Nel lontano 1948 apparve sulla rivista della Società pedagogica romanda un "progetto di carta degli educatori". Il documento fu redatto per conto della Federazione internazionale delle associazioni di insegnanti ed era il risultato delle discussioni di quel tempo volte a definire i tratti ideali dell’identità professionale dell’insegnante. Il redattore della rivista lo pubblicava non come un testo "definitivo e categorico", ma come una proposta su cui riflettere, utile a sviluppare le discussioni future sul modello di insegnante. La pubblicazione riscosse allora scarso successo. Il progetto venne ripreso alla fine del secolo scorso, grazie anche all’impulso dato dal riconoscimento di nuovi titolari di diritti: il fanciullo, i genitori, l’insegnante. La Carta fu rielaborata infatti nel 1995; successivamente fu sottoscritta dal sindacato romando di categoria e costituisce oggi il Codice di deontologia delle insegnanti e degli insegnanti della Svizzera romanda.
Tra i due testi ci sono molte differenze. È sufficiente considerare il loro titolo per cogliere quella più rilevante. Non è casuale che il documento del 1948 si chiamasse Carta. In passato le Carte furono solitamente redatte come rivendicazione o come proclamazione di diritti, come il celebre Bill of Rights votato dal Parlamento inglese nel 1689 o, più recentemente, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il termine è stato usato anche in relazione alla professione insegnante, per esempio quando si propose nell’immediato secondo dopoguerra del secolo scorso un Bill of Rights for Teachers al fine di rendere più attrattiva la professione.
Un codice deontologico prescrive invece essenzialmente dei doveri: nella fattispecie degli obblighi speciali che derivano dall’assunzione di un determinato ruolo (in questo caso quello d’insegnante). La Romandia non è la sola ad avere un codice dei doveri dell’insegnante. Ne esistono anche altrove, soprattutto nel mondo anglosassone, in particolare in Canada che in materia ha una tradizione centenaria. Il primo codice di condotta dell’insegnante fu infatti adottato nell’Ontario nel 1915. In Ticino qualche anno fa parve finalmente che l’idea potesse far breccia, ma poi, malauguratamente, la questione fu accantonata.
A che pro avere un codice di condotta dell’insegnante? Non bastano le norme del diritto e l’etica personale? C’è il codice penale nel caso di reati gravi, ad esempio gli atti sessuali con fanciulli; c’è pure il diritto amministrativo, che regola ad esempio i cosiddetti "doveri di servizio" (definiti in Ticino da alcuni articoli della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti). Dove finiscono gli obblighi stabiliti dalla legge, si dice, iniziano le convinzioni personali dell’insegnante. Difatti la Legge della scuola riconosce esplicitamente all’insegnante l’autonomia didattica. A che pro allora un codice di condotta? La risposta non è difficile.
Sono molteplici le ragioni che lo giustificano: la definizione dell’identità professionale dell’insegnante; l’individuazione dei valori comuni della professione; la delimitazione rigorosa del proprio ambito di competenza rispetto a quelli di altri professionisti; e altre ancora. Qui non serve il diritto mentre le convinzioni personali non bastano. Ci sono infatti degli obblighi speciali (come il vincolo della neutralità) che possono collidere con le convinzioni personali. Neppure si può ignorare che molte scelte pedagogiche e didattiche compiute quotidianamente a scuola non sono affatto scontate; esse sono particolarmente difficili quando toccano i valori propri della professione. Può trovarsi in difficoltà anche l’insegnante esperto, non soltanto il novizio.
Consideriamo ad esempio un valore saliente della professione insegnante: la credibilità. Che cosa significa essere insegnante credibile? Vuol dire ad esempio che nella propria materia l’insegnante sa trarsi d’impaccio anche di fronte a problemi complessi, a quesiti ardui, a obiezioni insidiose. L’insegnante credibile non è però saccente; egli è consapevole della propria fallibilità, dei limiti del proprio sapere. Perciò è credibile chi sa dare prova di umiltà intellettuale. Ben si vede come non sia facile districarsi tra queste diverse e forse opposte richieste: essere autorevole senza essere arrogante. Considerazioni simili si possono fare per altri valori salienti della professione come la neutralità o la collegialità.
A questo serve insomma un codice di condotta dell’insegnante: a orientare le proprie scelte pedagogiche e didattiche nelle situazioni ambigue, che sono perciò difficili da valutare; in quella zona grigia della funzione pubblica che si colloca tra quanto è prescritto dalla legge e quanto invece è oggetto di una scelta personale legittima.