Iniziativa del gruppo parlamentare per ridurre lo scoperto a carico del Cantone. Giura e Neuchâtel: ecco i correttivi adottati
Il problema è noto da anni. È il recupero da parte del Cantone delle spese da lui sostenute nell’ambito dell’assistenza giudiziaria. Quell’assistenza che lo Stato accorda, sostenendone anticipatamente i costi, a chi non dispone di sufficienti risorse finanziarie per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. A fine dicembre 2015 "gli scoperti non recuperati a carico del Cantone per spese processuali ammontavano a 1’327’404 franchi e per le difese d’ufficio e gratuito patrocinio a 22’642’590 franchi": considerate le garanzie accresciute dei codici di procedura penale e di procedura civile, entrati in vigore sul piano nazionale nel 2011, "oggi queste cifre saranno certamente
maggiori". È quanto ricorda e rileva il gruppo Udc in Gran Consiglio. Che con un’iniziativa parlamentare - prime firmatarie Roberta Soldati e Lara Filippini - propongono una soluzione che dovrebbe permettere al Cantone "di recuperare più celermente quanto anticipato". Concretamente i democentristi chiedono che "la concessione dell’assistenza giudiziaria e del patrocinio d’ufficio sia condizionata alla cessione diretta allo Stato", da parte del richiedente, "del ricavato (evidentemente nella misura di quanto anticipato) sancito in una decisione cresciuta in giudicato". Oppure "di prevedere una manleva specifica a favore dell’autorità a richiedere informazioni" sulla situazione finanziaria del richiedente l’assistenza giudiziaria, "così come già avviene in altri Cantoni". Propongono quindi di modificare in tal senso la Legge ticinese sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio.
«Ci siamo ispirati al modello giurassiano e a quello neocastellano - afferma Roberta Soldati, da noi interpellata -. La nostra proposta mira a introdurre anche in Ticino un sorta di automatismo, garantendo comunque il diritto di accesso alla giustizia alle persone indigenti». Alcuni Cantoni, si ricorda infatti nell’iniziativa parlamentare, "hanno adottato dei correttivi nella legge tesi a creare degli automatismi nel recupero delle somme". Per esempio il Canton Neuchâtel "nella sua legge sull’assistenza giudiziaria e in particolare nel formulario di richiesta della concessione, prevede il nullaosta per l’autorità competente di fare capo direttamente alle autorità fiscali, agli istituti bancari, alle compagnie di assicurazione e posta per ottenere informazioni sulla situazione reddituale e sostanza del contribuente (beneficiario), con manleva del loro segreto professionale". Nel Canton Giura il richiedente l’assistenza giudiziaria "deve depositare una dichiarazione di cessione del credito allo Stato, avente per oggetto l’eventuale guadagno conseguito in sede giudiziaria, pena l’irricevibilità". L’irricevibilità della domanda di assistenza.
Il Tribunale federale, si rammenta peraltro nell’atto parlamentare, ha ritenuto "conforme" al Codice di procedura civile "la concessione del gratuito patrocinio alla condizione della cessione di un eventuale attivo conseguito con la vittoria nel processo, a concorrenza delle spese processuali e delle spese ripetibili coperte dall’assistenza giudiziaria".
Nessuno, precisano i democentristi, "mette in dubbio il diritto di ciascuno di poter avere accesso alla giustizia". Tuttavia, aggiungono, "nel rispetto della collettività e delle istituzioni, a fronte di tale diritto vi è anche un dovere posto a carico del beneficiario, ossia la rifusione allo Stato degli importi percepiti, quando il cambiamento della sua situazione economica lo permetta". Al momento però il recupero delle spese da parte del Cantone non è impresa facile. Da qui la proposta dell’Udc.