Il ricorso di due giuristi: 'Gravi restrizioni preventive dei diritti fondamentali, da annullare le norme votate in dicembre dal Gran Consiglio'
La recente controversa revisione della Legge cantonale sulla polizia ha imboccato la strada per Losanna. A contestarla – sottoponendola all’esame del Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico – sono due giuristi ticinesi: Martino Colombo e Filippo Contarini. Gli stessi, per intenderci, che avevano impugnato sempre davanti all’alta Corte le norme ticinesi che proibiscono di nascondere il volto in pubblico, ottenendo parzialmente ragione: il Cantone ha dovuto precisare gli ambiti di applicazione del divieto. Stavolta nel mirino di Contarini e Colombo, entrambi del Comitato di Berna, c’è il testo legislativo varato dal Gran Consiglio lunedì 10 dicembre, durante l’ultima sessione del 2018. Testo che permette la cosiddetta custodia di polizia (durata massima ventiquattro ore), che disciplina trattenimento e consegna di minorenni e che regolamenta le indagini, anche ‘mascherate’, preventive. Spedito a Mon Repos giovedì 7 marzo, il ricorso chiede l’annullamento delle modifiche alla Legge sulla polizia, ovvero delle disposizioni volute dal Consiglio di Stato e accolte, seppur con qualche circoscritto ritocco al progetto governativo, dal parlamento.
Le motivazioni del ricorso sono contenute in 27 pagine. Con la nuova legge, scrivono Colombo e Contarini a mo’ di premessa, “si introducono nel mansionario della Polizia istituti tipici della procedura penale, in primis la detenzione degli individui (il riferimento è alla custodia di polizia ndr), appannaggio finora dell’azione repressiva dello Stato esercitata sotto l’egida del potere giudiziario”. Per i ricorrenti, “a fare le spese di queste misure anti-minaccia straordinarie sono però i diritti individuali fondamentali: in questo modo infatti con l’introduzione di nuove misure securitarie non giustificate dalla situazione storica (non vi è un incremento statistico significante di reati gravi; non viviamo situazioni di instabilità sociale dovuta a criminalità diffusa o a nuovi fenomeni criminogeni), viene indebolita la nostra tradizione legata allo Stato di diritto liberale, mentre aumentano i rischi connessi alla creazione di potenziali strumenti legislativi di repressione politica o di controllo sociale, oltre che all’irrimediabile sbilanciamento degli equilibri tra i poteri dello Stato, dove l’azione della Polizia – e quindi del governo – viene di fatto sottratta a un effettivo controllo giudiziario”.
Secondo i due giuristi, “il problema principale che si pone di fronte a questo tipo di attività preventiva è che non è ammissibile ricorrere a delle misure che limitano i diritti fondamentali per verificare la conformità alla legge di qualsiasi comportamento dell’individuo, senza che vi sia un sospetto (fondato su degli indizi concreti) che abbia commesso delle illegalità”. L’interesse pubblico “alla scoperta della verità (che può giustificare la restrizione dei diritti fondamentali) nasce unicamente dopo la conoscenza (a livello di sospetto fondato su indizi concreti) da parte dell’autorità di un fatto penalmente rilevante”. In caso contrario “si spalancherebbero le porte del processo alle intenzioni e agli abusi”.
L’adozione di misure preventive di polizia “che limitano i diritti fondamentali non si giustifica per qualsiasi scopo di interesse pubblico, ma richiede un interesse pubblico particolarmente importante come la prevenzione di gravi delitti o la protezione di beni giuridici fondamentali quali l’integrità fisica dei cittadini, la sicurezza pubblica o l’esistenza dello Stato”. Pertanto l’adozione di queste misure “deve essere subordinata a delle condizioni più restrittive che nel caso delle misure repressive di perseguimento penale e richiede di principio l’approvazione preliminare di un giudice indipendente”. Ora, si sostiene nel ricorso, le modifiche alla Legge cantonale sulla polizia non rispetterebbero “queste condizioni” e non costituirebbero “una base legale sufficientemente precisa e chiara, a fronte delle gravi restrizioni preventive dei diritti fondamentali (privazione della libertà personale e della sfera privata) che attuano”. Le norme contestate “non permettono in sostanza un effettivo controllo di proporzionalità e costituzionalità nella loro applicazione e arrischiano quindi di diventare uno strumento di illimitato potere discriminatorio e antidemocratico”.
«Abbiamo analizzato a fondo la nuova legge, consultando dottrina e diversi altri giuristi – spiega Colombo alla ‘Regione’ –. Una legge che riteniamo contraria alla Costituzione federale e alla Convenzione sui diritti dell’uomo». La sentenza al Tribunale federale.
«Il nostro ricorso – puntualizza Colombo, interpellato dalla ‘Regione’ – non è contro la Polizia, ma contro una legge che riteniamo conferisca un eccessivo e ingiustificato margine di manovra alle forze dell’ordine. E gli abusi, derivanti da norme generiche e non chiare come in questo caso, sono dietro l’angolo. Il ricorso è quindi a tutela dei diritti fondamentali del cittadino». Buona parte delle ventisette pagine indirizzate al Tribunale federale – un passo che Colombo aveva preannunciato a metà febbraio in un’intervista al ‘Caffè’ e che giovedì scorso è stato formalmente compiuto – è dedicata alla custodia di polizia (massimo 24 ore), strumento previsto dal nuovo articolo 7c della Legge cantonale sulla polizia. Quanto alla detenzione delle persone che ‘possono rappresentare un pericolo per la sicurezza di terzi’, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, annotano fra l’altro i ricorrenti, “il pericolo deve essere presente e non deve essere formulato in modo ipotetico”. La detenzione, inoltre, “per essere legittima deve essere pure necessaria. Tuttavia, considerate la vaghezza e l’indeterminatezza di tale norma, l’articolo 7c capoverso 1 lettera a) non evidenzia per nulla il requisito della necessità, poiché un agente di polizia è in definitiva legittimato a disporre di una custodia di polizia in base alle proprie sensazioni soggettive. Questo è molto grave poiché evidentemente la legge viene applicata quando ancora non vi è alcuna commissione di reato (nel qual caso si applicherebbero le norme del Codice di procedura penale)”. L’articolo 7c afferma inoltre che la polizia ‘può porre provvisoriamente’ sotto custodia anche persone ‘che, per il loro comportamento, perturbano la sicurezza e l’ordine pubblico in modo grave e imminente’. Il concetto di perturbamento della sicurezza e dell’ordine pubblico, si osserva nel ricorso,“non è solo troppo vago, ma è anche improprio in quanto non permette un’interpretazione conforme ai dettami costituzionali”. E allora “anche una manifestazione non autorizzata ma pacifica che non crea pericolo (raccolta firme sulla via pubblica), potrebbe essere considerata come perturbazione alla sicurezza e/o all’ordine pubblico”. Inchiesta mascherata di polizia per prevenire anche il reato di sommossa? Per i ricorrenti, il rischio è che la “necessità” di infiltrare “non sia di polizia ma politica e di controllo sociale in generale”, andando così a ledere “libertà fondamentali come quella religiosa, di riunione, di associazione”. Queste e altre le censure.