Locarnese

Divieto di accendere fuochi: ecco quando e perché (non) scatta

In attesa dell'arrivo di pioggia e neve il persistere del tempo secco tiene i pompieri in ‘allerta’. Malgrado ciò il provvedimento non è entrato in vigore

(Ti-Press)
8 febbraio 2024
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Montagne senza neve, giornate di vento da nord, inversioni termiche, assenza di precipitazioni, pendii brulli e secchi. Tutto ciò comporta un aumento del pericolo di incendi boschivi. Ne abbiamo avuto un esempio nell'alto Malcantone, dove nello scorso fine settimana pompieri di montagna ed elicotteri sono stati a lungo impegnati per domare le fiamme nei boschi di Vezio. Un lavoro estenuante, quello condotto da uomini e mezzi, che ha comunque permesso di domare il rogo e di contenere il suo allargamento. Fino a stanotte, intanto, secondo MeteoSvizzera non potremo contare sull'arrivo di precipitazioni (acqua e, sopra una certa quota, anche neve). Questo significa che la situazione di potenziale pericolo, per il patrimonio boschivo, sussiste anche in queste ore che ci separano dall'arrivo della perturbazione.
Secondo alcuni lettori (tra loro anche qualche pompiere di lungo corso), il grado di pericolo aggiornato settimana scorsa al grado 3 (su una scala che ne conta 5) per tutto il Cantone avrebbe dovuto essere rafforzato dall’entrata in vigore del divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto. Cosa che non è avvenuta. Come mai? A livello pratico, occorre aggiungere che il grado di pericolo e/o il divieto assoluto determinano i gradi di prontezza d’intervento degli elicotteri leggeri. Ad esempio, durante un periodo con grado di pericolo uguale o superiore a 3 e tutti i periodi con il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto gli elicotteri impiegati per la lotta agli incendi sono vincolati a tempi d’ingaggio ridotti. Nel senso che devono giungere con i loro equipaggi sul luogo del sinistro in un margine di tempo stabilito dalla convenzione con il Cantone. Il livello di pericolo determina inoltre una diversa reazione dei corpi pompieri in caso di evento; un grado elevato implica l’attivazione automatica dei picchetti delle sezioni di montagna. Naturalmente la messa in preallarme (prontezza accresciuta) di elicotteri e pompieri prevede dei costi (fissi o variabili) diversi a seconda della richiesta.

Grado di pericolo e divieto, come funzionano

È da precisare che il grado di pericolo definisce lo stato attuale del pericolo di incendi boschivi (in queste ultime ore passato sul 4, ndr). Il divieto assoluto è invece una misura attivata dalle autorità competenti a scopo preventivo. Nicola Calanca, della Sezione forestale, spiega innanzitutto che «il primo viene definito, giornalmente, sulla base di indici meteorologici ed è validato tramite verifiche sul terreno del personale della Sezione forestale dislocato in tutto il territorio. La competenza di definire il grado di pericolo è tuttavia dell’Ufficio federale dell’ambiente ed esso viene pubblicato tramite diversi canali di comunicazione, tra cui l’applicazione di MeteoSvizzera e il portale pericoloincendioboschi.ch».
Come specifica Aron Ghiringhelli, dell’Ufficio forestale del 2° Circondario, «i Cantoni decidono invece autonomamente sulle misure di prevenzione da attivare, come ad esempio il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto. Il grado di pericolo, l’evoluzione della situazione meteorologica nei giorni seguenti e la previsione delle attività umane sul territorio sono i fattori che vengono valutati per stimare il potenziale rischio d’incendio boschivo e decidere sull’introduzione delle misure. Bisogna inoltre sottolineare che una misura di prevenzione necessita di alcune ore o giorni per diventare effettiva e sul cortissimo termine ha effetto limitato. L’obiettivo ultimo della prevenzione e quindi anche del divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto è quello di non avere inneschi durante le giornate particolarmente pericolose; tale misura deve quindi essere utilizzata solo quando è necessaria ed efficace. Ricordiamo inoltre che in Ticino l’uso del fuoco è strettamente regolamentato anche in assenza di questa misura di prevenzione degli incendi e che l’organizzazione di spegnimento è indipendente da questa misura».

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