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Educazione musicale: e il rispetto della Costituzione?

(Ti-Press)

Il preventivo 2025 prevede, tra le varie misure di risparmio, “una minor spesa complessiva di 4,8 milioni di franchi […] dei contributi versati ai Comuni per sezione di scuola dell’infanzia e scuola elementare […], principalmente dovuta all’implementazione della misura per un importo di 4,4 milioni di franchi relativa al calcolo del contributo ai Comuni con massa salariale senza docenti d’appoggio […], docenti di educazione fisica e docenti di educazione musicale”.

Tradotto in parole povere: il Cantone taglia i contributi ai Comuni per l’educazione fisica e musicale. Ora, è diritto e dovere inalienabile del Consiglio di Stato sorvegliare attentamente le finanze cantonali, comprese le voci di spesa, in ogni settore dell’amministrazione pubblica. Tuttavia, ogni misura di contenimento dev’essere conforme ai principi costituzionali. Vi ricordate della votazione popolare del 23 settembre 2012 sull’art. 67a (Formazione musicale) della Costituzione svizzera? Approvato con il 72,7%, in Ticino addirittura con il 75,8%?

Il capoverso 2 riporta, in modo abbastanza lapidario: “Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un’educazione musicale di qualità”. In qualità di membro del gruppo di lavoro federale incaricato allora di esprimersi sull’attuazione dell’articolo costituzionale, ricordo chiaramente come i Cantoni, attraverso la Cdpe, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, sottolinearono con forza la loro responsabilità primaria nell’organizzare l’educazione musicale a livello cantonale e comunale.

Ripeto, Cantoni, e non Confederazione, e nemmeno Comuni.

Se il Cantone intende rispettare la Costituzione federale – ed il 75,8% dei votanti ticinesi – deve garantire l’educazione musicale di qualità. Possiede diverse opzioni: può assicurarsi che i bandi di concorso per docenti generalisti prevedano una verifica delle competenze musicali, con la consapevolezza che buona parte dei generalisti non possiede le competenze che dovrebbe trasmettere; può imporre al Dfa – Dipartimento formazione e apprendimento della Supsi – di accettare solo candidate e candidati in possesso delle necessarie competenze disciplinari, con la certezza di trovarsi davanti ad un forte calo di studenti e quindi docenti; può abbassare significativamente gli standard richiesti nei piani di studio cantonali allontanandosi da quelli nazionali, violando nuovamente l’art. 67a; può, nell’ambito della ripartizione dei compiti Cantone-Comuni, delegare ai Comuni l’assunzione e il compenso dei docenti specializzati, e qui preferisco non commentare. E può naturalmente proseguire con la prassi vigente.

Riassumendo: indipendentemente dallo scenario, è responsabilità del Cantone, e non dei Comuni, assicurare un’educazione musicale di qualità nella scuola pubblica, almeno è quanto stabilito nella nostra Costituzione, come deciso dal Sovrano.