Ticino

'Nuova legge fiduciari, occhio al diritto federale'

L'Ordine degli avvocati sul progetto di revisione: 'Applicarla anche a chi risiede fuori cantone ma esercita in Ticino può cozzare contro la Lmi'

27 settembre 2019
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Si dice “favorevole alla maggior parte” delle proposte di modifica della normativa vigente: tuttavia, avverte, “alcune” delle altre disposizioni suggerite potrebbero risultare “inconciliabili“ con “il diritto superiore”, in particolare con la Lmi, la Legge federale sul mercato interno. L’Ordine ticinese degli avvocati (Oati) prende posizione – per la penna del suo presidente Gianluca Padlina – sul progetto di revisione della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario, la LFid, posto in consultazione dal Dipartimento istituzioni lo scorso mese e sino a pochi giorni fa. L’Oati era uno degli enti chiamati a pronunciarsi sulla bozza di messaggio governativo in cui si prospetta, soprattutto, l’abolizione del regime autorizzativo per i fiduciari finanziari, ma il suo mantenimento per i commercialisti e gli immobiliari, i quali pertanto dovrebbero continuare a chiedere all’Autorità di vigilanza (ticinese) il nullaosta a operare. I finanziari saranno infatti assoggettati alla vigilanza federale, cioè a quella della Finma, quando entreranno in vigore – si parla degli inizi del 2020 – la Legge sugli istituti finanziari e la Legge sui servizi finanziari varate dalle Camere nel giugno dello scorso anno. Una riforma della LFid imposta dunque dai due nuovi testi legislativi varati a Berna. Il Dipartimento ha però colto l’occasione per proporre anche modifiche puntuali alla legge.

Nel documento trasmesso a Bellinzona, l’Oati tiene anzitutto a ribadire un aspetto, con l’invito al Dipartimento a “evidenziarlo” nel messaggio che verrà indirizzato al parlamento: gli avvocati “non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario”, scrive il presidente Padlina con riferimento alla sentenza con cui nel 2011 il Tribunale federale, pur confermando la costituzionalità della LFid frutto allora della revisione votata due anni prima dal Gran Consiglio, ha apportato al testo ticinese impugnato qualche correttivo, accogliendo parzialmente il ricorso. Tra i correttivi quello riguardante per l’appunto gli avvocati: i legali iscritti nel registro cantonale degli avvocati non sottostanno alla legge in questione per tutte le loro attività, anche se di carattere fiduciario.

Ciò premesso, l’Ordine affronta i punti della presente riforma che considera problematici. Il progetto di messaggio, annota Padlina, “propone di estendere il campo di applicazione della LFid all’attività professionale ‘con risvolti in Ticino’, con l’intento di sottoporre al campo di applicazione della legge anche i fiduciari che, pur risiedendo fuori cantone, esercitano la loro attività professionale in Ticino”. Cosa che, secondo l’Oati, “potrebbe entrare in conflitto con la Legge federale sul mercato interno”, contro la quale, peraltro, hanno già cozzato atti normativi concepiti dalla politica cantonale, come la Lia, la Legge sulle imprese artigianali. La Lmi, ovvero la normativa sul mercato interno, “garantisce a ogni soggetto con domicilio o sede in Svizzera l’accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un’attività lucrativa”, ricorda l’Ordine degli avvocati, il quale consiglia, se ancora non sia stato fatto, di interpellare la Commissione della concorrenza (Comco) per fugare ogni dubbio.

In relazione alla figura del fiduciario commercialista, l’Ordine si chiede, fra l’altro, “se abbia senso sottomettere al campo di applicazione” della LFid “l’attività generica di ‘consulenza’”. Interrogativo che pone anche per la consulenza in materia fiscale. E questo “visto che la rappresentanza contrattuale in materia fiscale, che la Legge tributaria ammette possa essere esercitata da chiunque abbia l’esercizio dei diritti civili e goda dei diritti civici, implica necessariamente anche la possibilità di preparare e compilare le dichiarazioni di imposta per conto di persone fisiche e giuridiche”. L’Oati si chiede inoltre “se, dal profilo della proporzionalità, sia giustificato sottoporre ad autorizzazione la tenuta dei libri contabili e le attività di registrazione e contabilità ma anche la consulenza aziendale in campo amministrativo-gestionale”. Quanto alla figura del fiduciario immobiliare, “la prospettata estensione del campo di applicazione della LFid anche a mediatori e procacciatori d’affari potrebbe non essere ammissibile con il diritto superiore”.

Per l’Ordine ticinese degli avvocati, insomma, ci sarebbero dei temi da approfondire.