Ticino

Giudici di pace, il loro futuro in una perizia

Formazione: il Consiglio della magistratura manifesta dubbi, il Dipartimento istituzioni chiede un parere giuridico. Intanto parte un corso...

15 maggio 2018
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È in stand-by il progetto di messaggio governativo sulla riorganizzazione delle giudicature di pace, uno dei capitoli della riforma ‘Giustizia 2018’. La sua messa a punto è stata sospesa. Motivo? Con l’ok del governo, il Dipartimento istituzioni si è rivolto di recente ai professori Pascal Mahon e François Bohnet dell’Università di Neuchâtel: ai due esperti di diritto costituzionale ha chiesto un parere giuridico su alcuni aspetti che il Consiglio della magistratura, esaminata la proposta di nuova organizzazione, considera problematici, anche in prospettiva, come quello della formazione. Aspetti che toccano la figura del giudice di pace. Che in Ticino esiste da oltre duecento anni.

Si tratta di un giudice ‘laico’, che non necessariamente deve avere una formazione giuridica e che si pronuncia, cercando di conciliare, sulle controversie patrimoniali sino a un valore di 5mila franchi. Viene eletto dai cittadini (oggi nel nostro cantone i giudici di pace sono gli unici magistrati di nomina popolare). Alla luce dei dubbi manifestati dall’autorità che vigila sul funzionamento della giustizia e prima di sottoporre al voto del Gran Consiglio il futuro assetto delle giudicature di pace, appare quindi più che opportuna la decisione del Consiglio di Stato di sollecitare una perizia esterna.

Dopo aver osservato, all’indirizzo della Divisione giustizia del Dipartimento istituzioni, che il progetto di messaggio “non si china sulla problematica della costituzionalità della figura del giudice di pace”, il Consiglio della magistratura (Cdm) cita una sentenza del 15 novembre 2007 del Tribunale federale. Quest’ultimo “ha rilevato che non sussiste alcun diritto costituzionale a un giudice con formazione giuridica”: Mon Repos “ha però anche rilevato l’esistenza di una connessione tra la formazione del magistrato e l’indipendenza di cui esso deve disporre per essere in grado di esercitare convenientemente la sua funzione”.

Il magistrato ‘ombra’

Al riguardo, scrive il Cdm, l’alta Corte federale ha fatto presente che “un equo processo garantisce il diritto di essere sentito delle parti solo quando il giudice è in grado di comprendere le peculiarità della fattispecie, di farsi una propria opinione in merito e di applicarvi in modo corretto il diritto. In particolare, il giudice deve essere in grado di confrontarsi convenientemente con le richieste e gli argomenti delle parti. Quando un giudice inesperto deve esercitare la propria funzione senza l’aiuto di un professionista indipendente, sorge il rischio che gli vengano a mancare le qualità necessarie per decidere in modo adeguato e di conseguenza anche che gli venga a mancare la necessaria indipendenza”.

C’è di più. Il numero delle cause dove davanti al giudice di pace una o entrambe le parti si fanno assistere da un avvocato (cosa ammessa dal 2011 con l’entrata in vigore della procedura civile federale ) è in crescita, afferma il Cdm, con “l’evidente rischio di mettere in difficoltà il magistrato”. È quindi “prospettabile” un aumento delle “situazioni problematiche”. Il giudice di pace ticinese, si rammenta ancora, “è giudice unico, senza collaboratori, ma anche senza collaboratori con formazione giuridica: in tal senso si rileva che la figura di un ‘giudice ombra’ al quale il giudice di pace laico possa rivolgersi è assai discutibile, se non inammissibile, perché stride con il principio dell’indipendenza, a maggior ragione se il cittadino ne è tenuto all’oscuro”.

I ‘giudici ombra’, avverte il Cdm, “rischiano infatti di influenzare e condizionare in modo determinante, se non esclusivo, il decorso procedurale e l’esito sostanziale della vertenza”. «Quanto solleviamo – dice il presidente del Consiglio della magistratura, il giudice del Tribunale d’appello Werner Walser, da noi interpellato – tiene conto anche del prospettato accorpamento di alcune giudicature, che in certi casi potrebbe comportare per il giudice di pace un incremento delle pratiche e trasformare un’attività ora accessoria in una a tempo pieno». Sostiene la direttrice della Divisione giustizia Frida Andreotti: «Occorre assolutamente fare chiarezza sul futuro della figura del giudice di pace. Attendiamo l’esito della perizia nel corso dell’estate».

Procedura civile e casi pratici, la Divisione giustizia propone un corso

Un corso incentrato sulla procedura civile, in particolare su temi del Codice legati all’attività del giudice di pace, con casi pratici “dedotti dalla giurisprudenza e dalla pratica”. Temi come il tentativo di conciliazione, la procedura semplificata, quella sommaria, i mezzi di impugnazione... Un corso “esteso” su due cicli: il primo, già iniziato, tra il 20 aprile e il 15 giugno; il secondo tra il 21 settembre e il 9 novembre. Tredici lezioni. Sede: l’aula del Gran Consiglio. Docente: Francesco Trezzini, pretore di Lugano, coadiuvato da due assistenti. A proporre il corso è il Dipartimento istituzioni. Lo ha proposto a tutti i giudici di pace e ai giudici di pace supplenti, con una lettera inviata loro agli inizi dello scorso mese.

È un’iniziativa, scrive nella missiva la Divisione giustizia, finalizzata al “rafforzamento della formazione”, obiettivo “cardine della riorganizzazione del settore a beneficio dell’attività giudicante, che ha trovato ampio accoglimento da parte dell’Associazione ticinese dei giudici di pace”. Un’iniziativa dunque “in linea con quella che, nelle intenzioni del Consiglio di Stato, sarà l’offerta formativa futura ai magistrati popolari”. Il primo ciclo è già cominciato e la partecipazione, indica la responsabile della Divisione Frida Andreotti, «è davvero buona». Prendendo posizione sul progetto governativo di riorganizzazione delle giudicature di pace, il Consiglio della magistratura sostiene che la normativa proposta “non prevede l’obbligatorietà della formazione dei giudici di pace (di base e continua, con le necessarie verifiche)”.

Secondo il Cdm, “non basta affermare che la formazione deve essere ‘di natura obbligatoria’: lo svolgimento della stessa deve essere prevista nella legge, per quella di base, come condizione per l’esercizio della funzione, da soddisfare al più tardi entro un termine dall’entrata in carica, e per quella continua, come condizione per poter continuare a esercitare”. Le modifiche legislative “non considerano a sufficienza”, alla luce anche della giurisprudenza del Tf (vedi articolo sopra), “questa problematica, ciò che fragilizza e rende vulnerabile l’impostazione proposta”. Nel frattempo il Dipartimento ha organizzato un corso. Per rafforzare comunque la formazione.