Una luganese rivendicava il diritto di opporsi di fronte alla giustizia svizzera alla contravvenzione presa a Como: non è andata a finire come sperava
Quasi dodici anni di battaglie legali, il tutto per una multa da 191,27 euro. E senza, peraltro, ottenere ragione dai giudici. Protagonista della vicenda riportata da La Provincia di Como un'automobilista ticinese, casus belli un ingresso non autorizzato nella zona a traffico limitato a Como nell'ormai lontano 13 dicembre 2012. In seguito all'infrazione, la donna aveva ricevuto, undici mesi più tardi, al suo domicilio a Lugano una richiesta di pagamento da parte della società Nivi Credit Srl, a cui all'epoca il Comune di Como aveva affidato, con una procura speciale, la riscossione dei crediti derivanti da infrazioni stradali.
Ma la ticinese non ci sta, e da una parte impugna la multa di fronte ai giudici luganesi, dall'altro contesta ai giudici di pace di Como l’eccezione di difetto di giurisdizione, ovvero il fatto che essi non avessero potere di giudicare per la causa in corso, ciò che invece spettava, a dire della donna e del suo legale, esclusivamente alla magistratura in quanto l'automobilista è cittadina svizzera. Una pretesa fondata, nelle intenzioni, sulla Convenzione di Lugano del 2007 fra la Svizzera e l'Unione europea, che, in sostanza, amplia la competenza giurisdizionale delle autorità giudiziarie del Paese di nazionalità delle persone coinvolte in una controversia legale. Ad eccezione, però, dettaglio non secondario, delle questioni che riguardano "la materia fiscale, doganale e amministrativa".
Traducendo dal "legalese", la ticinese sosteneva che, in quanto svizzera, le era consentito contestare il pagamento della multa, ingiunto da una società privata italiana, di fronte alla giustizia elvetica. Istanza respinta prima dal giudice di pace comasco, poi dal Tribunale di Como. Dal lato svizzero, la giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest, a cui la donna si era altresì rivolta per contestare l'ingiunzione di pagamento, aveva semplicemente preso atto della mancata presentazione al contraddittorio della Nivi Credit stralciando quindi la causa.
La guerra dell'automobilista luganese con la giustizia italiana (che, ricordiamo, era fondata non sul ricorso contro la multa in sé quanto sulla competenza a giudicare su di esso) è giunta fino all'organo supremo del sistema giudiziario, la Corte di Cassazione, che con una recente sentenza ha ribadito che le opposizioni a una multa presa in Italia vanno presentate presso la giustizia italiana: per i giudici, in sostanza, la controversia non può essere ricondotta sotto la Convenzione di Lugano in quanto le sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada sono "espressione dell’esercizio di un potere autoritativo", a prescindere dal fatto che le autorità, in questo caso il Comune di Como, abbiano agito di fronte al giudice civile tramite un proprio rappresentante (ovvero la società di recupero crediti).
Ma la battaglia potrebbe non finire qui: perché, in base a quanto espresso dalla Cassazione, l'automobilista potrà ancora fare ricorso, questa volta di fronte ai giudici italiani, contro la multa.