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Imposte comunali, due moltiplicatori... ma a una condizione

La proposta del Consiglio di Stato: ‘Dal 2025 al 2029 compreso, quello delle persone giuridiche non può essere inferiore a quello delle persone fisiche’

Sulla norma transitoria la parola passa al Gran Consiglio
(Ti-Press)
4 luglio 2024
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È una delle novità della riforma fiscale approvata dal Gran Consiglio nel novembre 2019: dal prossimo 1° gennaio i Comuni avranno la possibilità di fissare due moltiplicatori d’imposta distinti, uno per le persone fisiche e uno per quelle giuridiche. Dopo aver sentito di recente gli enti locali e raccolto le loro indicazioni e preoccupazioni, il governo propone ora un paletto. Ovvero una norma transitoria in base alla quale “per i periodi fiscali dal 2025 al 2029 compreso” il moltiplicatore d’imposta comunale delle persone giuridiche “non può essere inferiore al moltiplicatore delle persone fisiche”. In altre parole, il moltiplicatore di società e aziende potrà essere solo “uguale o superiore” a quello delle persone fisiche. E in quest’ultimo caso, scrive il Consiglio di Stato nel messaggio varato ieri all’indirizzo del parlamento, il moltiplicatore delle persone giuridiche “non potrà essere superiore di oltre 60 punti rispetto a quello delle persone fisiche”.

La riforma fiscale del 2019

Il governo chiede dunque al Gran Consiglio di inserire nella Loc, la Legge organica comunale, una disposizione transitoria “al fine di sospendere per cinque anni la possibilità di fissare il moltiplicatore delle persone giuridiche al di sotto di quello delle persone fisiche”. Sullo sfondo c’è il via libera della maggioranza del Gran Consiglio nella seduta del 4 novembre 2019 alla revisione della Legge tributaria cantonale quale adeguamento alla Rffa (Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’Avs) accolta dal popolo svizzero nella votazione del 19 maggio di quell’anno. Fra le decisioni prese all’epoca dal parlamento ticinese, quella appunto sul moltiplicatore differenziato, con conseguente modifica della Loc. Ai Comuni quindi la facoltà di stabilire, ricorda il Consiglio di Stato nel messaggio appena licenziato, “due moltiplicatori distinti”. Uno “per le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche”, uno “per le imposte sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche”. Facoltà che “sarà effettiva” con il 1° gennaio 2025, quando entreranno in vigore gli articoli della Loc sul moltiplicatore d’imposta comunale differenziato. Uno dei due articoli, il 177, prevede la possibilità di fissare un moltiplicatore per le persone giuridiche inferiore a quello per le persone fisiche. Nel rispetto comunque dei seguenti criteri: il moltiplicatore d’imposta delle persone giuridiche “deve ammontare ad almeno il 40% e non può essere inferiore di oltre 20 punti percentuali né superiore di oltre 60 punti percentuali rispetto al moltiplicatore d’imposta delle persone fisiche”.

Il sondaggio presso i Comuni

La norma transitoria proposta dall’Esecutivo, che mira a congelare temporaneamente una parte del citato articolo, deriva dall’esito di un sondaggio svolto presso i Comuni. “Su impulso della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, durante il mese di aprile dell’anno in corso la Divisione delle contribuzioni (Dipartimento finanze ed economia, ndr), in collaborazione con la Sezione degli enti locali (Dipartimento istituzioni, ndr), ha promosso un’indagine conoscitiva” allo scopo “di captare le varie sensibilità dei Comuni in merito all’avvento imminente del moltiplicatore comunale differenziato e in particolare le perplessità emerse in relazione alla possibilità di prevedere un moltiplicatore delle persone giuridiche inferiore a quello delle persone fisiche”.

All’indagine hanno risposto settantatré Comuni, corrispondenti “al 69%” del totale degli enti locali. “Tenuto conto della popolazione da essi rappresentata solo il 24% propende per la soluzione decisa nel 2019, senza ulteriore modifica – segnala il governo –. Per contro, la maggioranza (76%), comprendente buona parte dei centri urbani, preferisce l’introduzione di una norma che impedisce l’adozione di un moltiplicatore delle persone giuridiche al di sotto di quello delle persone fisiche. All’interno di questa maggioranza è emersa una preferenza (53%) per una limitazione a cinque anni di tale norma”.

‘Timori comprensibili’

Nel messaggio il Consiglio di Stato afferma di comprendere “il timore espresso in modo particolare dai centri urbani di fronte al possibile acuirsi di una concorrenza fiscale da parte dei Comuni dei rispettivi agglomerati, a cui difficilmente potrebbero rispondere con analoghe misure di sgravio fiscale; ciò tenuto conto della importante quota di imposta delle persone giuridiche di cui in genere dispongono e quindi della forte perdita che una riduzione da parte loro del moltiplicatore comunale delle persone giuridiche comporterebbe”. In una lettera congiunta, fa ancora sapere il governo, “le quattro Città sottolineano pure come la prossima riduzione dell’aliquota dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dall’8 al 5,5% potrebbe portarle a dovere compensare i minori introiti con un aumento del moltiplicatore delle persone giuridiche. Chiedono infine che in questa fase transitoria di cinque anni si apra un dialogo con il Cantone allo scopo di rivedere la norma relativa alla determinazione del moltiplicatore”. Insomma, annota il governo, “soppesando le varie richieste, anche in rapporto al peso demografico delle stesse e al ruolo importante che i centri urbani svolgono per lo sviluppo delle rispettive regioni”, si è deciso per la norma transitoria in questione.

«Spetta adesso al Gran Consiglio pronunciarsi, cosa che dovrà fare in tempi brevi, visto che le nuove disposizioni della Legge organica comunale sul moltiplicatore differenziato, approvate contestualmente alla riforma fiscale del 2019, entreranno in vigore il prossimo anno – osserva il responsabile della Sezione enti locali Marzio Della Santa, da noi contattato –. Se la soluzione che come Dipartimento istituzioni prospettiamo verrà approvata dal parlamento, fra qualche anno valuteremo l’impatto della norma transitoria sull’applicazione, facoltativa, del moltiplicatore d’imposta comunale differenziato».

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