto sospensivo non è stato concesso dato che, si legge nella decisione del Tribunale federale, “i ricorrenti non dimostrano che in concreto sarebbe adempiuta la condizione del pregiudizio irreparabile”. In tal senso, Ghisletta e Bertoli avrebbero dovuto “perlomeno rendere verosimile” che, “considerati i tempi di attuazione delle misure criticate, si sarebbe in presenza di un pregiudizio notevole e irreparabile”. Inoltre, “rinunciando a pronunciarsi”, il Consiglio di Stato non ha lasciato intendere di voler “implementare immediatamente le norme criticate” da Ghisletta e Bertoli.

I due firmatari precisano tuttavia che “il Tribunale federale non si è espresso sul merito del ricorso e che il ricorso riguarda unicamente due aspetti del preventivo (scuola, settore asilo), e non l’intero preventivo 2024 del Cantone”. Bisognerà dunque attendere la decisione finale.

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