Ticino

Cure ambulatoriali dell’Eoc, i giudici confermano 83 centesimi

Valore del punto Tarmed, il Taf respinge il ricorso dell’Ente ospedaliero cantonale. Ma riconosce: ‘In Ticino anomalia con i liberi professionisti’

Questo settore dell’Eoc risulta fortemente deficitario
(Ti-Press)
23 settembre 2022
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Luce verde definitiva dei giudici amministrativi al decreto del Consiglio di Stato del 3 giugno 2020, che fissa il valore delle prestazioni mediche ambulatoriali del punto Tarmed (Vpt). In pratica: il valore che si applica alla struttura tariffale per le prestazioni mediche, e che determina quindi il prezzo delle singole prestazioni ambulatoriali dell’Ente ospedaliero cantonale (Eoc). A dare ragione al governo ticinese è il Taf, il Tribunale amministrativo federale, che ha respinto il ricorso inoltrato dallo stesso Eoc. Oggetto del contendere era proprio il Vpt stabilito dal Consiglio di Stato – 0,83 franchi – e in vigore retroattivamente da inizio 2019. Una cifra ritenuta troppo bassa dall’Ente, che chiedeva di fissarlo tra 95 e 93 centesimi. "Dal profilo formale la fissazione del Consiglio di Stato adempie le esigenze legali", si legge nella sentenza dei giudici di San Gallo, che non potrà essere impugnata in quanto appunto definitiva. Questo perché "prima di determinare il valore del punto, l’Esecutivo cantonale ha sentito le parti in causa e ha chiesto l’opinione del Sorvegliante dei prezzi". Parti in causa nella vicenda anche 51 compagnie assicurative, contrarie al valore indicato dall’Eoc perché ritenuto "finanziariamente e legalmente insostenibile".

Respinta la parificazione al settore privato, come nel resto della Svizzera

Al centro delle ragioni portate dell’Ente ospedaliero cantonale, come si legge nel verdetto,"la constatazione che il valore del Vpt, pari a 0,80 (come fissato per l’anno 2018, ndr.), è il più basso rispetto a tutti gli ospedali svizzeri, circostanza che deriva unicamente da motivazioni storiche". A questo si aggiunge che "con l’entrata di vigore del nuovo finanziamento ospedaliero nel 2012 i Cantoni partecipano unicamente ai costi del settore medico stazionario, non più a quelli del settore ambulatoriale. Per tale ragione il settore ambulatoriale dell’Eoc risulta fortemente deficitario, non essendo il Vpt di 0,80 franchi sufficiente a coprire i costi della fornitura di prestazioni, né ad assicurarne la qualità". A motivare la richiesta dall’Ente anche il conforto con l’attuale valore (93 centesimi) applicato ai medici attivi come liberi professionisti a sud delle Alpi. Una differenza, riconosce il Taf, che rende il Ticino un’eccezione - definita dai giudici anche "anomalia" - a livello svizzero. "Se negli altri Cantoni infatti il Vpt dei medici liberi professionisti risulta essere leggermente inferiore rispetto al quello relativo alle prestazioni ambulatoriali in ambito ospedaliero, in Ticino è l’opposto", afferma la sentenza.

‘Valore per i medici liberi professionisti troppo elevato’

"Un aumento di tale portata avrebbe un’incidenza pesante sulla già elevata spesa cantonale e di riflesso sui premi pagati dagli assicurati. Pertanto non sarebbe sostenibile". Una preoccupazione, di Cantone e Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), che il Taf ha ritenuto condivisibile. I giudici di San Gallo ricordano però che "il Vpt per i medici liberi professionisti non è affatto ritenuto adeguato dalle parti tariffali". Motivo per cui "i rappresentanti delle casse malati hanno disdetto la convenzione con l’Ordine dei medici del canton Ticino, in quanto ritenuta troppo onerosa". Le negoziazioni, si ricorda nel testo, sono in corso.

