Approvato l’inserimento nel Codice penale del principio che qualifica come aggressione sessuale il rapporto senza il consenso esplicito
Commette un’aggressione sessuale chi compie atti sessuali su una persona "senza il suo consenso". Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale, con 99 voti a 88, discutendo della modifica del diritto penale in materia sessuale. Revisione poi adottata con 127 voti contro 58 e 5 astenuti.
Durante il dibattito di entrata in materia, tutti i gruppi hanno sottolineato la necessità di aggiornare il codice penale. "Recentemente sono state pronunciate diverse assoluzioni, perché la vittima non aveva mostrato sufficiente resistenza. Questa realtà non è più accettabile", ha sintetizzato Laurence Fehlmann Rielle (Ps/Ge) a nome della commissione.
In Svizzera, il 12% delle donne è stata vittima di stupro, ma solo l’8% di loro sporge denuncia. "Ciò mostra la mancanza di fiducia delle donne nel sistema giudiziario", ha sostenuto Fehlmann Rielle. Il disegno di legge non permetterà di risolvere tutti i problemi, ma è già un primo passo, ha aggiunto.
Se sulla necessità di intervenire erano tutti d’accordo, i pareri invece divergevano sull’aspetto centrale del dossier, ossia sulla definizione di consenso: "no significa no", a cui si oppone "soltanto sì significa sì".
"L’opzione del consenso esplicito creerà più confusione, delusione e frustrazione, non riuscendo a risolvere tutti i problemi", ha affermato Vincent Maitre (Centro/Ge). Barbara Steinemann (UdcZh) ha invano messo in guardia contro un diritto sessuale a carattere simbolico, temendo che con la soluzione del "soltanto sì significa sì" si inneschi un’inversione dell’onere della prova.
Anche la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha sostenuto la bontà della formula "no significa no", precisando che un "no" esplicito o un gesto di rifiuto, che può essere anche un pianto, difficilmente lasciano un grande margine all’interpretazione di un giudice, mentre non è detto che un "sì" rispecchi veramente la volontà della donna.
La ministra di giustizia e polizia ha citato l’esempio di una donna che, dopo aver acconsentito a un atto sessuale, ci ripensa. Insomma, con un "no" sarebbe più facile stando alla consigliera federale provare l’esistenza di un rapporto non consensuale.
Per lo schieramento rosso-verde, sostenuto da alcuni deputati del Plr e del Centro, l’opzione del consenso esplicito è invece l’unica soluzione. "Va da sé che non si prendono i soldi dal portafoglio del vicino senza chiederglielo. Va da sé che non si entra in casa di qualcuno senza suonare il campanello. Perché il mio portafoglio e la mia casa dovrebbero essere meglio protetti del mio corpo?", si è chiesta Tamara Funiciello (Ps/Be).
"Il corpo delle donne non è un negozio self-service", ha proseguito la bernese. Optare per la versione "no significa no" significa "presumere che il corpo della partner sia a libera disposizione", ha deplorato Raphaël Mahaim (Verdi/Vd). "Prima di avere un contatto sessuale, ci si deve assicurare del consenso del partner", ha sottolineato.
Diversi oratori hanno poi osservato che in termini giuridici il cambiamento è minimo. "Il dubbio andrà sempre a beneficio dell’accusato. Ogni altra affermazione è falsa", ha detto Baptiste Hurni (Ps/Ne). Non c’è inversione dell’onere della pena, né violazione della presunzione di innocenza, ha aggiunto.
Come detto, al voto l’ha spuntata l’opzione "soltanto sì significa sì". Lo scorso giugno il Consiglio degli Stati aveva invece optato per il principio del "no significa no" (con 25 voti a 18).
Oltre a introdurre il principio del "soltanto sì significa sì", il progetto contiene anche tutta una serie di altre novità. Prima fra tutte è la ridefinizione del reato di violenza carnale, che viene modificato introducendo il concetto più generico di "penetrazione corporale" che tiene conto anche delle vittime di sesso maschile.
Attualmente solo la penetrazione vaginale è considerata "violenza carnale" (stupro). Il sesso anale e orale imposto è considerato ai sensi del Codice penale "coazione sessuale", un reato che prevede pene inferiori.
Per quel che concerne le sanzioni, per il reato di "violenza carnale" non sarà più possibile infliggere pene pecuniarie. Il progetto introduce poi una graduazione della gravità del reato: senza coercizione (fino a 5 anni di detenzione), con coercizione (da due a 10 anni) e agendo con crudeltà o con l’uso di armi pericolose (minimo tre anni).
Per quel che concerne il reato di "coazione sessuale", la destra ha tentato di sopprimere la possibilità di punire i colpevoli con sanzioni pecuniarie (e imporre quindi una pena detentiva). La maggioranza - il centro-sinistra - ha però ritenuto opportuno lasciare ai giudici un certo margine di manovra per questa fattispecie di reato.
Il dossier introduce anche un articolo specifico per punire la "pornovendetta", vale a dire la diffusione di foto o video fatti di comune accordo durante una relazione.
In pratica, come recita il nuovo articolo del Cp (179 undecies), chiunque trasmetta a terzi contenuti sessuali non pubblici sotto forma di scritti, registrazioni sonore o visive, immagini, oggetti o rappresentazioni senza il consenso della persona che vi è riconoscibile, è punito, su querela di parte, con una pena pecuniaria. Se l’autore ha reso pubblici i contenuti, la sanzione è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
Il Nazionale ha poi aggiunto una disposizione sul "grooming", non contenuta nel progetto uscito dagli Stati. Per "grooming" si intende l’adescamento in rete di minorenni tramite tecniche di manipolazione psicologica volte a superarne le resistenze e a ottenerne la fiducia per abusarne sessualmente.
Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati per l’esame delle divergenze.