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I due grandi falli di plastica? ‘Simili a gonfiabili da piscina’

Caos Tpc: le motivazioni, apparentemente singolari, del decreto con cui il pp straordinario ha scagionato il giudice Ermani dal reato di pornografia

In sintesi:
  • Le spiegazioni nero su bianco del procuratore Passini, per il quale la foto non costituisce un illecito
  • Quell’immagine può allora essere inviata anche a minori? La domanda dopo quanto statuito (non è pornografia) da pp e Cdm
  • L’avvocato Franco Gianoni: perché la segretaria non è stata interrogata?
Il reato di pornografia è previsto dall’articolo 197. Ma per il procuratore non sussiste
(Ti-Press)
28 dicembre 2024
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Quei due peni giganti di plastica? “Simili a gonfiabili da piscina”, annota il procuratore pubblico straordinario Franco Passini. Proprio così. Il pp grigionese lo scrive nel decreto di non luogo a procedere. Il decreto (si era già riferito della sua emanazione, ma non delle sue motivazioni) con cui Passini scagiona il presidente del Tribunale penale cantonale Mauro Ermani dal reato di pornografia per la foto, tratta da Internet, da lui inviata tramite WhatsApp nel febbraio 2023 alla segretaria presunta vittima di mobbing da parte di una collega.

È la ‘famosa’ immagine – uno dei capitoli salienti del ‘caos Tpc’ – dei due grossi falli di plastica, con una donna seduta in mezzo, e la scritta ‘Ufficio Penale’. La decisione di Passini, datata 4 settembre, fa seguito alla segnalazione/denuncia inoltrata in luglio dagli allora giudici del Tribunale penale Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti. Per i due, sarebbe stato un chiaro caso di esposizione di rappresentazioni pornografiche ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 197 del Codice penale. Sostenevano inoltre che la segretaria non desiderava vedere quell’immagine e che ricevendola ne sarebbe stata profondamente turbata. Ma per il procuratore Passini il reato di pornografia non c’è.

Il resto è storia nota: i giudici Quadri e Verda Chiocchetti sono stati addirittura destituiti con effetto immediato il 10 dicembre dal Consiglio della magistratura. A detta di quest’ultimo, avrebbero “gravemente violato i loro doveri di magistrato denunciando per il reato di pornografia il presidente del Tribunale penale cantonale. La denuncia del collega per un reato che sapevano non sussistere è inaccettabile e inconciliabile con la funzione di magistrato”. Quadri e Verda Chiocchetti hanno già impugnato, per il tramite del loro legale, l’avvocato Marco Broggini, la sentenza del Cdm davanti alla Commissione di ricorso sulla magistratura.

In quali acque galleggiano? Intanto ecco il contesto normativo

Viene intanto spontaneo domandarsi, a proposito del paragone citato in apertura, in quale piscina del mondo (perlomeno quello che noi conosciamo), frequentata da famiglie anche con prole, galleggino gonfiabili del genere? Chi li vende? Nell’attesa delle risposte, ricordiamo l’articolo 197 del Codice penale svizzero, quello concernente il reato di pornografia. Il cui secondo capoverso stabilisce che “Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa”. Di seguito il capoverso 1: “Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.

Nel decreto, il pp straordinario osserva che “secondo il messaggio del Consiglio federale, rappresentazioni pornografiche sono generalmente scene in cui l’attività sessuale è tolta dal contesto delle relazioni umane che normalmente l’accompagnano, rendendola così volgare e importuna. Si dovrebbe per esempio considerare pornografica la rappresentazione di pratiche sessuali che si intensificano progressivamente fino a ridursi all’espressione della sola sessualità”. Il magistrato rileva inoltre che “il Tribunale federale definisce pornografia tutto ciò che è destinato ad eccitare sessualmente il consumatore, in cui la sessualità è talmente svincolata dalle sue componenti umane ed emotive che la persona è ridotta a puro oggetto sessuale di cui si può disporre a piacimento, oppure tutto ciò che è destinato a eccitare sessualmente lo spettatore e che pone un’enfasi esagerata sugli organi genitali nel senso della sessualità senza alcuna connotazione umana o emotiva”. Questa la premessa di Passini.

