Accesso a sentenze e udienze, mozione al governo di Fiorenzo Dadò (Ppd) e Sabrina Aldi (Lega). 'Il problema si trascina da anni: va risolto in tempi brevi'
L’accesso dei cittadini alle sentenze e alle udienze va migliorato: in altre parole, occorre “migliorare l’implementazione del principio di pubblicità" e “valutare l’adozione di un concetto di informazione dell’intero potere giudiziario”. È quanto chiedono al Consiglio di Stato, con una mozione, il popolare democratico Fiorenzo Dadò e la leghista Sabrina Aldi. L’atto parlamentare rilancia dunque il tema della trasparenza nel settore della giustizia. Tema che, come abbiamo riferito stamane, è sotto la lente anche del Dipartimento istituzioni, il quale, ha annunciato di recente il suo titolare, Norman Gobbi, intende affrontarlo nell’ambito della revisione della Legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria. Dando seguito, ha spiegato a sua volta la direttrice della Divisione giustizia Frida Andreotti, all’invito formulato dal Gran Consiglio con il rapporto commissionale del 2015 sull’iniziativa dell’allora deputato del Plr Andrea Giudici: l’invito al governo a “elaborare basi legali che regolino in modo chiaro l’accesso a sentenze e decisioni” delle autorità giudiziarie ticinesi. «Il problema si trascina da anni, con questa mozione sollecitiamo il Consiglio di Stato a risolverlo in tempi brevi», dichiara Dadò alla ’Regione’.
In Ticino, scrivono Dadò e Aldi, peraltro membri della commissione parlamentare ’Giustizia e diritti’,"sono annunciate solo le udienze in materia penale (davanti alla Pretura penale, al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e revisione penale), ma non quelle in ambito civile o amministrativo”. Esiste “un portale delle sentenze (http://www.sentenze.ti.ch) con più di 50'000 decisioni catalogate e non: tuttavia, la pubblicazione delle sentenze non è sistematica, ma è del tutto frammentaria e lasciata al libero apprezzamento della singola autorità giudiziaria”. La giustizia civile, osservano ancora i due deputati, "è confinata alle sentenze del Tribunale di appello. Non c’è alcun accesso alle decisioni delle Preture (civili): si pensi al diritto del lavoro e di locazione, che spesso non giungono nemmeno al Tribunale di appello”. Tornando al sito online, questo "è aggiornato in maniera discontinua e non tempestiva”, annotano i mozionanti, ricordando che la pubblicazione “non deve essere destinata solo ai giuristi o ai professionisti del settore”, ma pure ai cittadini comuni, e ricordando che il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale “pubblicano le loro sentenze di regola la settimana dopo che la decisione è stata intimata alle parti”.
Nonostante il principio della pubblicità delle sentenze e delle udienze sia inserito nella Costituzione federale, la situazione in Ticino "è insoddisfacente”, rilevano i due granconsiglieri. Un “caso-scuola”, continuano, è “la richiesta di una copia anonimizzata della sentenza di primo grado” pronunciata a carico dell’ex funzionario del Dipartimento sanità e socialità, processato e condannato nel gennaio 2019 per coazione sessuale (si è ora in attesa del verdetto della Corte di appello penale). Ebbene, rammentano Dadò e Aldi, “dopo un primo tentativo andato a vuoto da parte del Consiglio di Stato, il ’Popolo e Libertà’ (periodico del Ppd, ndr) ha dovuto attendere un anno per riuscire a ottenere quel documento, passando da ben tre tribunali”. Questo “non è normale” e “depone in sfavore di una giustizia trasparente”. Ed è “un peccato, a fronte della qualità delle sentenze ticinesi: infatti il tasso di successo dei ricorsi al Tribunale federale è molto basso (nel 2019: 38 ricorsi accolti/parzialmente accolti su 391)".
La situazione va insomma migliorata e “per lo Stato non c’è un particolare costo, siccome gli strumenti già esistono”. Per le udienze, indicano i mozionanti, “basterebbe in un primo tempo pubblicare un foglio sul sito, come avviene già oggi nell’ambito penale". Per la pubblicazione delle decisioni “sarebbe sufficiente adeguare i processi interni ai singoli tribunali e provvedere, come succede nei Tribunali della Confederazione, all’anonimizzazione contemporaneamente alla preparazione della sentenza originale, che poi viene inviata alle parti (la pubblicazione tocca solo la sentenza finale e non le decisioni in corso di procedura, salvo diversa scelta del giudice o del collegio giudicante)".