Luganese

Un capocantiere non è un ‘direttore tecnico’

Il Tribunale amministrativo respinge il ricorso di un consorzio di ditte per un lavoro sulla A2

(Ti-Press)
8 dicembre 2023
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La differenza di ruolo tra capocantiere e direttore tecnico di cantiere c'è e giustifica dall'esclusione di un appalto. È quanto ha stabilito il Tribunale federale amministrativo, respingendo un ricorso del consorzio BiM – costituito dalle imprese Mancini & Marti Sa di Castione, Ennio Ferrari Sa di Lodrino, Pizzarotti Sa di Lugano, Savioni Attilio Sa di Castaneda, e F.lli Somaini Sa di Grono – inoltrato contro l'Ufficio federale delle strade (Ustra). Oggetto del contendere, l'appalto di un'ora edile nell'ambito del risanamento autostradale fra Gentilino e Lamone, in particolare l'aumento di quota della corsia nord-sud all'altezza dei Mulini di Bioggio, da ottenersi innalzando un muro di sostegno.

Come detto, il consorzio BiM è stato escluso “in quanto la persona proposta non ha svolto, nel progetto oggetto di referenza, il ruolo richiesto, ossia quello di direttore tecnico di cantiere”. La referenza data da un precedente incarico era insomma insufficiente, secondo l'Ustra, e tale linea è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale secondo cui il ruolo di capocantiere non è equivalente a quello di responsabile tecnico. La persona in questione nel precedente lavoro (un altro appalto dell'Ustra) aveva come funzione “prevalentemente quella di un sostituto capocantiere e in parte quella di capocantiere, una figura che secondo il senso comune del termine e in virtù dell'impostazione del bando è gerarchicamente inferiore a quella di direttore tecnico di cantiere”.