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Mottarone, la Procura non modifica i capi d'accusa

I pubblici ministeri non hanno dato seguito alle richieste del giudice per le indagini preliminari

La cabina dopo il disastro
(Keystone)
12 settembre 2024
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Il giudice dell'udienza preliminare (gup) non ha "il dominio incontrastato" sulla "qualificazione giuridica dei fatti (...) che comporti una riduzione delle contestazioni" e, in base alla norma, non ha poteri tali "da comportare situazioni in cui il pubblico ministero, al fine di evitare la restituzione degli atti e la regressione del procedimento, si trovi, di fatto, costretto a stravolgere l'impianto accusatorio". Sono in sintesi alcuni dei passaggi della memoria, depositata oggi alle parti, con cui la procura di Verbania non ha accolto la richiesta della gup Rosa Maria Fornelli di modificare le accuse nei confronti degli imputati per la tragedia del Mottarone in cui morirono 14 persone.

Alla disciplina introdotta dalla legge Cartabia, la stessa invocata dalla giudice per chiedere la modifica del capo di imputazione, affinché "risulti rispettosa dei principi costituzionali di ragionevole durata del processo, di obbligatorietà dell'azione penale e di imparzialità e terzietà del giudice", osservano la procuratrice Olimpia Bossi e il pubblico ministero Laura Carrera, non "può essere data una interpretazione che" comporti "situazioni in cui il pubblico ministero, al fine di evitare la restituzione degli atti e la regressione del procedimento, si trovi, di fatto, costretto a stravolgere l'impianto accusatorio, riducendo le contestazioni".

Inoltre, riporta la memoria, non si può ritenere che "il legislatore abbia voluto attribuire al giudice dell'udienza preliminare/predibattimentale, il dominio esclusivo e incontrastato in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti portati alla sua attenzione, che comporti anche una riduzione delle contestazioni".

Quello che sostiene la Procura in sostanza è che per la legge il gup non può imporre, in questo caso, una "riduzione della contestazione, con effetti anche sulla competenza del giudice del dibattimento, da collegiale a monocratica". Altresì può valutare e decidere nel merito con una sentenza che eventualmente può essere impugnata. In caso contrario, verrebbero anche lesi i principi della "obbligatorietà dell'azione penale e della sua irretrattabilità".