Ticino

I nuovi stipendi del Cantone non sono discriminatori

Per il Tribunale federale di Lucerna delle differenze salariali 'ragionevoli' sono possibili anche per medesime funzioni e mansioni

(Ti-Press)
26 settembre 2019
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“Modifiche del sistema nella scala salariale dei dipendenti pubblici possono avere come conseguenza quella che due o più funzionari con la medesima mansione siano retribuiti diversamente a dipendenza della loro entrata in funzione al servizio dello Stato. Tale situazione non è ancora lesiva del principio della parità di trattamento, a condizione che la differenza (salariale, ndr) sia contenuta entro limiti ragionevoli”. Così il Tribunale federale con sede a Lucerna ha motivato il respingimento di un ricorso di un agente della polizia cantonale ticinese che lamentava una discriminazione salariale a seguito dell’entrata in vigore – nel 2018 – della revisione della Legge stipendi. La sentenza risale allo scorso 29 agosto.
Ma andiamo con ordine. Il funzionario di polizia fu assunto presso la polizia cantonale il 1° ottobre 2013 ed era stato attribuito nella classe 22 con il numero massimo di scatti salariali (10). La carriera di tale mansione prevedeva un anno di permanenza nelle classi da 19 a 22, due nella classe 23 e successivamente nella classe 24, la più alta prevista per questo lavoro.
Nel 2014 l’agente coinvolto non ha beneficiato, in seguito alle misure di risparmio stabilite dal Gran Consiglio, di un avanzamento nella classe 23 a causa del blocco temporaneo degli avanzamenti. Solo il 1° ottobre 2015 vi fu l’attribuzione alla classe 23. Con il preventivo 2016 il Gran Consiglio ha introdotto ancora misure puntuali e strutturali allineando le date per gli scatti automatici al 1° gennaio. A inizio 2018 è entrata in vigore la Legge stipendi per gli impiegati dello Stato e dei docenti che ha riformato completamente il sistema salariale. Il Consiglio di Stato ha quindi convertito la precedente funzione di funzionario in assistente di polizia I e lo ha iscritto nella nuova classe 4 con 18 aumenti corrispondente a un salario lordo di 82’393 franchi annui. Da qui il ricorso respinto dal Tribunale amministrativo cantonale il 14 dicembre 2018. Il ricorrente fa presente che un suo collega nominato tre mesi dopo di lui, in identiche funzioni e mansioni, è stato attribuito alla classe 4 con 24 aumenti. E proprio tenendo conto della nuova scala salariale il Tribunale federale di Lucerna giunge alla conclusione che la disparità salariale (-3,59% su cinque anni) tra il ricorrente e il suo collega non è tale da invocare una discriminzione.