Mon Repos respinge il ricorso contro la revisione voluta dal Consiglio di Stato e approvata dal parlamento nel 2018: le nuove disposizioni non ledono la Costituzione
La nuova Legge cantonale sulla polizia supera lo scoglio del Tribunale federale. I giudici di Mon Repos hanno respinto il ricorso contro la revisione della normativa che permette la cosiddetta custodia di polizia (durata massima 24 ore), che disciplina trattenimento e consegna di minorenni e che regolamenta le indagini, anche ‘mascherate’, preventive, per impedire la commissione di reati. Revisione alla quale Losanna ha dato dunque luce verde con sentenza, una quarantina di pagine, datata 6 luglio e intimata ieri alle parti. Il ricorso era stato inoltrato nel marzo 2019 dai giuristi Martino Colombo e Filippo Contarini: chiedevano l’annullamento di quasi tutte le disposizioni proposte dal Consiglio di Stato e approvate nella seduta del 10 dicembre 2018 dalla maggioranza del parlamento (quarantotto i granconsiglieri favorevoli, dodici quelli contrari e quattro astensioni) dopo qualche ritocco al progetto governativo.
I due giuristi lamentavano la violazione di diritti fondamentali. Spiegava Colombo alla ‘Regione’ pochi giorni dopo l’invio delle contestazioni al Tf: “Il nostro ricorso non è contro la polizia, ma contro una legge che riteniamo conferisca un eccessivo e ingiustificato margine di manovra alle forze dell’ordine. E gli abusi, derivanti da norme generiche e non chiare come in questo caso, sono dietro l’angolo. Il ricorso è quindi a tutela dei diritti fondamentali del cittadino”. Il Tribunale federale non ha però accolto le tesi dei ricorrenti, mentre ha sottoscritto quelle formulate dal Consiglio di Stato nelle osservazioni al ricorso.
Buona parte delle contestazioni di Contarini e Colombo aveva per oggetto l’articolo 7c, la norma più delicata e controversa della rivista legge, secondo cui la Polizia cantonale può porre “provvisoriamente sotto custodia”, ma al massimo per 24 ore, “persone che mettono in pericolo se stesse o che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza di terzi; persone che, per il loro comportamento, perturbano la sicurezza e l’ordine pubblico in modo grave ed imminente; persone al fine di garantire l’esecuzione di una decisione di consegna, di traduzione forzata, di allontanamento, di respingimento o di espulsione, ordinata dall’autorità competente”. Contro la misura della custodia di polizia “è dato ricorso (non ha effetto sospensivo, ndr.) al giudice dei provvedimenti coercitivi entro trenta giorni dalla messa in custodia". Come si ricorda nella sentenza, i ricorrenti consideravano, fra l’altro, troppo vago il concetto di perturbamento della sicurezza e dell’ordine pubblico, con conseguente possibile applicazione della norma in più situazioni: feste rumorose, schiamazzi dopo una bevuta fra amici… Ribattono i giudici federali: “Adducendo, manifestamente a torto, che ‘qualsiasi’ imminente perturbamento della sicurezza e dell'ordine pubblico potrebbe condurre a una custodia di polizia, i ricorrenti misconoscono che esso dev'essere anche ‘grave’, ciò che non si verifica per gli esempi da loro indicati”. Rigettando questa e altre censure sollevate dai ricorrenti, il Tf giunge alla conclusione che l’articolo 7c “non lede il diritto federale e la Costituzione”, come neppure la Cedu, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E in uno degli ultimi punti della sentenza Losanna ribadisce che nell'applicazione della custodia di polizia, le forze dell'ordine dovranno "attenersi alle spiegazioni fornite dal Consiglio di Stato, nel senso che anche per questa fattispecie il pericolo dev'essere grave e imminente".
Nel mirino del ricorso era anche la disposizione su ‘Trattenuta e consegna di minorenni'. Si tratta dell’articolo 7d, in base al quale "la Polizia cantonale, se disposto dall’ufficiale, può trattenere minorenni per procedere al più presto, di regola entro 24 ore, alla loro riconsegna a chi ne detiene la custodia o all’autorità di protezione dei minori competente”. Scopo della norma, annota Non Repos, “è, implicitamente, la tutela e la protezione del minorenne”. Nel rapporto parlamentare di maggioranza “si precisa infatti, rettamente, che i minorenni dovrebbero presentare uno stato psicofisico tale, a causa per esempio di un eccesso di consumo di alcol o di droghe, da non essere più in grado di badare a se stessi. Tenuto conto dei loro notori e particolari bisogni di protezione, scopo di un’eventuale trattenuta è in sostanza la tutela della loro incolumità e del loro sviluppo. Ora, questi intenti sono esplicitati all’articolo 11 della Costituzione (federale, ndr.) e nella Convenzione sui diritti del fanciullo conclusa il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997”. Un intervento della polizia, prosegue il Tf, “potrebbe quindi aver luogo, considerando in particolare l'età e la maturità del minorenne, solo nel suo interesse, per preservarlo da un pericolo, che chiaramente dev'essere imminente”. Sottolinea Losanna: “È palese che, come per la custodia di polizia, la trattenuta dev’essere annullata qualora non sia più proporzionale, quindi se del caso già prima della scadenza del termine di 24 ore, in particolare quando il pericolo per il minorenne sia diminuito o scomparso”.
Ovviamente soddisfatto del verdetto di Losanna, il direttore del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi. «La sentenza del Tribunale federale - osserva il consigliere di Stato interpellato dalla ’Regione’ in mattinata - conferma il buon lavoro svolto dal Dipartimento nell’elaborazione del testo di legge e la validità degli affinamenti garantisti introdotti dal Gran Consiglio. Riguardo sia alla custodia di polizia sia alle indagini preventive avevamo sempre detto che le relative norme erano ispirate dalle leggi di altri cantoni, che avevamo vagliato, ritenendole solide. La lunga e articolata sentenza del Tribunale federale è la dimostrazione che la materia è importante e complessa. Occorre comunque dotare la Polizia cantonale di strumenti investigativi adeguati, performanti, volti pure a prevenire la commissione di delitti e crimini. Del resto l’attività inquirente deve confrontarsi anche con organizzazioni criminali tecnologicamente agguerrite». Strumenti investigativi, che ora hanno una base legale convalidata dal Tf, quali le indagini preventive, anche in incognito. Indagini il cui "prosieguo oltre un mese necessita di un'autorizzazione del Ministero pubblico".
Colombo: i giudici hanno comunque fatto chiarezza
«Siamo delusi per la reiezione totale del ricorso. Ci aspettavamo infatti di ottenere ragione su alcuni aspetti. Così non è stato - commenta Martino Colombo, che con Filippo Contarini aveva impugnato la revisione legislativa -. I giudici federali hanno tuttavia fatto chiarezza sull'applicazione delle norme, richiamando anche quanto discusso in Gran Consiglio nonché i contenuti del messaggio governativo, e fissato dei paletti - e ciò è molto importante - entro i quali la polizia potrà agire».