Il Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi Uber e eat.ch, che non sono pertanto soggette all’obbligo di notifica dei fornitori
L’intercessione di consegne di generi alimentari tramite una piattaforma internet non costituisce un servizio postale. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (Taf) attraverso due sentenze del 3 gennaio, pubblicate stasera, relative alle consegne effettuate da Uber e eat.ch, il cui ricorsi sono stati accolti.
Secondo la Legge sulle poste, i fornitori di servizi postali sono obbligati a registrarsi. Ciò comporta che essi devono garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore e condurre trattative con le associazioni del personale per un contratto collettivo di lavoro. In qualità di autorità di regolamentazione del mercato postale, la Commissione federale delle poste (PostCom) ha assoggettato Uber Portier B.V. e eat.ch GmbH all’obbligo di notifica, in quanto anche le consegne per espresso e corriere sottostanno alla Legge sulle poste. Le consegne di generi alimentari vanno quindi considerate spedizioni postali: contro di ciò le due società hanno presentato ricorso al Taf.
Quest'utlimo ha ora stabilito che il legislatore non intendeva discostarsi dalla Costituzione federale assoggettando i servizi di corriere espresso e di spedizione alla Legge sulle poste. Ne risulta, secondo i giudici sangallesi, che il trasporto di merci e collettame non rientri nella legge. Ciò include anche l'intercessione di consegne di generi alimentari: questi ultimi non sono quindi considerati invii postali. A causa dell’assenza di spedizioni postali, rileva il Taf, Uber Portier B.V. e eat.ch GmbH non sono pertanto soggette all’obbligo di notifica dei fornitori di servizi postali. Il tribunale ha quindi accolto i loro ricorsi. Le sentenze possono ancora essere impugnate presso il Tribunale federale.