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Riunioni, rapporti, trasferte... così guadagnano i deputati

Le indennità percepite da granconsiglieri e partiti lo scorso anno. Ecco come vengono calcolate in base alla legge sul parlamento cantonale

In sintesi:
  • C’è chi ha ricevuto oltre 36mila franchi, chi poco più di 4mila
  • Più i partiti sono grandi, maggiori sono i contributi che ottengono
Fatti i conti
(Ti-Press)
25 marzo 2023
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Partecipazione alle sedute di Gran Consiglio, delle commissioni parlamentari e dell’Ufficio presidenziale. Da cui dipendono parte delle diarie, assieme a quelle per la redazione dei rapporti commissionali e per le riunioni di gruppo. E ancora: indennità di presidenza e rimborsi per le trasferte. Con un criterio inattaccabile. Chi più partecipa alle riunioni e alle sedute, più scrive rapporti, più ha il domicilio lontano... più guadagna.

Da Dadò a Foletti

Ecco allora quanto hanno incassato tutti i granconsiglieri – di milizia – ticinesi nel 2022, stando ai dati usciti sul sito del Cantone. Da Fiorenzo Dadò (il Centro) con 36’241,25 franchi a Michele Foletti (Lega) con 4’010,40 franchi. Un totale, dedotti gli oneri sociali e quanto viene versato dal singolo deputato al gruppo parlamentare, che si attesta a 1’811’745,70 franchi, in crescita di circa 30mila franchi rispetto al 2021.

Il resoconto finanziario viene pubblicato ogni anno dall’Ufficio presidenziale. E fissa anche, sempre seguendo la Legge sul Gran Consiglio, i contributi ai gruppi parlamentari. I partiti che fanno gruppo (Plr, Lega, Centro, Ps, Udc, Verdi) ricevono 40mila franchi l’uno, più 3mila franchi per ogni deputato. Si passa così dai 109mila franchi ricevuti dal Plr ai 58mila ottenuti dai Verdi. I 9mila cui avrebbe avuto diritto l’Mps sono stati riversati al giornale di partito ‘Solidarietà’. Mentre i 3mila franchi ‘singoli’ sono andati a deputate e deputati di partiti che non fanno gruppo come Pc e Più donne. Il totale, per quanto riguarda i partiti, ammonta a 510mila franchi.

Come il tutto è regolato dalla legge

Per fare gruppo parlamentare ed entrate quindi nelle commissioni del Gran Consiglio – ovvero nei consessi dove si esaminano i messaggi governativi (richieste di credito ecc.) e si allestiscono i rapporti, in poche parole dove si prendono le decisioni, spesso avallate dal plenum – un partito deve avere almeno cinque deputati. Ebbene, in base alla Legge sul Gran Consiglio, i deputati che non costituiscono gruppo “ricevono l’indennità annua pari al supplemento previsto per ogni deputato”.

C’è poi un’indennità di seduta. Così la legge: ai deputati “è versata un’indennità di seduta di 200 franchi per le riunioni del Gran Consiglio, delle commissioni e dei gruppi parlamentari“. Inoltre: “Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un’indennità aggiuntiva pro rata”. L’ammontare dell’indennità “per un determinato rapporto o una determinata attività speciale deve essere approvato dal presidente della commissione e dal presidente del Gran Consiglio”. È prevista anche un’indennità “per compiti istituzionali o di rappresentanza”. Ovvero: “Al Presidente del Gran Consiglio è riconosciuta un’indennità per l’assolvimento di singoli compiti istituzionali o di rappresentanza, entro i limiti stabiliti dall’Ufficio presidenziale”. L’indennità in questione “è riconosciuta anche ad altri deputati per l’assolvimento di compiti istituzionali o di rappresentanza su incarico dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio”.

Vi è pure l’indennità per i presidenti. Al presidente del Gran Consiglio “è dovuta un’indennità di 10mila franchi all’anno”. Ai presidenti delle commissioni “è dovuta un’indennità di 1’000 franchi all’anno, aumentata a 2mila franchi se il numero di riunioni è superiore a 20 all’anno”. Spese di trasferta: ogni deputato “ha diritto al rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione alle sedute, nonché per l’assolvimento, su incarico dell’Ufficio presidenziale o di una commissione, di compiti strettamente connessi all’attività parlamentare”. L’indennità di viaggio per gli spostamenti nel cantone “corrisponde a quella riconosciuta dalla legislazione fiscale per gli spostamenti in auto; essa si riferisce al tragitto dal luogo di dimora al luogo di destinazione, e ritorno”. Per i viaggi fuori cantone l’indennità “è pari al costo del biglietto di I classe in ferrovia”.

Non è tutto. “I contributi e le indennità sono adeguati al rincaro nella medesima misura degli onorari dei Consiglieri di Stato”.