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‘No all'imprescrittibilità del reato di assassinio’

Il governo ticinese alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati: più il tempo passa, meno affidabili sono le prove

La proposta giunta da Berna non convince Bellinzona
(Ti-Press)
24 aprile 2024
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Bellinzona risponde picche. Il governo ticinese si dice contrario alla proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati di rendere imprescrittibile il reato di assassinio. No quindi all’abrogazione del termine di trent’anni entro cui, in base al vigente articolo 97 del Codice penale svizzero, si prescrive l’azione penale. Un termine stabilito per i reati per i quali, afferma la norma, “la pena massima comminata è una pena detentiva a vita”. Come appunto l’assassinio, previsto dall’articolo 112: “Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni”.

Posto in consultazione nei mesi scorsi a livello nazionale dalla Commissione degli affari giuridici, il “progetto preliminare” volto alla modifica del Codice penale e del Codice penale militare, per introdurre anche in quest’ultimo testo normativo l’imprescrittibilità dell’assassinio, deriva da un’iniziativa depositata dal Canton San Gallo nel gennaio 2019 e denominata ‘Nessun termine di prescrizione per chi ha commesso un reato grave’. Seppur con una maggioranza risicata, il parlamento federale ha dato seguito all’iniziativa. La richiesta del Canton San Gallo è stata però poi per così dire ridimensionata. La Commissione degli affari giuridici degli Stati si è infatti limitata al reato di assassinio (l’imprescrittibilità non si applicherebbe a tutti i reati del Codice penale e di quello militare passibili di una pena detentiva a vita, scrive la stessa commissione). E ha deciso di non rendere imprescrittibile l’assassinio commesso da un minore, poiché “una simile disposizione non sarebbe conciliabile con i principi consolidati su cui si fonda il diritto penale minorile in Svizzera”.

Come il genocidio o i crimini contro l’umanità

La Commissione degli affari giuridici della Camera alta propone dunque di inserire l’assassinio nell’elenco dei reati imprescrittibili contenuto nell’articolo 101 del Codice penale. Nella lista figurano tra gli altri il genocidio e i crimini contro l’umanità. Ma la proposta non convince il governo ticinese. “Inizialmente – ricorda il Consiglio di Stato – il diritto svizzero non conosceva il concetto di imprescrittibilità”. Tuttavia gli sviluppi del diritto internazionale “hanno fatto sì che il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e alcuni crimini terroristici non fossero soggetti a prescrizione”. Premette ancora il governo: “In seguito a un’iniziativa popolare sono stati pure aggiunti diversi reati commessi contro i minori di 12 anni. L’introduzione dell’imprescrittibilità di alcuni reati commessi contro i minori di 12 anni ha però portato a uno squilibrio nel sistema: laddove solo alcuni reati particolarmente gravi commessi contro un gran numero di vittime erano imprescrittibili, il legislatore è stato costretto a rendere imprescrittibili anche reati certamente gravi, ma la cui gravità non era paragonabile al genocidio, ai crimini contro l’umanità o ai crimini di guerra”. Questo “ha portato a delle incongruenze, in quanto un reato sessuale commesso contro un infante non è soggetto a prescrizione, mentre l’omicidio dello stesso bambino sì”.

‘Maggiore è il rischio di errore’

Entrando nel merito della proposta della Commissione degli affari giuridici, il Consiglio di Stato osserva: “Il reato di assassinio, pur grave e odioso che sia, rimane un reato singolo, e non collettivo. Il ragionamento che ha prevalso al momento della creazione dell’ordinamento giuridico svizzero in materia di prescrizione penale non ha perso nulla del suo valore. È del resto illusorio immaginare che sia possibile svolgere delle indagini efficaci su reati commessi diversi decenni prima. Più il tempo passa, meno affidabili sono le prove (segnatamente quelle soggettive come quelle testimoniali) e maggiore è il rischio di errore. Nel caso dell’assassinio, sono per di più rarissimi i criminali che sono riusciti a scampare a una punizione a causa della prescrizione”. Il periodo di trent’anni “sembra sufficiente per permettere alla giustizia di esercitare nelle giuste condizioni. In altre parole, se non si arriva a trovare e punire un colpevole nei primi 30 anni dopo il fatto, molto difficilmente lo si potrà fare dopo. Ciò depone, a nostro avviso, a favore dello ‘statu quo’ e a respingere quindi la modifica posta in consultazione”.

‘Estendere invece il termine per l’omicidio intenzionale’

Il Consiglio di Stato coglie comunque l’occasione per sollevare un aspetto. Il governo, si sostiene nella presa di posizione indirizzata a Berna, “condivide invece l’opinione dei procuratori pubblici del Canton Ticino e del Canton Ginevra nonché della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia secondo i quali occorrerebbe piuttosto prolungare l’attuale termine di prescrizione di 15 anni previsto per l’omicidio intenzionale, divenuto oggi troppo breve, visti gli sviluppi tecnici in termini di mezzi di prova, con particolare riferimento alle analisi del Dna”. Rileva il Consiglio di Stato: “Se gli autori del progetto preliminare qui in esame considerano scioccante che l’assassino sfugga alla punizione 30 anni dopo il fatto, altrettanto si può dire dell’omicidio intenzionale per il quale questa possibilità si verifica dopo soli 15 anni”. D’altronde “in entrambi” i casi, “si tratta di un’uccisione volontaria di una persona, per la quale è la sola aggravante della mancanza di scrupolo a fare la differenza”. Tornando all’omicidio intenzionale, per questo reato e per altri “particolarmente gravi” del Codice penale, “come la violenza carnale”, il governo invita le autorità federali “a considerare la possibilità di un’estensione dei termini di prescrizione attualmente in vigore”.

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