Il procuratore: ‘Si tratta evidentemente di una gag’

Concretamente? “Nel caso qui in esame – scrive il procuratore straordinario – il messaggio WhatsApp in parola raffigura una donna seduta su una panchina con ai due lati grossi falli (simili a gonfiabili da piscina) e una scritta ‘Ufficio Penale’. Si tratta evidentemente di una ‘gag’ composta da un’immagine e un gioco di parole, immagine che verosimilmente circola su applicazioni messaggistiche, i cui utenti, dopo averla ricevuta, spesso la ritrasmettono ai loro contatti telefonici. In tale immagine non si intravvede un carattere pornografico (destinato a eccitare sessualmente il consumatore), come richiesto dall’art. 197 capoverso 2 CP (Codice penale, ndr), per cui non sussistono i necessari elementi costitutivi di reato”.

Ma la segretaria, ci chiediamo, come ha reagito quando ha ricevuto e visto la foto? Non solo: se l’immagine in questione non configura il reato di pornografia, come hanno statuito il procuratore straordinario nonché il Consiglio della magistratura nella sentenza di destituzione, se ne deduce che può essere trasmessa anche a una persona minore di sedici anni.

Non è finita. Aggiunge Passini: “L’immagine in parola potrebbe, tuttalpiù, essere considerata come molestia sessuale ai sensi dell’art. 198 cpv. 2 CP. Tale reato è tuttavia perseguibile solamente su querela di parte lesa. Nella fattispecie non risulta che la destinataria del messaggio, entro il termine di tre mesi di cui all’art. 31 CP, abbia sporto querela contro Mauro Ermani. Per completezza – si afferma ancora nel decreto – va in questo contesto rilevato che l’art. 198 cpv. 2 v-CP, nella versione applicabile al momento dei fatti (dunque antecedente il 1° luglio 2024), non sembra essere comunque adempiuta, trattandosi, semmai, di una cosiddetta ‘molestia visiva’, non contemplata nel (vecchio) testo di legge”.

L’avvocato Franco Gianoni: mai vista una decisione così scarna e superficiale

Quadri e Verda Chiocchetti si sono fra l’altro rivolti all’avvocato bellinzonese Franco Gianoni – legale di lungo corso, suo il contributo pubblicato su queste colonne in ottobre dal titolo ‘Il cittadino e il magistrato’ –, chiedendogli un parere sulla fotografia e sulla decisione di Passini. Annota Gianoni nel parere, tra gli allegati al ricorso: “Per quanto riguarda detta fotografia, vi posso confermare che già la prima volta che l’ho vista quando è stata pubblicata sui diversi media mi ha scosso, in quanto i due membri maschili, in manifesta erezione, sono perfettamente riprodotti al punto da sembrare reali, tanto da evocare in chi guarda l’atto sessuale che segue l’erezione, o meglio, gli atti sessuali soprattutto se si considera che la legenda definisce il luogo in cui si trovano con una donna: ‘ufficio penale’ (ossia in attesa delle pene e delle penitenze) e, per tali ragioni, ritengo che la fotografia costituisca pornografia ai sensi dell’art.197 Codice penale. Mi immagino quale ulteriore e più incisivo effetto possa fare la fotografia su una persona di sesso femminile, soprattutto se si considera la manifesta grandezza degli stessi (i falli, ndr) rispetto alla donna seduta sulla panchina”.

Sempre nel parere, l’avvocato Franco Gianoni si sofferma anche sul decreto di non luogo a procedere. “In vita mia, non ho mai visto una decisione così scarna e superficiale riferentesi a un caso estremamente delicato di natura istituzionale: i giudici, on. Siro Quadri e on. Francesca Verda Chiocchetti, non sono stati interrogati, ma solo interpellati per scritto. D’altronde, l’on. Passini ha tenuto conto di tutte le circostanze di natura, di luogo, di tempo, di persone? Perché la destinataria (della foto, ndr) non è stata interrogata? Possono esserci motivi particolari perché non ha sporto denuncia? E il fatto che non desiderava vedere quell’immagine e ricevendola sarebbe rimasta profondamente turbata doveva essere chiarito: occorreva chiarire in cosa consisteva il suo turbamento, poiché era un’ottima referenza e il problema non è una semplice ‘gag’ (ossia una battuta o un’azione comica breve e d’impatto, che ha lo scopo di far ridere il pubblico), composta da una immagine e un gioco di parole. Lo attesta la costante violenta reazione dell’opinione pubblica, generalmente contro l’on. Ermani. Più ancora, come mai, fatto più unico che raro, eminenti ex procuratori pubblici hanno fatto eco, tutti, consigliandogli di dimissionare?”.