Aveva contestato la risoluzione governativa davanti al Tram, che aveva girato l’incarto al Tf. Chiesto incontro con l’Esecutivo per discutere del tema
«Abbiamo fatto le nostre valutazioni e siamo giunti alla conclusione che non ha molto senso andare avanti» nella vertenza giudiziaria. Da qui, continua Raoul Ghisletta, segretario del Sindacato dei servizi pubblici e granconsigliere socialista, la decisione «di ritirare il ricorso» al Tribunale federale contro la risoluzione del 16 novembre 2012 del Consiglio di Stato in materia di sciopero dei dipendenti cantonali. Un passo che la Vpod ha compiuto negli scorsi giorni, tramite il proprio legale, l‘avvocato Mario Branda. Inizialmente il sindacato aveva fatto capo al Tribunale cantonale amministrativo, il quale in luglio (la sentenza è arrivata a distanza di oltre otto anni...) ha però dichiarato irricevibile il ricorso e lo ha trasmesso per competenza alla I Corte di diritto sociale del Tf, a Lucerna. Spetta semmai al Tribunale federale pronunciarsi, non al Tram, hanno spiegato in sostanza i giudici cantonali. Ciò perché “a dispetto della sua intestazione quale ’risoluzione’, l’atto governativo rappresenta un insieme di norme giuridiche generali e astratte e non può pertanto essere impugnato dinanzi a questo Tribunale”. Gli atti normativi cantonali, aveva ancora ricordato il Tram, "possono essere impugnati in quanto tali soltanto con ricorso proposto direttamente al Tribunale federale”. Al quale il Tram ha inviato il ricorso, che però la Vpod ha per finire ritirato.
Al Tribunale amministrativo il sindacato si era rivolto il 3 dicembre 2012, due giorni prima della manifestazione di protesta, con una parte degli statali astenutasi per alcune ore dal lavoro, contro il taglio temporaneo degli stipendi del 2 per cento prospettato dal Consiglio di Stato nel Preventivo 2013. Nel ricorso, come si legge nella decisione di irricevibilità emanata quest’estate dai giudici cantonali, la Vpod chiedeva al Tram l’annullamento della risoluzione del governo nella misura in cui impone un servizio minimo per le scuole di ogni ordine e grado, nonché l’obbligo per il dipendente pubblico di annunciare preventivamente al proprio superiore l’adesione allo sciopero. Disposizioni che secondo il sindacato ostacolerebbero in maniera inammissibile il diritto allo sciopero, riconosciuto dalla Costituzione. Per la Vpod, l’istruzione non sarebbe da annoverare tra i settori essenziali che necessitano la garanzia di un servizio minimo, a maggior ragione se lo sciopero è limitato a poche ore, mentre l’obbligo di annunciarsi preventivamente al diretto superiore costituirebbe una forma di controllo: sarebbe quindi uno strumento di dissuasione alla partecipazione allo sciopero. Di diverso parere l’Esecutivo, per il quale le disposizioni sarebbero proporzionate, anche per quel che concerne i docenti. Il Tribunale amministrativo, tuttavia, non è entrato nel merito delle contestazioni della Vpod. Essendo appunto la competenza del Tribunale federale. L’atto impugnato dal sindacato, hanno scritto i giudici cantonali, “non costituisce un provvedimento adottato in una situazione concreta”: il governo “non è infatti intervenuto per regolare uno sciopero in particolare, ma ha emanato prescrizioni applicabili senza limiti di tempo in un numero indeterminato di situazioni”. Il Consiglio di Stato ha emanato disposizioni “che non sono né sufficientemente concrete né di immediata applicazione, ma anzi hanno carattere generale e astratto”. Basti pensare “alle condizioni fissate perché lo sciopero sia ritenuto lecito o alla nozione indeterminata di ‘funzionamento minimo del servizio’”. La portata dell’atto contestato “supera senza dubbio quella di una decisione e costituisce una componente dell’ordinamento applicabile ai dipendenti cantonali che va considerato alla stregua di un atto normativo”. Proprio per questo il Tram ha comunque sostenuto che le disposizioni sullo sciopero dei funzionari cantonali “potevano (e anzi avrebbero dovuto) senz’altro trovare inserimento nella legislazione regolante lo statuto dei dipendenti statali, come del resto avviene in altri cantoni” - ha così richiamato “le leggi del personale” dei Cantoni Berna, Vaud, Friburgo, Lucerna e San Gallo - “oltre che a livello federale”.
Il Tribunale cantonale amministrativo, osserva Ghisletta, contattato dalla ‘Regione’, «pur non potendo entrare nel merito del ricorso, solleva nelle proprie considerazioni non pochi dubbi sulla legalità della risoluzione governativa. Il Tram evidenzia infatti la necessità di una base legale più solida di una semplice direttiva, come rileva il nostro avvocato in una lettera spedita di recente al Consiglio di Stato». Nella missiva firmata da Branda, prosegue il segretario della Vpod, «chiediamo di poter discutere con il governo dei termini di disciplinamento - procedura, servizio minimo, eventuali altre limitazioni - del diritto di sciopero, diritto garantito dalla Costituzione federale e da quella cantonale, alla luce anche delle normative vigenti in altri Cantoni. Chiediamo ovviamente che la discussione coinvolga pure le altre organizzazioni sindacali».