Il Consiglio di Stato sottoscrive il progetto della Commissione affari giuridici del Nazionale. Capitolo sanzioni: fino a tre anni di carcere
“Con l’introduzione di una chiara e specifica norma penale in relazione al fenomeno dello stalking, il Legislatore respinge una forma di condotta socialmente nociva e riprovevole che sino ad ora è stata difficile da comprendere in termini di diritto penale”. Non solo: “Tale norma avrà anche un forte valore simbolico per le vittime, le quali potranno disporre di una disposizione penale che prevede espressamente la condanna dei comportamenti persecutori a cui sono soggette”. Firmato Consiglio di Stato. Il governo ticinese condivide la proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale di inserire lo stalking nelle fattispecie del Codice penale svizzero. Ovvero, per citare le parole della commissione del parlamento federale, “una nuova disposizione che punisca il reato di atti persecutori (stalking) con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria”.
A chiedere di codificare “al più presto” il reato di stalking, ancorandolo al Codice penale, è peraltro anche un progetto di iniziativa cantonale. L’atto parlamentare, tutt’oggi pendente, è stato inoltrato nel settembre 2022 dal gruppo Udc in Gran Consiglio, prima firmataria Roberta Soldati. Nel frattempo si è mossa la Commissione degli affari giuridici del Nazionale. “Secondo la definizione contenuta nella Convenzione di Istanbul, il termine stalking – ricordava nella nota stampa diffusa nel maggio di quest’anno in cui annunciava l’avvio della consultazione presso i governi cantonali – designa un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso che porta chi lo subisce a temere per la propria incolumità”. È quindi “determinante il comportamento di una persona risultante da una somma di singole azioni che, anche se di per sé socialmente adeguate, a causa della loro intensità o reiterazione risultano minacciose e incutono paura alla vittima”. Il fatto di seguire, molestare o minacciare insistentemente “limita la libertà della vittima e ne condiziona le abitudini di vita”. Pertanto la Commissione degli affari giuridici “auspica che in futuro tali comportamenti, qualificati come ‘atti persecutori’, siano contemplati da una fattispecie distinta del Codice penale e del Codice penale militare e puniti con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria”. Obiettivo: “Rafforzare la protezione penale delle vittime di violenza da affiancare agli strumenti di diritto civile esistenti”. E fra quest’ultimi, la disposizione del Codice civile che dal 1. gennaio 2022 consente il ricorso alla sorveglianza passiva con bracciale elettronico/cavigliera elettronica nell’azione di contrasto allo stalking e alla violenza tra le pareti domestiche, di cui bersaglio sono nella stragrande maggioranza dei casi le donne.
Adesso si vuole intervenire anche sul Codice penale. Perché non modificare i reati, già codificati, di minaccia e coazione? Secondo la Commissione degli affari giuridici, il completamento delle disposizioni penali vigenti “creerebbe diversi problemi di delimitazione all’interno delle fattispecie”. Inoltre: “Anche sulla base di considerazioni politico-giuridiche”, la commissione ritiene “opportuno prevedere la punibilità dello stalking in una disposizione penale specifica”.
Per il governo ticinese, “l’inserimento dello specifico reato di stalking nel Codice penale svizzero e nel Codice penale militare costituisce un’ulteriore misura efficace per migliorare la protezione di coloro che ne sono vittime, adempiendo così a quanto disposto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in modo più esplicito e completo”. E quello della violenza domestica è un tema “prioritario” per il Consiglio di Stato. Per contrastare il fenomeno, anche in ottica preventiva, ha varato nel 2021, e aggiornato l’anno seguente, il Piano d’azione cantonale. Senza dimenticare “altri strumenti di orientamento politico”, come “il Piano di azione cantonale per le pari opportunità” e “il Programma cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di protezione di bambini e giovani”.
La normativa prospettata da Berna, scrive ancora il governo ticinese, “rafforzerà gli strumenti di diritto penale a disposizione delle autorità del perseguimento penale per lottare contro gli atti persecutori (stalking e cyberstalking), consentirà di migliorare il perseguimento penale (eliminando il rischio di dover comprovare i singoli elementi del reato in diverse fattispecie) e tutelerà maggiormente le vittime, permettendo ai servizi per l’aiuto alle stesse la presa a carico e dunque il relativo accompagnamento”.
Il Consiglio di Stato propone alcuni correttivi, pochi invero, al progetto elaborato e posto in consultazione dalla Commissione degli affari giuridici del Nazionale. Correttivi «sollecitati in particolare dal Ministero pubblico», afferma, da noi contattata, la direttrice della Divisione giustizia (Dipartimento istituzioni) Frida Andreotti: «In ogni caso la proposta legislativa posta consultazione rappresenta indubbiamente un segnale positivo».