Il Consiglio di Stato adegua il Regolamento della Legge organica comunale dopo l’introduzione della possibilità di far capo a nuove modalità di riunione
Dopo la legge, il suo Regolamento di applicazione. Lo scorso dicembre il Gran Consiglio, accogliendo la proposta del governo, ha ancorato alla Loc, la Legge organica comunale, la facoltà per i municipi e le commissioni dei legislativi locali di tenere le rispettive sedute in videoconferenza, una possibilità accordata “per giustificati motivi” (la regola è che le riunioni si svolgono in presenza) e introdotta dopo l’esperienza fatta durante la pandemia. Le nuove disposizioni della Loc sono in vigore dal primo aprile di quest’anno. Di recente l’ultimo atto: il Consiglio di Stato ha modificato, alla luce delle suddette disposizioni, il Regolamento di attuazione della Legge organica comunale, ponendo l’accento sulla riservatezza e richiamando al riguardo l’articolo 104 della Loc, in base al quale “i membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della carica, nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni”.
Il governo ha come detto ritoccato il Regolamento da un lato inserendovi un articolo, l’11b, secondo cui “Se si tengono sedute commissionali in videoconferenza o si autorizzano membri a parteciparvi in questa forma, i commissari sottoscrivono un impegno alla riservatezza e all’integrità delle discussioni, nel rispetto dell’articolo 104 Loc”. Dall’altro completandone l’articolo 18a: al primo capoverso (“I membri del municipio, se per la preparazione e lo svolgimento delle sedute municipali è implementato un sistema di gestione elettronica dei documenti, sottoscrivono un impegno a un suo uso conforme all’articolo 104”) ne è stato aggiunto un secondo, per il quale “Un impegno alla riservatezza e all’integrità delle discussioni nel rispetto dell’articolo 104 Loc va pure sottoscritto se si tengono sedute municipali in videoconferenza o si autorizzano membri di municipio a parteciparvi in questa forma”.
Queste e altre modifiche al Regolamento, derivanti dalle decisioni prese dal parlamento nell’ultima sessione del 2022, scatteranno, ha stabilito il Consiglio di Stato, il prossimo 1. settembre.
A dare il la alla mini revisione della Legge organica comunale, approvata nel dicembre scorso, era stata proprio la proposta del governo di conferire una base legale definitiva alla facoltà per i Municipi e per le commissioni dei legislativi comunali di indire sedute in videoconferenza. “Lo spunto – scriveva infatti il Consiglio di Stato nel messaggio licenziato nel marzo 2022 – è il consolidamento nella legge di una modalità operativa sperimentata negli ultimi due anni sulla scorta del ‘Decreto concernente il funzionamento delle autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da Covid-19 del 20 marzo 2020, con validità fino al 30 giugno 2022’ ”. Decreto che il Consiglio di Stato aveva varato per agevolare all’epoca nei Comuni i processi decisionali ed evitare dunque la paralisi o il forte rallentamento dell’attività politica a causa delle restrizioni sanitarie, ad esempio la limitazione dei contatti fisici, per arginare la diffusione del virus.
A indurre l’Esecutivo cantonale a chiedere al parlamento di ancorare alla Loc la possibilità di far capo alla videoconferenza era stato pure l’esito del sondaggio avviato nell’autunno 2021 dalla Sezione enti locali del Dipartimento istituzioni. “La stragrande maggioranza dei Municipi condivide l’introduzione nella Loc di una base legale per poter tenere ordinariamente sedute (municipali e commissionali) in videoconferenza, per quanto l’esigenza sia maggiormente ravvisata per le sedute municipali (70% a favore) – si indicava nel messaggio governativo –. Alla domanda volta a sapere se la tenuta delle sedute in questo modo debba essere giustificata da motivi che tassativamente impediscono la tenuta in forma ordinaria oppure vada semplicemente lasciata a libera discrezione di municipio/commissione, le risposte vanno nel senso di prediligere la seconda opzione. È tuttavia ricordata da più parti l’esigenza di riservatezza e di salvaguardia dei dati da parte dei membri, essendo decisamente maggiori i rischi di interferenze di terzi non autorizzati e di improprie divulgazioni”. Il Regolamento della Loc è stato ora adeguato.