Inflitti 8 mesi di carcere sospesi con la condizionale a un gestore di un fondo speculativo riconosciuto colpevole di amministrazione infedele aggravata
Ha violato i principi di dovere di fedeltà nei confronti dei clienti con i quali ha avuto una relazione professionale. È questa in estrema sintesi la ragione principale che ha indotto il giudice Siro Quadri a condannare il 56enne comparso alla Corte delle Assise correzionali di Lugano martedì 9 luglio. L’uomo, funzionario di banca e all’epoca dei fatti gestore di un fondo speculativo, è stato riconosciuto colpevole di amministrazione infedele aggravata e la corte ha accolto la pena proposta dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli, infliggendo all’imputato 8 mesi di carcere, sospesi condizionalmente per 2 anni.
Determinante è stato il dovere di fedeltà nei confronti dei clienti, i quali non erano sufficientemente informati nel corso del processo di investimento. Oltre a ciò, le tipologie di investimenti effettuate richiedevano una maggiore prudenza. Durante la sua arringa, l’avvocato difensore Nadir Guglielmoni, aveva sottolineato che l’imputato non occupava un ruolo di gestore ma di consulente. Il giudice, invece, ha accertato la presenza di una forte indipendenza nel suo agire. L’assenza di chiarezza da parte del 56enne risultava anche nel rapporto con i clienti e l’operatore finanziario ha assunto un doppio ruolo in violazione delle regole che un amministratore dovrebbe rispettare. Un altro elemento a sfavore dell’imputato è stata la cattiva gestione di denari appartenenti a fondazioni.
Un attenuante a favore dell’imputato sono stati i 10 anni intercorsi dagli avvenimenti. Le conseguenze della condanna rimangono invece in sospeso; le situazioni di ogni accusatore privato sono differenti e richiedono un’analisi supplementare che verrà recapitata al 56enne il prossimo 17 luglio.