‘Ma che valga per entrambi’. È il parere del Consiglio di Stato in risposta a una consultazione per la revisione di legge. Due le varianti in discussione
Un’iniziativa per ripristinare la possibilità per i coniugi, a seconda dei propri interessi, di portare un doppio cognome. È quella proposta nel 2017 dall’allora consigliere nazionale Udc Bruno Walliser e che ora è al centro di una consultazione a cui il Consiglio di Stato ticinese ha recentemente risposto. L’iniziativa è motivata dal fatto che con la revisione del diritto del cognome introdotta nel 2013 è stata abolita la possibilità di formare un doppio cognome ufficiale per chi si sposa. Al momento del matrimonio i fidanzati hanno attualmente due possibilità: conservare il cognome portato fino a quel momento oppure assumere un ‘cognome coniugale comune’ scegliendo uno dei due tra quello da nubile o da celibe. Se ad esempio Mario Rossi e Maria Bianchi si sposano, possono scegliere di chiamarsi Mario Rossi e Maria Bianchi; Mario Rossi e Maria Rossi; Mario Bianchi e Maria Bianchi. Soltanto sulla base del diritto consuetudinario è possibile formare un cosiddetto ‘cognome di affinità’, che non è tuttavia considerato un cognome ufficiale.
"Ad alcuni dispiace, perché i coniugi non possono più evidenziare nel cognome il loro legame matrimoniale senza che uno dei due sia costretto a rinunciare al cognome che portava prima del matrimonio", anche perché "fino al 31 dicembre 2012, un numero relativamente importante di fidanzati si avvaleva della possibilità di formare un doppio cognome: nel 20-25 per cento delle coppie sposatesi in Svizzera, uno dei coniugi – di norma la donna – ha formato un doppio cognome" si legge nel rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale che ha presentato un progetto preliminare per attuare la richiesta dell’iniziativa. Progetto che mette in discussione due varianti di attuazione, definite ‘soluzione piccola’ e ‘soluzione grande’.
La prima delle due varianti (soluzione piccola) ricalca in gran parte la situazione giuridica vigente fino al 2013. Secondo tali disposizioni, la fidanzata o il fidanzato (e soltanto questa o quello) il cui cognome da nubile o celibe non diventa ‘cognome coniugale comune’ può conservare il cognome attuale seguito da quello coniugale. Se i coniugi Mario Rossi e Maria Bianchi scelgono di portare Bianchi come cognome coniugale, Mario può decidere di portare il doppio cognome Rossi Bianchi, mentre Maria rimarrebbe solo Bianchi. Non è quindi data la possibilità a entrambi di assumere il doppio cognome e questo, "alla luce dell’evoluzione della nostra società negli ultimi 10 anni – scrive nelle sue considerazioni il Consiglio di Stato premettendo che la legge andrebbe modificata al più presto – non porrebbe i due coniugi in una situazione di uguaglianza".
La seconda variante (soluzione grande) prevede un maggior numero di combinazioni, che però a giudizio del Consiglio di Stato risulta "troppo articolata e complessa. Ciò arrischia di creare confusione e incertezze senza un vero e proprio beneficio". Il governo ticinese reputa comunque questa variante "più rispettosa per quanto riguarda la parità fra i coniugi" e per questo motivo la ritiene "sicuramente quella più adeguata dal punto di vista dei valori della società odierna per rapporto al principio dell’equivalenza dei ruoli", pur auspicando una semplificazione, ad esempio togliendo la possibilità di decidere se unire i due cognomi con un trattino o meno.
A mente del Cantone bisognerebbe inoltre affrontare la tematica "congiuntamente alla revisione delle disposizioni legali inerenti alla conduzione del cognome dei figli". Questo perché le varianti non avrebbero conseguenze su di loro: in caso della formazione di un doppio cognome dei genitori in occasione del matrimonio questo infatti non sarebbe trasmesso ai figli che come ora continuerebbero a portare o quello coniugale comune o il cognome da nubile della madre o da celibe del padre.
Un aspetto su cui il rapporto federale mette l’accento nel capitolo ‘Necessità di agire’ riguarda il fatto che uno degli obiettivi dichiarati della revisione del diritto del cognome entrata in vigore nel 2013 era di garantire la parità tra donna e uomo a livello giuridico per quanto riguarda il cognome matrimoniale. Ma non è proprio andata così. Per raggiungere tale obiettivo si è sancito nella legge che il cognome dell’uomo non diviene più il cognome coniugale. "Tuttavia, la prassi corrente mostra chiaramente che il diritto del cognome in vigore prima della revisione trova applicazione di fatto anche oggi: nel 2020, più di due terzi delle donne hanno scelto il cognome del loro sposo, mentre soltanto tre uomini su cento hanno scelto il cognome della loro sposa", si legge nel rapporto. Il fatto che nella maggior parte dei casi la donna assuma il cognome dell’uomo "è dovuto al disciplinamento legale e alla tradizione esistenti da molti anni, nonché alla ripartizione dei ruoli: le donne che mantengono il loro cognome o gli uomini che assumono il cognome della donna devono molto spesso giustificare la loro scelta nel loro ambiente sociale. Visto che l’uomo rinuncia raramente al suo cognome, la scelta del cognome coniugale comune ricade regolarmente sulla donna: se quest’ultima vuole esprimere un legame d’appartenenza con un cognome unico, deve rinunciare al proprio cognome. Tuttavia, a differenza delle disposizioni in vigore dal 1988 al 2012, non è più possibile oggi portare un doppio cognome ufficiale per conservare il cognome attuale. Così, con l’ultima revisione la situazione delle donne è de facto perfino peggiorata", constata la Commissione degli affari giuridici.