Il Tf respinge il ricorso dell’ex direttore (condannato a 21 mesi) contro la decisione della Carp di ritenere irricevibile la richiesta di revisione
A dieci anni dai fatti un’altra sentenza sconfessa il direttore dell’ex postribolo Lumino’s, il comasco Luigi Girardi, che nel 2016 era stato condannato in via definitiva dalla Corte di appello e revisione penale (Carp) a 21 mesi di detenzione, di cui 10 da espiare, per i reati di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (il video mostrato nell’agosto 2013 al compianto consigliere di Stato Michele Barra, nel quale si vedeva un alto funzionario, ora ex, del Dipartimento del territorio in atteggiamenti compromettenti nel bordello di Lumino), registrazione clandestina di conversazioni, contravvenzione alla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione e impedimento di atti dell’autorità avendo intralciato la polizia che nel 2013 perquisiva e sigillava il postribolo. La Carp, la cui sentenza è poi stata confermata dal Tribunale federale (Tf) nel settembre 2016, rispetto al giudizio di primo grado che lo condannava a 24 mesi lo aveva per contro prosciolto dalle imputazioni di sfruttamento di atti sessuali e promovimento della prostituzione, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini, tentata truffa e violazione alla Legge sull’Avs.
Dopo la conferma del Tf, Girardi patrocinato dall’avvocato Rossano Bervini ha presentato più istanze di revisione e rettifica della sentenza d’appello, sempre respinte dalla Carp che ha ritenuto irricevibile l’ultima risalente al dicembre 2020. Decisione, questa, che ora il Tf conferma respingendo un ulteriore ricorso di Girardi. Chi viene condannato e la sentenza cresce in giudicato – ricorda il Tf – può chiedere la revisione se emergono nuovi fatti o mezzi di prova anteriori alla condanna e tali da comportare l’assoluzione o una punizione notevolmente più mite o più severa, oppure la condanna della persona assolta. A sostegno dell’istanza di revisione, Girardi si era avvalso di una dichiarazione autenticata di Silvano Bergonzoli, leghista locarnese della prima ora, deceduto nel gennaio 2019; dichiarazione datata 22 dicembre 2016 in cui Bergonzoli presentava la propria versione dei fatti in relazione all’incontro del 5 agosto 2013, nello studio del consigliere di Stato Barra.
Rilevando che l’audizione di Bergonzoli era già stata chiesta invano da Girardi durante il processo in appello, la Carp medesima ha successivamente ritenuto che la dichiarazione prodotta non avesse carattere di novità. La corte ha inoltre osservato che l’allora rifiuto di procedere all’audizione, motivato dalla possibilità di accertare i fatti in modo esauriente sulla base del materiale probatorio agli atti, è stato confermato anche dal Tribunale federale. Secondo la Carp oltre al requisito della novità, la dichiarazione di Bergonzoli difettava pure di quello della rilevanza. La Carp aveva anche puntualizzato che attraverso la revisione Girardi tentava di reintrodurre un elemento già noto e la cui acquisizione era stata respinta più volte, in quanto non necessaria. L’istanza di revisione è quindi stata dichiarata irricevibile. Oggi il Tf respingendo l’ultimo ricorso scrive che "nelle considerazioni della Carp non si ravvede alcun arbitrio". L’esistenza della dichiarazione di Bergonzoli quale mezzo di prova "era nota al giudice di merito e a ragione la Carp ne ha negato la novità necessaria a ritenere dato un motivo di revisione". Da qui il niet di Losanna, secondo cui la decisione della Carp "non lede nemmeno l’invocato diritto di essere sentito, essendosi la Corte cantonale chinata su tutti gli elementi rilevanti per il giudizio".