Luganese

Massagno, quando il licenziamento viene contestato

Ritenuta ingiustificata dal Tram, la disdetta a un ex dipendente (che risale al 2016) approda al Tribunale federale: inammissibile il ricorso del Comune

La Casa comunale di Massagno (Ti-Press)
7 febbraio 2020
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È stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale il ricorso presentato dal Comune di Massagno che ha chiesto di accertare la legittimità della mancata conferma di Raffaele Besomi, ex coordinatore del centro diurno La Sosta. Il Municipio avrebbe dovuto attendere la decisione definitiva in merito alla quantificazione delle indennità alle quali ha diritto l’ex dipendente da parte del Tribunale amministrativo cantonale (Tram). Si può riassumere così, in estrema sintesi, la sentenza pubblicata ieri dal sito del Tribunale federale

Parliamo di questa vicenda per la prima volta, per cui la ricostruiamo in base agli elementi emersi dalla sentenza. I protagonisti della vertenza sono Raffaele Besomi che venne assunto dal Comune di Massagno il 1° gennaio 1992 come animatore del centro diurno e il Municipio. Col passare del tempo, Besomi è stato promosso alla funzione di responsabile. Dal 31 agosto 2015 ha però dovuto stare a casa a causa di una malattia. E il 20 ottobre dello stesso anno ha chiesto di essere posto al beneficio del prepensionamento. In seguito, più precisamente il 1° marzo del 2016, il Comune ha però deciso di esternalizzare la funzione che ricopriva Besomi e la gestione del centro alla Pro Senectute. Il 18 aprile 2016 Besomi, fondandosi sulla modifica del regolamento organico dei dipendenti (Rod) di Massagno, ha chiesto l’adeguamento della propria classe salariale. Il mese successivo il Municipio ha respinto la sua domanda di prepensionamento comunicandogli che la sua nomina non poteva essere riconfermata e che il rapporto di lavoro sarebbe terminato per la fine di ottobre del medesimo anno basandosi sull’articolo 7 del Rod. Il 1° giugno 2016 Besomi ha contestato la rescissione del rapporto di impiego che l’esecutivo gli ha notificato il 26 luglio del 2016.

I motivi del provvedimento

A sostegno dell’interruzione del rapporto di lavoro con Besomi, l’esecutivo ha evocato l’attuale gestione del Centro affidata a un’associazione esterna (la Pro Senectute). Oltre a questo motivo, il Municipio ha imputato al dipendente la sua lunga assenza dal lavoro che egli ha contestato con un primo ricorso al Consiglio di Stato, che nell’agosto 2017 lo ha respinto. Da qui, il ricorso presentato dal legale di Besomi che invece il Tram ha parzialmente accolto accertando che la disdetta del rapporto di impiego pronunciata il 26 luglio 2016 è ingiustificata. E la sentenza del Tram è stata contestata dal Comune con un ricorso al Tribunale federale che, come detto, è stato ritenuto inammissibile.
E ora che succederà? Sul licenziamento in ogni caso non c’è margine di manovra. Le varie leggi e normative svizzere non prevedono alcun tipo di reintegro. Il Tram stabilirà la relativa indennità sia che il Comune non riassuma il funzionario o egli non intenda più essere riassunto, sia in caso di riassunzione. Il tribunale deve quindi limitarsi ad accertare l’illiceità del provvedimento, non può ordinare la riassunzione se l’autorità di nomina vi si oppone. Questa soluzione, scelta deliberatamente dal legislatore cantonale, che trae spunto dalla regolamentazione prevista dal diritto privato, è giustificata dal fatto che il reintegro di un dipendente pone spesso problemi delicati. In simili evenienze, il legislatore ha ritenuto pertanto preferibile pervenire ad un accordo che riconosca al dipendente un’indennità adeguata.

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