Locarnese

Pro Helvetia nega sussidio, il Taf dà ragione alla Armando Dadò

Alla casa editrice era stata negata la sovvenzione per la pubblicazione di un’opera tradotta in base a una nuova prassi, non comunicata però adeguatamente

(Keystone)
2 agosto 2022
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Pro Helvetia dovrà rivedere la sua decisione di non concedere alla Armando Dadò Sa un sussidio di 25’200 franchi per la traduzione in italiano dell’opera in tedesco "Schweizer Migrationsgeschichte" (Storia svizzera delle migrazioni) e la successiva pubblicazione per l’inverno 2021-2022. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (Taf) accogliendo il ricorso in merito dell’editore con sentenza dello scorso 13 luglio.

La Fondazione svizzera per la cultura aveva respinto la richiesta di sussidio sostenendo che essa non soddisfaceva i criteri di sostegno per i progetti di traduzione secondo le linee guida. In particolare, l’accento era posto sul fatto che la richiesta fosse stata inoltrata elettronicamente al canale "Traduzioni letterarie", quando invece si tratta di un’opera di saggistica: in merito, Pro Helvetia afferma di aver comunicato all’editore nel 2020 un cambiamento, a partire dal 1° gennaio 2021, della prassi in merito alle attività di promozione delle opere, che coinvolge, appunto, anche il trattamento della saggistica.

Dal canto suo, la Armando Dadò arguisce di aver già sostenuto delle spese importanti in vista della pubblicazione dell’opera tradotta, fra traduzione e la verifica, acquisto dei diritti, e costi tipografici di prestampa. Questo perché, "In base alla pluridecennale esperienza di collaborazione con Pro Helvetia", aveva "tutti i motivi" per ritenere che, secondo la prassi ampiamente consolidata, iI progetto rispondeva ai requisiti necessari per l’ottenimento del sussidio da parte della fondazione (autore svizzero, traduttore svizzero, soggetto di importanza nazionale). Anche la successiva comunicazione, avvenuta telefonicamente, circa il cambiamento di prassi, a dire della casa editrice, "riguardava piuttosto le modalità di presentazione delle domande di sussidio, non dei criteri per l’attribuzione dell’aiuto stesso". Circostanza nella quale, l’editore "avrebbe certamente reagito e sottoposto con grande sollecitudine la domanda di sostegno al fine di beneficiare del sussidio!".

In sostanza, la casa editrice, nel ricorso al Taf, pur riconoscendo di aver inoltrato la richiesta dopo il cambio di regolamento (reso noto sul sito di Pro Helvetia), si appella al principio della buona fede, avendo preso degli impegni economici nella convinzione di poter ottenere le sovvenzioni, in base a una pratica di rapporti ben consolidata, tanto che "non sarebbe stato pensabile un cambiamento dei criteri di sussidio, senza una comunicazione scritta". Ciò che, appunto, non è avvenuto essendo stata data comunicazione tramite contatto telefonico. Circostanza riguardo la quale i giudici del Taf hanno convenuto, in base all’analisi dei precedenti contatti e rapporti fra le parti, che "Pro Helvetia ha però perlomeno peccato di incompletezza e inesattezza nella sua comunicazione". Tanto che, se ciò fosse avvenuto, la casa editrice avrebbe potuto inoltrare la domanda di sussidio prima del cambiamento di prassi. A riguardo del quale, peraltro, il Taf osserva che "dall’incarto non è possibile evincere in cosa consista il cambiamento di prassi dichiarato da Pro Helvetia, su quali "motivi seri e oggettivi" poggi, se avvenga sistematicamente, nonché se ed eventualmente quali misure l’autorità inferiore abbia adottato per mitigare le conseguenze negative derivanti da tale cambiamento. Non è altresì possibile stabilire se il cambiamento di prassi sia stato annunciato in maniera sufficientemente chiara al pubblico".

In base a tutto ciò, il Taf ha dunque accolto il ricorso della Armando Dadò Sa, disponendo che, nel caso essa non dovesse ottenere un sussidio secondo la nuova prassi, Pro Helvetia esamini la domanda secondo la prassi precedente, motivando un eventuale rifiuto. Nel caso invece essa risponda ai criteri precedentemente adottati, andrà ponderato "l’interesse pubblico all’applicazione uniforme della nuova prassi con quello della ricorrente a ottenere il sussidio". Infine, nel caso sia impossibile accordare un sussidio, la fondazione dovrà comunque verificare l’eventualità di contribuire alle spese già sostenute dalla casa editrice, volte a inoltrare una domanda di sussidio dettagliata.