Il Consiglio di Stato annulla una decisione del Municipio di Locarno per la posa di nuove antenne, e bacchetta il Dipartimento del territorio
Il Dipartimento del territorio non ha fatto le verifiche necessarie, così la licenza edilizia per la posa di nuove antenne adattative di un impianto esistente nel quartiere Locarno Campagna va annullata. Il malloppo torna dunque alla città, che sempre dal Dipartimento dovrà attendersi un nuovo preavviso, ma questa volta completo e che tenga conto anche del piano del paesaggio. Solo così il Municipio potrà decidere se confermare o meno la concessione della licenza.
È complicata ma significativa, la sentenza del Consiglio di Stato che dà soddisfazione a un importante stuolo di ricorrenti contro l’aggiornamento tecnico, con posa di nuove antenne, di un impianto di telecomunicazione mobile esistente di Swisscom, Salt e Sunrise. Significativa perché al netto del rispetto della famosa Ordinanza sulle radiazioni non ionizzanti (Orni) le cose o si fanno bene, oppure è meglio lasciar perdere.
La licenza edilizia era stata concessa dal Municipio di Locarno nel febbraio del 2020. L’obiettivo delle nuove antenne era (e rimane) migliorare la copertura della regione circostante, compensare la crescente richiesta di capacità dei clienti; e permettere l’implementazione di nuove tecnologie. Vi si erano opposti in diversi, e fra essi un’agenzia immobiliare e l’Associazione di quartiere Locarno Campagna. Fra i temi sollevati dai ricorrenti – sostenuti dall’avvocato di Locarno Barbara Simona Dauchy – quello secondo cui la domanda di costruzione avrebbe dovuto indicare se la tecnologia prevista era di tipo 5G; e il dubbio che l’Orni violerebbe il diritto federale in ambito d antenne adattative (quindi la domanda di costruzione sarebbe illegale). Veniva inoltre chiesta una moratoria precauzionale.
Nell’aprile del 2020 il Dipartimento del territorio aveva espresso preavviso favorevole e aveva subordinato l’autorizzazione all’esecuzione di una misura di collaudo per controllare la bontà dei calcoli e l’effettivo rispetto dei limiti federali vigenti. Ne era scaturita la licenza edilizia (18 maggio 2020) e il ricorso di una legale in rappresentanza di 30 persone.
Nella sua sentenza, il Consiglio di Stato mette l’accento su un fatto solo apparentemente secondario: quello riguardante il rispetto dei presupposti dettati dall’articolo 24 della Legge federale sulla pianificazione del territorio, laddove indica che fuori zona edificabile possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti se la loro destinazione esige un’ubicazione alternativa, appunto fuori della zona edificabile; e se non vi si oppongano interessi preponderanti. Ebbene, la Sezione della pianificazione territoriale, secondo il Servizio ricorsi del Consiglio di Stato, “non ha esperito alcuna concreta verifica sul rispetto dei presupposti dettati dall’articolo 24 della Legge sulla pianificazione del territorio”. E “non ha neppure acquisito agli atti le informazioni necessarie per poter effettuare correttamente” le verifiche di cui sopra. Quindi “in mancanza di qualsiasi informazione sulle reti di telefonia mobile esistenti, sull’ubicazione degli altri impianti che le compongono e sulla copertura che assicurano, rispettivamente ad ancora su eventuali ulteriori possibili ubicazione, non è dato di vedere come il Consiglio di Stato possa pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa sulla giustificazione tecnica del potenziamento”.
Nessuna valutazione è stata fatta dal Dipartimento neppure nell’ambito della ponderazione globale degli interessi contrapposti, un ambito in cui “vanno considerati anche gli aspetti paesaggistici e le esigenze di protezione della foce della Maggia, riserva naturale e zona golenale di importanza nazionale”.
Fra gli altri canonici temi sollevati da chi si oppone alle antenne veniva poi evocato quello secondo cui non è mai menzionato se si tratti di tecnologia 5G. La domanda di costruzione a Locarno Campagna, sentenzia il CdS, “non doveva obbligatoriamente menzionare il tipo di tecnologia previsto poiché l’Orni è neutrale dal punto di vista tecnologico per la telefonia mobile e si applica indipendentemente dal fatto che la tecnologia mobile sia di tipo 2G, 3G, 4G o 5G”. Inoltre, “non è possibile ritenere che le antenne adattative siano illegali, considerato come le stesse siano state finora trattate in maniera più severa rispetto alle antenne convenzionali”.
«Nell’ambito del rinvio degli atti all’Autorità di prime cure, il Consiglio di Stato ha comunque invitato il Dipartimento del territorio a valutare se le misurazioni figuranti sui dati sul sito debbano essere aggiornate, seguendo il Complemento del 23 febbraio 2021 alle raccomandazioni sull’esecuzione dell’ordinanza sull’Orni per le stazioni di base di telefonia mobile e Wll, Ufafp 2002», considera Barbara Simona Dauchy, che continua: «Le raccomandazioni dell’aiuto all’esecuzione citate introducono un fattore di correzione per le antenne adattative, che potranno essere utilizzate in modo diverso da quello attuale. Si riapriranno pertanto nuovamente le discussioni sui potenziali effetti sulla salute di dette antenne e sulla loro legalità. Si sono già infatti levate voci molto critiche sull’utilizzo del ”fattore di correzione”, che costituirebbe uno stratagemma per ovviare agli attuali limiti in Svizzera in materia di radiazioni non ionizzanti, in violazione del principio di precauzione».
Il dibattito, conclude Simona Dauchy, «si acutizza proprio in un momento in cui il Gruppo consultivo di esperti della Confederazione in materia di radiazioni non ionizzanti (Berenis), ha rilevato effetti e potenziali danni, anche a livello biologico, dei campi elettromagnetici, anche a dosi deboli, su persone vulnerabili, perché molto giovani, o anche più anziane con deficienze immunitarie o malattie (diabete, malattie neurodegenerative), a causa dello stress ossidativo accresciuto».