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'Restrizioni? Solo se proporzionate e limitate nel tempo'

John Noseda, già procuratore generale e relatore della revisione della Costituzione ticinese nel 1997, ricorda quali sono i presupposti per uno stato eccezionale

L'avvocato John Noseda (Ti-Press)
22 maggio 2020
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La Costituzione ticinese è silente sullo stato di necessità. È la Legge cantonale sulla protezione della popolazione del 2007 a definirla. La Costituzione federale, all’articolo 36, ‘permette’ la restrizione dei diritti fondamentali. Tali restrizioni devono però avere una base legale. Inoltre, se le limitazioni sono gravi, le stesse “devono essere previste dalla legge medesima”. “Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile”. L’articolo costituzionale specifica inoltre che “le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui” e soprattutto “devono essere proporzionate allo scopo”. Questo per quanto riguarda i diritti dei cittadini.

E sul funzionamento dello Stato, in questo caso del Cantone Ticino? «La separazione dei poteri è sempre vigente anche in una situazione di necessità. Il Gran consiglio fa le leggi e il Consiglio di Stato è chiamato a eseguirle e non può arrogarsi competenze che sono proprie del Legislativo», afferma John Noseda già procuratore generale e relatore, nel 1997, del rapporto sulla revisione globale della Costituzione cantonale ticinese. «Lo stato di necessità - continua Noseda - è una nozione giuridica univoca che appartiene a tutti gli ordinamenti giuridici ed è caratterizzato da tre aspetti: la gravità del pericolo che si vuole evitare, in questo caso l’infezione da coronavirus; la proporzionalità e infine la sua portata limitata nel tempo». La situazione sanitaria della scorse settimane ha giustificato i provvedimenti restrittivi emanati dalla Confederazione. Il Cantone Ticino ha potuto estendere la portata di queste misure (la famosa finestra di crisi, ndr) solo nell’ambito delle norme previste dal Consiglio federale.

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