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Finestre grandi come vetrine in via Nassa, accolto il ricorso

Il Tribunale cantonale amministrativo dà ragione al vicino: poteva opporsi alla licenza edilizia. Ora il Consiglio di Stato dovrà esprimersi nel merito

Le finestre come apparivano prima degli interventi e come sono oggi
28 marzo 2023
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«È un intervento pacificamente contrario alle Norme di attuazione del Piano regolatore (Napr), però una decisione che lo confermi non è ancora stata presa». Quelle finestre che tanto sembrano delle vetrine, lì non dovrebbero starci. Questo almeno secondo un vicino, che preferisce restare anonimo, di via Nassa 54. Lì, nel salotto cittadino, un paio d’anni fa sono stati effettuati dei lavori che hanno ridisegnato la facciata dell’edificio con in particolare sostituzione delle finestre storiche. Opere che pur essendo già state compiute sono da anni contestate dal nostro interlocutore, che ora ha una freccia in più all’arco: il Tribunale cantonale amministrativo (Tram) ha parzialmente accolto il suo ricorso, rimandando di fatto l’incarto al Consiglio di Stato (Cds) che dovrà ora esprimersi nel merito delle critiche.

Sette anni fa la prima licenza

«È stato rimesso il campanile al centro del villaggio», sostiene il ricorrente. La sentenza, va detto, si esprime su questioni formali. Il Tram, sostanzialmente, riconosce all’opponente il diritto a ricorrere. Quest’ultimo gli era stato negato da Municipio e Consiglio di Stato. Qui è necessaria una breve parentesi: nel 2016 gli istanti hanno ottenuta una prima licenza edilizia per ristrutturare il negozio, modificando la facciata su via Nassa ampliando le superfici vetrate. Una licenza rimasta inutilizzata e scaduta, della quale è stato chiesto nel 2018 il rinnovo per i medesimi lavori. Stavolta, la Città ha esposto sull’edificio un rendering informando sul futuro aspetto dello stabile ma senza specificare se ci fosse una domanda di costruzione suscitando l’attenzione anche del confinante che si è rivolto all’esecutivo chiedendo di revocare “l’eventuale licenza edilizia”. Palazzo civico ha però respinto la richiesta, come anche il governo, ritenendo valida e cresciuta in giudicato la licenza del 2016. Così si è arrivati al Tram.

Bacchettati Municipio e Consiglio di Stato

“L’autorizzazione a costruire rilasciata dietro richiesta di rinnovo inoltrata soltanto dopo che la licenza originaria è decaduta è in realtà a tutti gli effetti un nuovo permesso, e meglio un atto emesso secondo una procedura agevolata, priva di pubblicità”, sottolinea il Tribunale. Indipendentemente dalla regolarità della procedura di notifica – il ricorrente ne ha contestato la conformità –, il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza della notifica della domanda di costruzione, si precisa nella sentenza. In altre parole: “I vicini possono contestare la licenza rilasciata senza particolari forme di pubblicazione entro trenta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, anche se questa, per rapporto al beneficiario, è già cresciuta in giudicato formale. La tempestività di un’opposizione/ricorso viene pertanto valutata nel momento in cui, secondo le regole della buona fede, l’intervento era riconoscibile a chi intende contestarlo”. Il Tram bacchetta pertanto le istanze inferiori (Municipio e Cds) evidenziando come la domanda di revoca soddisfacesse le esigenze formali di un ricorso e andasse dunque trattata come tale.

‘Violate le norme sulla salvaguardia delle facciate originali’

«È una decisione scomoda per il Cds e per il Comune» sostiene il ricorrente: «Il primo ora dovrà entrare nel merito della questione e c’è una palese violazione dell’articolo 19 delle Napr, che stabilisce chiare regole sul recupero e sulla salvaguardia delle facciate originali degli edifici. Se il Cds dovesse respingere il ricorso, sarei obbligato a rivolgermi nuovamente al Tram». E se dovesse invece accoglierlo? «Diventerebbe un garbuglio per la Città, che dovrebbe constatare che non era lecito eseguire l’intervento e quindi dovrebbe decidere se ordinare il ripristino della facciata o tutelare la situazione acquisita. Ma a quali condizioni? Andrebbe valutata la buona fede di chi ha effettuato l’intervento, ma in questo caso parrebbe complicato sostenerla dal momento che avevo iniziato a contestare l’opera diversi mesi prima che iniziassero il cantiere. Non so come ne verranno fuori, ma sono determinato a proseguire nella salvaguardia delle caratteristiche del nucleo storico di Lugano perché ritengo che anche questa volta in particolare il Comune di Lugano abbia fatto le cose un po’ troppo alla leggera ogni tanto».

Intanto effettuati altri lavori. Respinta la richiesta di sospensione

La sentenza del Tram è di settembre, e il Cds non si è ancora espresso. A inizio marzo ha tuttavia intimato sia alla Città sia all’Ufficio natura e paesaggio del Dipartimento del territorio – che in un primo momento aveva dato un preavviso negativo per la prima licenza, cambiando idea alcuni mesi dopo – di trasmettere una presa di posizione sulle censure sollevate dal ricorrente in merito all’inserimento estetico nel paesaggio del progetto. E recentemente la diatriba si è arricchita di un ulteriore capitolo. Sullo stabile sono stati effettuati dei lavori definiti di rifinitura – ma che hanno di fatto portato a un’ulteriore modifica della facciata –, opere per le quali il ricorrente ha chiesto alla Città un ordine di immediata sospensione dei lavori, in attesa di una decisione definitiva sulla licenza edilizia contestata. Istanza che tuttavia il Municipio ha respinto pochi giorni fa. “Un ordine di questo tipo si rivelerebbe sproporzionato – ha motivato la Città –. Nessuna autorità di ricorso si è finora chinata sulla conformità dell’opera, (...) una violazione non è pertanto ancora stata accertata. I lavori (...) non compromettono la situazione di fatto esistente (...) né sono suscettibili di incidere sull’adozione di eventuali misure di ripristino”.

«La Città persevera – sostiene l’opponente –, dopo aver fatto di tutto per favorire quest’intervento, difendendo quel che secondo me è indifendibile». Parola a Bellinzona.

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