laR+ Luganese

Pugno di ferro al ‘marcio’ della Chiesa

L’aggiornamento e la revisione del Diritto penale canonico: intervista al curatore, il professor Bruno Fabio Pighin

Contro gli abusi
(Ti-Press)
10 maggio 2022
|

L’8 dicembre 2021 è entrato in vigore il nuovo sistema penale per tutta la comunità cattolica del mondo, promulgato dalla costituzione apostolica "Pascite gregem Dei" di papa Francesco in data 1° giugno 2021 e intitolato "Le sanzioni penali nella Chiesa". Si tratta di una riforma radicale rispetto alla normativa del genere varata nel 1983, la quale vuole ripulire e prevenire con estrema decisione gli "schizzi di fango", così sono stati chiamati, che spesso hanno sporcato il corpo ecclesiale negli ultimi tempi, anche in Ticino.

La stesura del nuovo assetto penale ha richiesto un’operazione molto complessa durata più di dieci anni, affidata al Pontificio consiglio per i testi Legislativi e preparata con l’apporto di otto esperti in materia. Uno di essi è il pordenonese Bruno Fabio Pighin, professore ordinario (ora emerito) di diritto penale nella Facoltà di diritto canonico di Venezia. Pighin, a differenza degli altri sette periti, non si è limitato a dare il suo apporto alla nuova legislazione che riguarda un miliardo e mezzo di cattolici, ma ha scritto pure il primo volume di commento "scientifico" alla stessa, venuto alla luce il primo dicembre 2021 per i tipi di Marcianum Press (Venezia). È una pubblicazione di oltre 660 pagine, che servirà da manuale per gli studi universitari in materia e per gli operatori dei tribunali ecclesiastici impegnati nei processi penali che si annunciano numerosi, visto il grande aumento dei delitti configurati nel nuovo codice canonico. L’opera è stata presentata a Lugano, alla Facoltà Teologica di Lugano.

Professor Pighin, da quale esigenza specifica è nata la volontà di rivedere il sistema penale della Chiesa?

Si sono evidenziati recentemente nella comunità ecclesiale crimini scandalosi, con ampia risonanza anche nei social. Di fronte a tale ‘marcio’, purtroppo, i vescovi e i tribunali ecclesiastici non hanno dato una risposta adeguata, pronta ed efficace. A fare difetto sono state molteplici cause. Dopo il Concilio Vaticano II, concluso nel 1965, si era diffusa la convinzione infondata che riteneva il ricorso a sanzioni penali incompatibile con la carità pastorale. Molti hanno proclamato ingenuamente: ’Basta scomuniche! Basta condanne da parte della Chiesa!’. Questo errore ha provocato un disorientamento generale. Negli ultimi due decenni si è imposta la richiesta opposta di "tolleranza zero" di fronte al ripetersi dei delitti suddetti. Tuttavia il vecchio sistema penale si è rivelato del tutto inadeguato ad arginare tempestivamente le condotte maligne e a sanare le infezioni delittuose. Impreparazione, negligenza e persino inerzia giudiziale sono state complici di effetti deleteri e persino fallimentari in materia. Da qui la necessità di varare un nuovo e valido sistema penale nella Chiesa.

Con l’entrata in vigore l’8 dicembre 2021 del nuovo sistema penale della Chiesa, si è parlato di una riforma radicale. In che senso?

La nuova normativa penale ha abbandonato la precedente indulgenza eccessiva che mirava a non ricorrere a sanzioni penali, privilegiando invece gli interventi esortativi per un recupero spirituale del reo. Invece ora assume enorme rilievo la reintegrazione della giustizia infranta dai delitti, la riparazione degli scandali provocati e anche la riparazione dei danni causati ad eventuali parti lese.

È stato un lavoro importante, lungo dodici anni. Quali le novità rispetto al precedente Diritto penale canonico?

La nuova riforma ha seguito tre nuove piste principali: colmare le gravi lacune nella configurazione dei delitti, ora meglio definiti e notevolmente aumentati di numero; rendere più facilmente applicabile il diritto penale; imporre sanzioni obbligatorie e più pesanti ai fedeli che compiono i reati ora configurati.

Come e quando si possono e devono utilizzare le sanzioni canoniche rispetto al diritto penale statale?

L’ordinamento della Chiesa è originale e universale rispetto a quello dei vari Stati. Esso deve proteggere i beni pubblici propri, che talvolta convergono, ma altre volte no, con quelli delle società politiche. Casi di convergenza ricorrono, ad esempio, quando si tratta di proteggere la vita, la dignità e la libertà delle persone, sia fisiche che giuridiche. Ma più numerose sono le ipotesi che interessano solo la comunità ecclesiale, come la tutela dei sacramenti e delle verità di fede contro ogni tipo di oltraggio ad essi.

Quali sono le principali condotte delittuose nell’ambito del nuovo Diritto penale?