"A giusto titolo il Consiglio di Stato ha considerato che il ventaglio e la quantità delle prestazioni ambulatoriali fornite dalla ricorrente è paragonabile a quella delle cliniche private attive in Ticino che costituiscono una comunità tariffale propria – evidenzia il Tribunale amministrativo federale -. Sebbene, come rilevato da tarifsuisse Sa, non vi è alcuna ragione di ritenere, né il ricorrente ne ha fornito una plausibile in corso di procedura (non avendo prodotto dati sui costi utilizzabili), che il Vpt di 0.80 franchi, accettato dall’insorgente stesso fino al 31 dicembre 2017, non rispondesse alle esigenze previste dalla legge e dalla giurisprudenza, è pur vero che, approvando il Vpt applicabile alle cliniche private a partire dal 2019, il governo cantonale ha sostanzialmente giudicato l’esito scaturito dalle negoziazioni fra le parti tariffali conforme alla LaMal e rispettoso del requisito dell’economicità. Così stando le cose, nulla osta pertanto a un allineamento del Vpt dell’Eoc con quello delle cliniche private". Non solo: "Ritenuto altresì, l’ampio margine di apprezzamento di cui dispone in tale ambito l’autorità inferiore", cioè il Consiglio di Stato, "non sussiste alcun motivo per un intervento d’ufficio di questo Tribunale sul Vpt di 0.83 franchi. Parimenti neppure si giustifica un rinvio della decisione all’autorità inferiore". Ergo: "Il ricorso, in quanto infondato, va pertanto respinto" e il decreto governativo impugnato "confermato".

«Il Cantone – afferma, interpellato dalla ‘Regione’, Paolo Bianchi, coordinatore del Dipartimento sanità e socialità e direttore della Divisione della salute pubblica – prende atto della sentenza del Taf che conferma la decisione adottata dal Consiglio di Stato. Le ultime sentenze emanate dal Taf in materia Tarmed hanno in genere accolto i ricorsi inoltrati da fornitori di prestazioni e assicuratori contro le decisioni di fissazione di altri Cantoni ai quali hanno intimato di riformulare le loro decisioni. Questa sentenza riconosce invece che il Consiglio di Stato ticinese ha agito correttamente: in difetto di un benchmarking a livello svizzero affidabile, ha richiesto dei complementi di informazione e ha applicato il cosiddetto "parallelismo" con gli ospedali privati. La decisione del Cantone, 83 centesimi dal 1° gennaio 2019, codifica comunque un aumento progressivo avvenuto negli anni: fino al 2015 l’Eoc fatturava a 75 centesimi al punto, nel 2016 a 78 centesimi, nel 2017 e nel 2018 a 80 centesimi». Continua Bianchi: «In quanto ente autonomo dotato di personalità giuridica, l’Eoc era ovviamente legittimato a ricorrere contro la decisione di fissazione tariffale. Proprio questo ricorso dimostra che il Cantone agisce soppesando tutti gli interessi in gioco: tiene conto delle legittime rivendicazioni delle strutture sanitarie, ma utilizza anche le proprie limitate competenze in materia di controllo dell’evoluzione dei costi sanitari e quindi dei premi di cassa malati».

Il Consiglio di Stato intende rimuovere "l’anomalia ticinese" alla quale accenna la sentenza del Tribunale amministrativo federale? «Il rapporto tra attività ambulatoriale in studio medico e quella ospedaliera è di 2:1. Il valore del punto negli studi medici – annota ancora Bianchi – è già stato abbassato di 2 centesimi qualche anno fa: da 0.95 a 0.93 franchi. Una nuova procedura di fissazione è in corso, a seguito della disdetta della convenzione tariffale da parte degli assicuratori malattia. Confidiamo sempre che i partner tariffali possano giungere a un accordo. In caso contrario il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi. È quindi prematuro esprimersi». Osserva ancora il direttore della Divisione salute: «In generale, i due valori del punto tariffale dovrebbero progressivamente avvicinarsi, considerando anche le importanti riforme in atto a livello federale. È comunque chiaro che non basta un avvicinamento dei valori del punto per contenere la spesa sanitaria, ma occorre un comportamento responsabile di tutti gli attori per non aumentare le prestazioni nell’intento di recuperare la differenza di tariffa».