Ticino

No alla lotta alla mafia con la Legge sull’ordine pubblico

Il Consiglio di Stato spiega i motivi per cui invita il parlamento a respingere l’iniziativa di Dadò e Aldi: ‘Proposta non adatta allo scopo’

Soldi sporchi e pistole (Ti-Press)
15 settembre 2022
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Il Consiglio di Stato boccia su tutta la linea l’iniziativa parlamentare con cui Fiorenzo Dadò (Centro/Ppd) e Sabrina Aldi (Lega) chiedono l’inserimento nella Legge sull’ordine pubblico – legge cantonale – di due articoli per punire con delle multe il reato di associazione per delinquere o di tipo mafioso e il riciclaggio di lieve entità. Più precisamente i due deputati propongono di rendere punibile la partecipazione all’associazione per delinquere con una multa di 100mila franchi e a quelle di stampo mafioso con una multa fino a un milione di franchi, mentre coloro che promuovono, dirigono o organizzano "tale entità" sarebbero passibili di multe sino a 10 milioni. Ciò anche nell’intento di agevolare le confische.

Ci sono già le norme federali

Come detto, l’Esecutivo risponde picche e invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l’iniziativa. Con una premessa doverosa. Ossia: la "costante attenzione" del Consiglio di Stato verso il tema della criminalità organizzata, e dunque delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico-sociale, e la "volontà di mantenere e rafforzare la collaborazione tra tutte le autorità, federali e cantonali, coinvolte nell’azione di contrasto, nel reciproco rispetto delle proprie competenze e dei propri ruoli derivanti dalla legge". Ebbene, la lotta al crimine organizzato compete anzitutto alle autorità federali. A cominciare da quelle di perseguimento penale: Polizia federale (Fedpol) e Ministero pubblico della Confederazione. I reati di organizzazione criminale e di riciclaggio sono già ancorati, da anni, a una legge federale: il Codice penale svizzero. Il candeggio di denaro sporco è punito dall’articolo 305 bis. Quello di ‘Organizzazioni criminali e terroristiche’ dal 260 ter. Che, ricorda il governo, "punisce con pene privative della libertà o pene pecuniarie coloro che partecipano e/o sostengono un’organizzazione criminale. Chi partecipa o sostiene l’attività di una simile organizzazione è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria; se esercita un’influenza determinante all’interno dell’organizzazione, l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni". La multa, aggiunge il Consiglio di Stato, "non è espressamente prevista dall’articolo 260 ter".

‘Modifica di legge in contrasto con il diritto federale’

La Legge cantonale sull’ordine pubblico – composta di "soli" dieci articoli – prevede, rileva il Consiglio di Stato, "contravvenzioni (talune di competenza municipale e altre di competenza del Ministero pubblico, con la riserva di competenza della Magistratura dei minorenni per quelle infrazioni contemplate commesse da minori) che, per quanto gravi, non denotano un allarme sociale equiparabile alla punibilità di un’associazione per delinquere o un’associazione di stampo mafioso". La multa massima per le infrazioni a questa legge "ammonta d’altronde a 10mila franchi". Ma il no del governo a dar seguito alle richieste di Dadò e Aldi si fonda su più motivi. Nel sistema del diritto penale, scrive fra l’altro il Consiglio di Stato, "vige il principio della proporzionalità fra la gravità dell’infrazione repressa e la punizione prevista; più il reato è grave, in altri termini, più la punizione prevista dal Legislatore deve essere adeguata alla gravità dell’infrazione. Ora, l’introduzione, come auspicato dagli iniziativisi, di una norma repressiva – peraltro limitata al solo Canton Ticino – fondata sul diritto contravvenzionale, che sanzionerebbe il reato di associazione per delinquere solamente con delle multe, sarebbe in ogni caso
in contrasto con una disposizione di diritto superiore come l’articolo 260 ter, che prevede per la partecipazione o il sostegno a organizzazioni criminali delle significative pene privative della libertà". Nella "pur denegata" ipotesi di una modifica della Legge sull’ordine pubblico, questa "non sarebbe assolutamente adatta né idonea a raggiungere gli scopi prefissati dall’iniziativa: questa modifica potrebbe anzi configurare un tentativo di aggiramento dell’attuale, chiara, ripartizione delle competenze (federali e cantonali) in materia penale, andando a costruire un doppio binario normativo con inopportuni spazi di
sovrapposizione e difficoltà di coordinamento". Dal profilo poi puramente procedurale, la commissione del reato, secondo la proposta degli iniziativisti, sarebbe oggetto "di un decreto di accusa e giudicata, in caso di opposizione, dalla Pretura penale, che si occupa esclusivamente del cosiddetto penale minore".