L’elenco delle principali condotte delittuose in ambito canonico è molto lungo, al punto che non è possibile qui esporlo. Mi limito a citare in proposito le aree seguenti: il presidio penale contro scismi e divisioni dottrinali nella Chiesa; la repressione di numerosi comportamenti a danno del patrimonio economico delle comunità cattoliche; il "pugno di ferro" usato nei confronti di sacerdoti e religiosi che trasgrediscono ai loro doveri; la protezione massima ai minori o loro equiparati contro gli abusi sessuali e non solo.

Il volume che ha contribuito a scrivere è stato definito una primizia assoluta. Per quali aspetti principali?

La riforma di cui si tratta necessita di una illustrazione di tipo dottrinale, in modo che sia compresa bene dai docenti e dagli studenti universitari interessati alla materia e che sia pure utilizzata correttamente da avvocati e da quanti hanno la competenza di applicare il nuovo Diritto penale canonico. La prima trattazione del genere è il volume da me pubblicato nel mese di dicembre 2021 e in seconda edizione nel mese di febbraio 2022. Esponenti della Santa Sede mi hanno comunicato che l’opera da me edita è ritenuta da loro di estrema utilità anche nella definizione delle sentenze penali canoniche.

In cosa consiste la prospettiva radicalmente diversa rispetto al precedente assetto sanzionatorio?

La nuova prospettiva consiste nell’abbandonare l’utopia che faceva perno prevalentemente sulla carità nei confronti dei colpevoli di condotte socialmente esecrabili. Misericordia e giustizia sono inseparabili. Quest’ultima deve fare il suo corso, secondo la prospettiva ora invalsa, come già insegnava Tommaso d’Aquino: la giustizia senza la misericordia diventa sì crudele, ma la misericordia senza giustizia è madre della dissoluzione; ed anche dell’arbitrio, cosa assolutamente da evitare in base al nuovo indirizzo penale canonico.

Si è accennato a misure penali rese più stringenti. Ci può spiegare meglio questo concetto?

Per dare una risposta semplice e breve alla domanda mi limito a fare alcune esemplificazioni. Tutti i delitti ora previsti sono muniti di pene obbligatorie e non più solo facoltative, come spesso prevedeva il sistema previgente. Le eventuali sanzioni facoltative attualmente sono limitate a quelle aggiuntive, qualora si tratti di appesantire quelle obbligatorie, a motivo di circostanze aggravanti o di persistenza nel delinquere. Inoltre, sono state introdotte pene di natura pecuniaria ed altre di carattere sociale, come la proibizione di godere di voce attiva o passiva in votazioni canoniche. Sono state moltiplicate le ipotesi di privazione dello stato clericale per i ministri sacri colpevoli di reati particolarmente gravi.

Lei ha partecipato in prima persona ai lavori della riforma. Quali sono state le maggiori riflessioni e le principali motivazioni che hanno portato alle singole scelte normative?

L’attenzione principale durante i lavori della riforma ora giunta in porto era rivolta al bene della Chiesa, ferita da delitti causati dalla debolezza e dalla malizia umana, alla protezione dei soggetti più vulnerabili e al ravvedimento dei colpevoli mediante interventi forti, come può essere la scomunica. Dal punto di vista scientifico, la preoccupazione maggiore mirava a far compiere un salto di qualità al sistema penale canonico. A dimostrazione di ciò sta l’introduzione del principio della "presunzione di innocenza" finché non sia provato il contrario, molto bene espresso dalla Costituzione federale della Confederazione svizzera all’art. 32, comma 1.

Lei ha detto che ‘non è una polizia a fianco della polizia’. Cosa dunque?

Certamente la Chiesa cattolica, pur essendo un soggetto di diritto internazionale come gli Stati, non possiede un apparato di polizia né un sistema carcerario. Tuttavia, le pene da essa comminate possono avere effetti più incisivi della carcerazione per i credenti, quando, ad esempio, sono privati di beni spirituali, come i sacramenti. Le sanzioni canoniche possono essere anche di natura temporale, come la proibizione di esercitare incarichi nella comunità, l’imposizione di ammende e la privazione dello stato clericale.

Il dramma degli abusi di cui si sono fatti protagonisti ecclesiastici, e ve ne sono stati casi anche in Ticino, è un capitolo fondamentale di questa revisione?

In materia di abusi su minori è stata fatto un cambiamento di tipo "copernicano". Ora il delitto è considerato contro la persona e non contro obblighi speciali. Pertanto investe la responsabilità di tutti i fedeli che abbiamo qualche funzione nella comunità ecclesiale e non soltanto i ministri sacri. La protezione penale non si limita ai minori di diciotto anni di età, ma si estende ai soggetti che "abitualmente" hanno un uso imperfetto della ragione. Il reato stigmatizzato comprende fattispecie che vanno ben oltre l’abuso sessuale, includendo l’abuso di autorità, l’istigazione a partecipare a esibizioni pornografiche, ad acquisire, conservare, esibire e divulgare materiale pornografico relativo a minori o loro equiparati. È difficile trovare una normativa penale così severa presso ordinamenti statuali.

Resta connesso con la tua comunità leggendo laRegione: ora siamo anche su Whatsapp! Clicca qui e ricorda di attivare le notifiche 🔔
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE