Tra le novità fiscali per il 2022 c’è anche l’obbigo di comunicare un conto corrente per i rimborsi di imposte pagate in eccesso
Con l’inizio del 2022 sono entrate in vigore alcune novità legislative fiscali. Lo rende noto il Dipartimento delle finanze e dell’economia. In particolare la non deducibilità – per indipendenti e persone giuridiche – delle multe, fiscali e non fiscali, delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie amministrative a carattere penale pronunciate da autorità svizzere.Lo stesso principio vale per le sanzioni pronunciate da autorità estere, fatto salvo i casi in cui queste decisioni risultino contrarie all’ordine pubblico secondo il diritto svizzero. Rimane possibile dedurre i costi relativi alle sanzioni che incidono sull’utile ma che non hanno carattere penale (art. 26 cpv. 2 lett. f e 68 cpv. 1 lett. f LT).
Per questioni organizzative e di economia procedurale, è stata introdotta una nuova norma nella LT (art. 241 cpv. 4bis), la quale prevede che il contribuente è tenuto, su richiesta dell’autorità fiscale, a fornire un conto bancario o postale al fine di permettere le restituzioni di imposta tramite bonifico. Se il contribuente non ottempera a questa richiesta, l’autorità fiscale è autorizzata ad accreditare tali somme sulla partita fiscale dello stesso. La prassi antecedente di restituzione tramite assegno è abolita.
Sempre nell’ottica di razionalizzare i processi di lavoro e garantire una maggiore efficienza nell’evasione delle pratiche da parte dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, è stato deciso di inserire una norma nella LT (art. 198 cpv. 2 bis ) che prevede l’obbligo per le persone giuridiche di compilare la propria dichiarazione fiscale in formato elettronico tramite l’applicativo informatico denominato eTaxPG. Al fisco deve essere inviato, in forma cartacea e debitamente firmato, unicamente il modulo relativo al codice a barre, congiuntamente agli allegati prescritti all’art. 199 cpv. 2 LT. L’autorità fiscale intende a ogni modo agevolare il più possibile questo passaggio anche per quei contribuenti che non dovessero essere ancora dotati dei necessari strumenti (computer e/o accesso a internet). Per questi motivi, l’entrata in vigore della misura obbligatoria avverrà con effetto sul periodo fiscale 2022, la cui dichiarazione dovrà essere compilata solo nel corso del 2023. Inoltre, per chi non fosse adeguatamente attrezzato, il fisco potrà mettere a disposizione, su appuntamento, delle postazioni di lavoro apposite per poter allestire elettronicamente la propria dichiarazione.
In una sentenza del 14 settembre 2020, l’Alta Corte aveva ritenuto la deduzione regressiva a dipendenza del reddito imponibile per spese di cura dei figli con meno di 14 anni (art. 32a LT) come contraria al diritto federale superiore e al principio dell’uguaglianza giuridica. L’Autorità cantonale fiscale ha pertanto proceduto, successivamente alla predetta sentenza, a disattendere tale aliquota regressiva e ad applicare a tutte le fattispecie ancora pendenti, indipendentemente dal reddito imponibile del contribuente, l’aliquota massima prevista nella LT pari a CHF 10’000.--. Il Gran Consiglio ha nel frattempo deciso di innalzare la deduzione annua massima in caso di cura dei figli da terzi sino a CHF. 25’000.--, la quale sarà applicabile a partire dall’anno fiscale 2022.
Tutte le circolari della Divisione delle contribuzioni sono consultabili e stampabili sul sito internet: https://www4.ti.ch/dfe/dc/basi-legali/circolari/2022/