Il Tribunale federale giudica corretto l'esame di un progetto edilizio presentato nel 2018 e negato da Municipio, Cantone e Tribunale amministrativo
L'aver esaminato il progetto edilizio per tre fondi del comparto Valera sotto il profilo delle eccezioni per le costruzioni fuori della zona edificabile “non presta il fianco a critiche”. È questa la conclusione a cui è giunto il Tribunale federale (Tf) che ha respinto il ricorso in materia di diritto pubblico e giudicato inammissibile quello sussidiario in materia costituzionale presentato dai proprietari, chiamati a pagare 4mila franchi di spese giudiziarie. A febbraio i maggiori proprietari privati a Valera si erano visti negare dal Tf la richiesta di un indennizzo di oltre 40 milioni di franchi per alcuni terreni incastonati nel comparto oggi regolato da un Piano di utilizzazione cantonale (Puc).
Ma torniamo alla decisione più recente, la cui sentenza è datata 12 luglio. Nel febbraio 2018 i proprietari hanno presentato al Municipio di Mendrisio una domanda di costruzione relativa a tre fondi contigui – due appartenenti alla sezione di Ligornetto e uno a quella di Rancate – per il ripristino e il completamento della recinzione esistente, la posa di due barriere di controllo per limitare l'accesso ai soli pedoni e di due cancelli veicolari. Gli istanti hanno inoltre chiesto di poter rimuovere i blocchi in cemento e la recinzione di sbarramento esistenti su due fondi. Alla domanda di costruzione si sono opposti i Cittadini per il territorio, mentre i servizi generali del Dipartimento del territorio hanno presentato un'opposizione parziale, preavvisando favorevolmente solo le rimozioni. Per questi ultimi due interventi, il Municipio di Mendrisio ha rilasciato la licenza edilizia nell'agosto del 2019. Una decisione confermata nel novembre 2020 dal Consiglio di Stato e nel luglio 2023 dal Tribunale amministrativo cantonale.
Nella sentenza del Tf si legge che “la Corte cantonale ha ricordato che, di principio, le domande di costruzione sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della decisione e che, da parte sua, essa applica il diritto vigente al momento della decisione del Consiglio di Stato”. La Corte ha stabilito che “i fondi oggetto della domanda di costruzione erano allora soggetti a un vuoto pianificatorio”. Data quindi “l'assenza di una pianificazione al momento della decisione dell'istanza inferiore, il progetto edilizio doveva essere esaminato sulla base delle norme applicabili fuori della zona edificabile”. In concreto, ha quindi “negato l'adempimento delle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale”. Una decisione definita dal Tf “tutto sommato sostenibile” tenuto conto “delle caratteristiche dei fondi, non inseriti nella zona edificabile e situati in un'estesa superficie verde attraversata dal fiume ed esclusa dal comprensorio già largamente edificato”. Per i ricorrenti i due fondi di Ligornetto “sarebbero ancora stati edificabili in base alla zona per il deposito di idrocarburi prevista dal Piano regolatore del 1986”.