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Alunnato giudiziario in salsa primanostrista

Stage in tribunale solo per aspiranti avvocati con passaporto e laurea svizzeri. I praticanti: ‘Decisione della Divisione giustizia discriminatoria’

Criteri di assunzione e contingenti
(Ti-Press)
26 aprile 2023
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L’alunnato giudiziario solo per gli aspiranti avvocati con passaporto rossocrociato e che hanno conseguito la laurea in diritto in un’università svizzera. Il ‘primanostrismo’ sbarca in magistratura? È l’impressione che si ricava dal tenore di una lettera inviata lo scorso dicembre dalla Divisione giustizia del Dipartimento istituzioni guidato dal leghista Norman Gobbi alle presidenze di tutte le magistrature permanenti ticinesi. Nella mail, inviata pochi giorni dopo l’approvazione del Preventivo 2023 del Cantone da parte del Gran Consiglio e firmata dalla direttrice della Divisione Frida Andreotti, si informa dei contingenti, cioè del numero massimo di giuristi praticanti che le singole autorità giudiziarie possono reclutare per alcuni mesi, e dei criteri di assunzione degli stessi alunni, pagati dal Cantone (duemila franchi lordi al mese). Ed è con riferimento a questi criteri, che quelle che in passato erano raccomandazioni o auspici diventano delle disposizioni vincolanti per le magistrature permanenti.

Non obbligatorio, ma fortemente consigliato

Facciamo un passo indietro. Per sostenere gli esami volti all’ottenimento del brevetto di avvocato bisogna aver fatto complessivamente due anni di praticantato. In questo periodo lo stage in uno studio legale in Ticino è obbligatorio. Per almeno un anno. Lo stage non è invece obbligatorio, seppur fortemente consigliato, presso un’autorità giudiziaria o amministrativa. Ecco quanto si legge nel sito online del Cantone: “Per l’avvocatura occorre assolvere un periodo di pratica legale o di alunnato giudiziario o amministrativo a tempo pieno della durata di due anni. Il periodo biennale di praticantato deve assolversi almeno per un anno in uno studio legale nel cantone e per la parte rimanente può essere compiuto presso un’autorità giudiziaria cantonale, federale o di un altro Cantone o presso un’amministrazione pubblica del Cantone o della Confederazione, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale, o in uno studio legale in Svizzera”.

Torniamo alla lettera della Divisione giustizia. Rammentando che non c’è una disposizione di legge che impone un periodo del biennio in un’autorità giudiziaria o amministrativa, quale requisito per presentarsi agli esami di avvocatura, la Divisione scrive che “si conferma” l’esclusione di alunni di nazionalità straniera, in possesso quindi di un permesso di dimora (B), o per frontalieri (G) oppure di domicilio (C). Non solo: la “precedenza” nell’assunzione va data agli alunni che hanno compiuto gli studi “presso un ateneo svizzero”. Inoltre, non verranno concesse eccezioni “e per questo motivo onde evitare spiacevoli disguidi si raccomanda di non trasmettere alcuna conferma di assunzione degli alunni prima di aver ottenuto il nullaosta della Divisione della giustizia”. Insomma, alunnato giudiziario precluso anche ai domiciliati che hanno studiato e si sono laureati in diritto in Svizzera. E di accesso alquanto difficile anche per gli svizzeri e le svizzere che hanno studiato e si sono laureati in diritto all’estero. E per estero è da intendersi, date lingua e vicinanza, soprattutto l’Italia.

Aleo: quanto stabilito dal Dipartimento è contrario al diritto internazionale

Interpellata dalla ‘Regione’, l’Associazione giuristi praticanti del Canton Ticino si dice piuttosto preoccupata. «La Divisione giustizia non ci ha interpellati, non siamo stati minimamente coinvolti e francamente mi chiedo perché, considerato che l’argomento interessa da vicino anche la nostra associazione – lamenta la presidente Michelle Aleo –. Quando abbiamo appreso dei contenuti della mail abbiamo chiesto un incontro, nel quale la Divisione ha però ribadito quanto aveva scritto alle magistrature permanenti. Abbiamo anche interpellato la commissione per l’avvocatura, che ci ha ricordato che la nazionalità non è un criterio per presentarsi all’esame di avvocatura, e le presidenze delle magistrature permanenti. Ma ci siamo rivolti pure al Consiglio della magistratura e all’Oati, l’Ordine degli avvocati. Entrambi non si sono ancora pronunciati». L’iscrizione alla pratica legale e all’alunnato giudiziario o amministrativo «è regolato dall’articolo 8 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, dall’articolo 10 della Legge cantonale sull’avvocatura e dall’articolo 1 del Regolamento: ebbene, la nazionalità non figura mai quale criterio. Un criterio che è palesemente discriminatorio ed è anche contrario al diritto internazionale, in particolare all’Accordo sulla libera circolazione». In ogni caso l’alunnato giudiziario o amministrativo non è obbligatorio... «Vero, ma quasi tutti gli studi legali chiedono agli aspiranti avvocati tot mesi di alunnato prima di assumerli per la pratica legale», indica la presidente dell’Associazione giuristi praticanti. Che si dice preoccupata anche per i contingenti, il numero di alunni attribuito alle magistrature permanenti. «Si stanno riducendo – sostiene l’avvocata Aleo –. Ma un praticante non è un avvocato: è una persona in formazione. Quella formazione su cui tanto insiste il Cantone...».

Andreotti: ma la maggior parte ha una procedura di naturalizzazione in corso

Per la Divisione giustizia, quello sollevato dall’Associazione giuristi praticanti sarebbe un non problema. «Negli anni abbiamo notato che la maggior parte dei casi di praticanti stranieri domiciliati con percorso scolastico in Svizzera aveva in corso una procedura di naturalizzazione – afferma, contattata dalla ‘Regione’, la direttrice Frida Andreotti –. Tutti loro hanno potuto svolgere l’alunnato giudiziario». Quella promossa è un’operazione di risparmio, finalizzata alla manovra di rientro per raggiungere l’annunciato obiettivo governativo del pareggio dei conti cantonali entro fine 2025? «Assolutamente no».