Il Tribunale amministrativo cantonale accoglie il ricorso contro la delibera dell’assemblea patriziale di Mezzovico-Vira per il contratto con la S’Rok Sa
Occorreva indire un concorso pubblico ma non è stato fatto. Ecco perché è stata annullata la convenzione sottoscritta tra la società (S’Rok Sa), che vuole realizzare un parco solare all’alpe Duragno, e il Patriziato di Mezzovico-Vira, che le ha concesso l’uso dell’ampio terreno sulle pendici del Monte Tamaro. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo cantonale (Tram), che ha accolto il ricorso presentato da un privato contro la delibera patriziale che, invece, aveva ricevuto la ‘benedizione’ del Consiglio di Stato.
Prima di addentrarci nel dispositivo allestito dalla Corte cantonale, una domanda s’impone: quale può essere la conseguenza di questa decisione sul progetto di parco solare, che prevede l’installazione di 15’840 pannelli bifacciali a una quota di circa 1’800 metri, su un’area di 45’300 metri quadrati con una potenza di 10 MW e una produzione annua di 16 GWh, corrispondenti al consumo annuo di 4’000 economie domestiche? I promotori hanno preso atto della sentenza: «Siamo abbastanza sorpresi, anche perché abbiamo seguito la stessa procedura di tutti gli altri parchi in Svizzera. La decisione non critica i contenuti del progetto in sé ma ravvisa un errore procedurale per la concessione del terreno. Spetterà al Patriziato valutare il da farsi», dichiara il capoprogetto, l’ingegner Alessio Mina. Rispetto invece alle eventuali conseguenze sull’iniziativa della sentenza del Tram, il capoprogetto è fiducioso dopo la decisione presa nello scorso mese di dicembre dal Consiglio degli Stati di togliere il termine di fine 2025 per la concessione dei sussidi federali ai progetti di solare alpino. Decisione motivata proprio dal fatto che molti progetti sono rallentati da ricorsi.
Nicola Menini, presidente del Patriziato di Mezzovico-Vira, annuncia che si sta valutando la presentazione di un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza della Corte cantonale: «Non ci risulta che per gli altri progetti di parchi solari a livello nazionale sia stato richiesto un concorso pubblico». Tuttavia, nel dispositivo, i giudici del Tram hanno richiamato l’articolo 12 (cpv. 1 e 2) della Legge organica patriziale (Lop), secondo il quale “le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà del patriziato devono essere fatti tramite un concorso pubblico, aperto a chiunque e annunciato all’albo per un periodo di almeno 15 giorni. La norma persegue un duplice scopo: da un lato mira a salvaguardare l’interesse della comunità, permettendo all’ente pubblico di scegliere l’offerta più vantaggiosa, dall’altro tende invece ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita”.
Nella sentenza la Corte cantonale evoca un’eccezione prevista dall’articolo 13 (cpv. 1) della Lop, “quando al patriziato non ne può derivare danno e quando l’interesse generale lo giustifica, il Dipartimento delle istituzioni può esonerare il patriziato dall’obbligo del pubblico concorso e concedere segnatamente che l’alienazione, la locazione e l’affitto siano fatti per licitazione o a trattative private”. Il Patriziato di Mezzovico-Vira ha concluso con la S’Rok Sa un contratto trentennale di affitto di una parte del mappale 3040, senza indire alcuna procedura concorsuale e senza ottenere preventivamente dal Dipartimento delle istituzioni la necessaria autorizzazione per poter derogare al rispetto di questa formalità. Nel passaggio successivo della sentenza, i giudici si chiedono “se tale omissione non sia stata sanata a posteriori dal Consiglio di Stato, laddove nel suo giudizio ha ritenuto che ‘trattandosi pertanto di un accordo con un terzo privato per un progetto ben definito, la natura stessa del progetto in questione esclude che il Patriziato debba metterlo a pubblico concorso ai sensi dell’art. 12 Lop”. La motivazione sostenuta dal governo cantonale, si legge nella sentenza, “per giustificare il mancato esperimento della procedura di gara appare alquanto ermetica e di difficile comprensione”. Tuttavia, indipendentemente dalla possibilità di deroga al concorso pubblico previsto dalla Lop, la Legge federale sul mercato interno impone il concorso, scrivono i giudici della Corte cantonale.
Secondo il Tram, il mappale 3040 di Mezzovico-Vira appartiene al patrimonio amministrativo dell’omonimo patriziato e la “convenzione conclusa con la S’Rok Sa mira a concedere in uso esclusivo a quest’ultima società per la durata di 30 anni un’ampia porzione del predetto fondo al fine di realizzarvi un parco fotovoltaico”. L’accordo “comporta il trasferimento a privati di un’attività monopolistica, quale è l’uso esclusivo e durevole di una determinata area demaniale di proprietà del Patriziato, lo stesso va considerato, a prescindere dalla sua denominazione, alla stregua di una concessione, per il rilascio della quale sarebbe stato necessario indire un concorso”. Queste norme sono incluse proprio nella Lmi, per “rispettare la parità di trattamento tra gli amministrati e il principio della neutralità concorrenziale dell’ente pubblico”. I giudici della Corte cantonale non hanno sposato la tesi sostenuta dal Patriziato di Mezzovico-Vira, secondo il quale l’articolo 71a della Legge federale sull’energia del 30 settembre 2016 prevede temporaneamente delle procedure agevolate per realizzare grandi impianti fotovoltaici, siccome “tale norma non istituisce alcuna deroga a quanto disposto dall’articolo 2 (cpv. 7) della legge Lmi riguardo all’attribuzione in uso esclusivo e durevole a favore di privati di fondi appartenenti al demanio pubblico”.
Considerato che la convenzione preveda l’aggiudicazione diretta della concessione d’uso alla S’Rok Sa, l’Ufficio patriziale di Mezzovico-Vira, si legge nella sentenza, “ha disatteso quanto imposto dal diritto federale”. Il Tram ha accolto dunque il ricorso, “senza che si renda necessario entrare nel merito delle rimanenti censure sollevate dal ricorrente”.