Ticino

Ballottaggio per gli Stati, le due richieste del ricorso

L'avvocato Padlina lo ha inoltrato il 20 novembre al Tram: accertare l'irregolarità della procedura preparatoria; in via cautelativa, una nuova votazione

Ti-Press
27 novembre 2019
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Martedì 19 novembre ha inoltrato un’istanza al Consiglio di Stato affinché quest’ultimo desse disposizione ai Municipi di conservare “tutte” le buste contenenti le schede di voto e le carte di legittimazione “pervenute dopo il 17 novembre”, quando si è tenuto il secondo turno delle federali, ovvero il ballottaggio per gli Stati. Mercoledì 20 il governo ha dato seguito alla richiesta. Lo stesso giorno, il 20 novembre, ha inoltrato un ricorso al Tram, il Tribunale cantonale amministrativo. L’uno-due è dell’avvocato e consigliere comunale Ppd di Mendrisio Gianluca Padlina, che solleva dubbi sulla regolarità della procedura preparatoria all’elezione di domenica 17, avendo saputo prima della chiusura dei seggi, sostiene, di ritardi nel recapito del materiale di voto ai ticinesi residenti all’estero. I quali non avrebbero potuto così esercitare il voto per corrispondenza, essendo le buste giunte fuori tempo massimo ai Comuni nei cui cataloghi sono iscritti.

Due le richieste di Padlina ai giudici d’Appello. Una in via principale, ma formulata a titolo cautelativo, dato che al momento della presentazione del ricorso (il termine scadeva proprio il 20) l’avvocato momò non conosceva, e non conosce, il numero esatto delle buste arrivate dall’estero. Ebbene, in via principale chiede che il Tram accolga il ricorso, decretando l’annullamento dell’“esito del turno di ballottaggio dell’elezione dei deputati ticinesi al Consiglio degli Stati” e ordinando al governo cantonale “di procedere alla ripetizione” del voto del 17, quando sono stati eletti alla Camera dei Cantoni il democentrista Marco Chiesa e la socialista Marina Carobbio, che l’ha spuntata sul popolare democratico Filippo Lombardi per soli 46 voti. In via subordinata Padlina chiede al Tribunale cantonale amministrativo di “accogliere parzialmente il ricorso”, accertando “l’irregolarità della procedura preparatoria del turno di ballottaggio” e dunque che il materiale di voto “non è pervenuto a tutti gli elettori ticinesi residenti all’estero entro il termine minimo di 10 giorni prima del giorno dell’elezione”, così come stabilito dalla Legge cantonale sull’esercizio dei diritti politici. Il Tram ha già intimato le nove pagine del ricorso al Consiglio di Stato, che per formulare osservazioni ha tempo sino a dopodomani, venerdì.
Venerdì scorso, con la pubblicazione dei risultati definitivi sul ‘Foglio ufficiale’, sono intanto scattati i trenta giorni per eventualmente ricorrere al Tribunale federale. Una strada che Padlina potrebbe imboccare – lui o altri cittadini – a dipendenza (anche) della decisione del Tram.

Tramite l’istanza e il ricorso ai giudici cantonali, Padlina intende soprattutto conoscere il numero delle buste giunte tardivamente (le operazioni di spoglio cominciano alle 12 della domenica del voto) ai Comuni ticinesi dai residenti all’estero che hanno fatto capo al voto per corrispondenza. Ed è alla luce di questo numero che il legale valuterà se interpellare o meno il Tribunale federale.

Per Padlina, scrive infatti nel ricorso al Tram, è “fuori dubbio che nella legge sia chiaramente indicato che ad essere determinante sia il momento entro il quale il materiale di voto debba effettivamente essere recapitato agli elettori”. Il ballottaggio era stato fissato per il 17 novembre, quindi, rileva il ricorrente, “il materiale di voto avrebbe dovuto pervenire al domicilio degli aventi diritto (inclusi quelli domiciliati all’estero) al più tardi entro il 7 novembre”. Alcuni ticinesi che vivono all’estero gli avrebbero indicato “di non aver ricevuto il materiale di voto nei termini di legge”. In alcuni casi in Europa, continua Padlina, il materiale di voto “è pervenuto solo il 15 novembre”. E sottolinea: “Se questo materiale di voto non è stato inviato tempestivamente agli elettori domiciliati all’estero, questi ultimi (o comunque una parte rilevante di essi) potrebbero essere stati impediti, senza loro colpa, di esercitare il loro diritto costituzionale di voto”.

Il precedente a Berna: il Tf bocciò il ricorso

6 marzo 2011, Canton Berna, elezioni suppletive per il Consiglio degli Stati. La lotta è serrata: Adrian Amstutz (Udc) raccoglie 163’537 preferenze, Ursula Wyss (Ps) 159’900.

Un risultato risicato. Tanto da portare due persone a ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo mettendo in dubbio la tempestività dell’invio del materiale di voto. Con la richiesta di ripetere l’elezione. Uno dei due ricorrenti sostenne che “12’600 bernesi all’estero non avevano ricevuto per tempo il materiale di voto e non avevano quindi potuto esprimersi.

Anche l’altro ricorrente adduceva ritardi nella ricezione delle schede”. Nel primo caso, il Tribunale cantonale amministrativo era giunto alla conclusione che “qualora l’organizzazione della procedura elettorale cantonale non permette un recapito tempestivo del materiale di voto agli svizzeri all’estero con diritto di voto nel Canton Berna, questi ultimi devono accettare la limitazione del loro diritto di voto”, riferì ai tempi la Berner Zeitung.

Per il secondo reclamo, venne escluso che “l’invio ritardato ma comunque entro i termini possa aver falsato l’esito dell’elezione”. Il Tribunale federale, tre mesi dopo la sentenza, ne confermò il contenuto: una ripetizione della votazione sarebbe stata presa in considerazione solo se si fosse verificata una notevole irregolarità nella preparazione o nello svolgimento del voto.

Non è stato questo il caso, per il Tf. Sipario.