È quanto prevede l'Ordinanza municipale entrata in vigore a inizio luglio con l'obiettivo di migliorare la lotta al fastidioso insetto colonizzatore
Non solo l'Aedes albopictus, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, può risultare fastidioso. Anche le autorità comunali di Bellinzona possono 'punzecchiare' il cittadino negligente, in virtù della nuova “Ordinanza municipale sulla lotta alla zanzara tigre“. Fresca di adozione, è entrata in vigore il 1° luglio avendo superato senza ricorsi il periodo di pubblicazione terminato il 25 giugno. L'articolo 5 è dedicato alle infrazioni: “Sono punite – si legge – con una multa da 50 a 10'000 ai sensi degli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale”, la quale stabilisce che il massimo dell'ammenda può essere appunto di 10'000 franchi. “Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali – prosegue l'articolo 5 – possono essere accompagnati dalla comminatoria” contenuta nell'articolo 292 del Codice penale svizzero, secondo cui “chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”. Insomma, non si scappa.
Ma quali sono gli obblighi per i privati, i proprietari di immobili per gli inquilini? “Devono – recita l'articolo 4 – provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di: a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana; b) vuotare settimanalmente i bidoni destinati all’irrigazione degli orti e giardini o chiuderli ermeticamente; c) vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni d’acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura, copertoni, canali di gronda, ecc.); d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di Bacillus thuringiensis israelensis; e) colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua
potrebbe ristagnare per più di una settimana”. Le disposizioni “sono valide anche per i cantieri edili esistenti nel comprensorio comunale
mentre restano escluse le acque in movimento (corsi d’acqua, fontane, ecc.), gli ampi specchi d’acqua (stagni, biotopi, ecc.) e le piscine con acqua clorata”. E comunque “è fatto obbligo ai proprietari di immobili di effettuare il trattamento con prodotto larvicida biologico all’interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento con sifone, ecc”.
Anche il Comune è tenuto a fare la sua parte: “In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti su suolo pubblico”. Quanto al privato “specificatamente individuato, viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio può procedere all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato”.