Locarnese

Possesso di marijuana, multe contestate

Due studenti universitari locarnesi puntano l'indice sulla Polizia. Pronta la replica: 'Applichiamo le norme vigenti in materia'

Il consumo va sanzionato. Il possesso di piccole quantità invece no (foto Ti-Press)
27 settembre 2019
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Multati da un agente di polizia poiché beccati con lo spinello che spunta dal taschino della polo o durante la delicata azione di rollare una “canna”? C’è chi dice no! Due studenti universitari locarnesi, Nico Etter e Alessandro Chiappini, contestano questa prassi. Lo stesso Chiappini, fondatore del “Partito estetico” e consigliere comunale a Losone, sul tema ha pure inoltrato un’interpellanza al Municipio della località sulla sponda destra della Maggia.

Per arrivare alle conclusioni, i due hanno studiato a fondo la Legge federale sugli stupefacenti (LStup): per il consumo di marijuana o sostanze simili è prevista, per i maggiorenni, una semplice contravvenzione; mentre la detenzione o la preparazione (per sé o in coppia) di un’esigua quantità di stupefacente non è punibile. E per esigua quantità, s’intende dai 10 grammi in giù.

Stando ai due giovani le cose però, in Ticino, funzionano diversamente: «Secondo noi sono parecchie le ammende riscosse indebitamente per il possesso di esigue quantità di marijuana, hashish o, più in generale, di sostanze psicoattive derivanti dalla canapa». Per suffragare questa tesi, gli intervistati si rifanno anche ai dati dell’Ufficio federale di statistica del 2018 sulle multe disciplinari per gli adulti che hanno consumato stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa: in Ticino sono state 859. Un numero elevato, simile a quello di Zurigo (915), cantone ben più popoloso. Abbiamo superato Ginevra (629) e Berna (203) messi assieme. Dati che sollevano qualche perplessità. «Da noi, inoltre, le multe vanno pagate immediatamente agli agenti, mentre l’articolo 28e della LStup prevede un termine di 30 giorni», aggiungono gli intervistati. Per Chiappini e Etter è una situazione non conforme: «Per chi non paga subito, segue una denuncia e quindi la procedura giudiziaria».

‘La fretta e lo spauracchio’

Esempi alla mano, i due fanno notare che il procedimento penale sfocia in un “decreto di non luogo a procedere” quando viene portato avanti contro chi è stato trovato in possesso di meno di 10 grammi di “erba” o simili. «Tuttavia, lo spauracchio di trovarsi ad affrontare una tale procedura può indurre a pagare la multa – aggiungono –. Ci sono stati raccontati diversi casi in cui gli agenti hanno messo fretta e hanno spinto chi aveva uno spinello a saldare i 100 franchi; poi, una volta sborsati questi soldi, non si può più ricorrere».

Ma una procedura penale, oltre ad avere un esito incerto, può costare parecchio? «Non è così. Se si conclude con il non luogo a procedere, non possono venir addebitate spese giudiziarie; lo ha deciso il Tribunale federale nel 2017. Da quel momento in molti cantoni svizzeri ci sono stati dei cambiamenti e il numero delle contravvenzioni è calato drasticamente. Non in Ticino».
E a questo proposito, Chiappini – in qualità di membro del legislativo – interpella il Municipio di Losone, per sapere quante sono state le ammende che la Polizia comunale ha inflitto per il possesso di marijuana.

La risposta di Polizia e Ministero pubblico

Diversi interrogativi, quelli formulati da due studenti universitari locarnesi (vedi articolo sopra), attorno a un unico tema: il possesso e il consumo di piccole quantità di canapa o sostanze che hanno effetti simili. Abbiamo girato la questione al Servizio comunicazione e media della Polizia cantonale. Ecco la replica: “La misura della multa disciplinare canapa è adottata in applicazione delle normative vigenti in materia, ovvero la Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (LStup), la Legge cantonale di applicazione alla LStup (LCStup) e l’Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup). Essendo la legislazione e la giurisprudenza sulla canapa e i suoi derivati in continua evoluzione, la Polizia cantonale, in stretta collaborazione con il Ministero pubblico, procede alla verifica delle proprie procedure interne”.

Doverosa, per quanto riguarda gli aspetti giuridici, la distinzione tra gli atti preparatori e il consumo. “L’articolo 19b della Legge federale sugli stupefacenti (LStup) stabilisce che la preparazione di una modica quantità di stupefacenti per il proprio consumo non è punibile. Il limite della modica quantità è fissato a 10 grammi. L’articolo concerne esclusivamente la preparazione per il proprio consumo e non si applica pertanto al commercio di stupefacenti. La non punibilità degli atti preparatori non impedisce peraltro la confisca degli stupefacenti”.

Diverso è invece il caso del consumo effettivamente già avvenuto: “Per la canapa, la soluzione attualmente in vigore è quella della procedura della multa disciplinare di 100 franchi (art. 28-28l LStup, in vigore dall'1.10.2013) per il consumo non autorizzato, ma solo nel caso in cui il consumatore sia maggiorenne, non abbia simultaneamente commesso altri reati e non possegga più di 10 grammi di canapa o suoi derivati. Nel caso in cui la multa venga pagata, non è avviata la procedura penale ordinaria. In caso contrario viene avviato un procedimento penale finalizzato a verificare la ragione del possesso della sostanza stupefacente. Ogni procedimento ha una sua storia e di volta in volta vengono approfonditi i diversi aspetti giuridici. Non è dunque corretto affermare che ‘di norma le procedure ordinarie si concludono con un non luogo’, semmai (come stabilito dall’articolo 19a, cifra 2, della LStup) nei casi poco gravi e in assenza di recidiva si può pronunciare un avvertimento prescindendo da ogni pena”. Difficile fare un discorso globale, poiché ci sono molti casi diversi: “A titolo generale si sottolinea tuttavia come tutte le decisioni adottate in ambito amministrativo o penale, ivi comprese le multe disciplinari canapa, possono essere contestate facendo capo ai rimedi di diritto previsti dalla legge a tutela dei singoli destinatari delle stesse”.