La corte presieduta dal giudice Mauro Ermani gli ha inflitto 7 mesi con la condizionale per omicidio colposo ma non per messa in pericolo della vita altrui
Non 16 mesi di detenzione con la condizionale – come aveva chiesto il procuratore pubblico Nicola Respini al termine della requisitoria lo scorso 25 marzo – ma 7 mesi pure posti al beneficio della sospensione per un periodo di prova di due anni. Questa la sentenza comunicata alle parti dal giudice Mauro Ermani a carico dell'addetto alla sicurezza dell'aerodromo di Lodrino che il 21 agosto 2014 nel tentativo di intercettare due motociclisti sfreccianti illegalmente a tutta velocità sulla pista di decollo (durantel'orario di attivitàaerea), aveva fermato il veicolo di servizio nella mezzeria. Purtroppo uno dei due centauri, un giovane della regione, si sarebbe accorto troppo tardi del furgoncino e non ha potuto schivarlo, perdendo la vita sul colpo dopo il violento impatto. La Corte ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato di omicidio colposo e l’ha invece prosciolto dal reato di esposizione a pericolo della vita altrui. La difesa (avvocato Brenno Canevascini) aveva chiesto il proscioglimento da entrambi i reati, negando che l'imputato intendesse dare lezioni, né dimostrare superiorità, ma solo garantire la sicurezza dello scalo come i superiori gli avevano chiesto di fare. Una tesi difensiva che il giudice ha accolto per metà.
Poiché le motivazioni scritte seguiranno nelle prossime settimane, non è attualmente possibile sapere come mai il punto 2 dell'attod'accusa non sia stato confermato. Il pp Respini riteneva vittima del secondo reato entrambi i motociclisti, convinto che la vita di entrambi sia stata messa in pericolo – e non solo quella del giovane deceduto – quando l'addetto della Ruag ha fermato il furgone al centro della pista nel momento in cui entrambi stavano per iniziare la loro seconda 'sparata' dal lato nord verso sud. Uno dei due si è però accorto quasi subito di quel furgone e ha perciò rallentato poco dopo la prima accelerazione; la vittima dello schianto ha invece accelerato tenendo il casco sotto il cupolino della moto, ciò che gli avrebbe limitato la visuale e impedito di scorgere per tempo il veicolo. Da qui, probabilmente, la decisione del giudice. Lette le motivazioni, difesa e accusa decideranno se interporre ricorso alla Corte di appello e revisione penale.